Superminimo individuale in busta paga: cos’è e quando è assorbibile
Il superminimo è una somma che viene erogata in busta paga, ma di che cosa si tratta di preciso? Quando è concessa? Che funzione assolve? Scopri tutto quello che c'è da sapere nella nostra guida.
- Il superminimo individuale è una somma aggiuntiva che viene conferita al dipendente, in base a un accordo concluso con il datore di lavoro.
- Il superminimo ha molteplici funzioni, che possono per esempio essere incentivanti o di altra natura.
- Esso è integrato alla busta paga, quindi, è equiparato ad una voce dello stipendio.
- Il datore di lavoro e il lavoratore devono convenire le modalità di attribuzione del superminimo, ovvero stabilire se è assorbibile o non assorbibile.
In busta paga, troviamo quelli che sono gli elementi essenziali e le voci che compongono la retribuzione. Tra questi, possiamo individuare il c.d. superminimo, il quale costituisce una somma aggiuntiva che viene erogata al lavoratore, per le più svariate ragioni.
La somma in questione è, a tutti gli effetti, una componente della retribuzione; infatti, è soggetta a tassazione e viene considerata ai fini della tredicesima e della quattordicesima.
Nel seguente articolo, ci occuperemo di delineare i tratti essenziali del superminimo, il regime di tassazione e ogni altra questione che possa esserti utile per comprendere meglio di cosa si tratta.
Cos’è il superminimo?
Quando si fa riferimento al superminimo in busta paga si intende una voce della retribuzione aggiuntiva ai minimi retributivi. Il Contratto collettivo di lavoro e la contrattazione di secondo livello prevedono in genere la possibilità di attribuire anche una parte aggiuntiva all’ordinario salario previsto, in modo da garantire una retribuzione più dignitosa.
Inoltre, il superminimo ha anche ulteriori scopi: per esempio, quello di favorire la parità salariale tra lavoratrici e lavoratori. Esso è anche utilizzato per incentivare e premiare i dipendenti, in conseguenza degli obiettivi raggiunti.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare in sede di conclusione del contratto di lavoro individuale che il superminimo sia integrato alla busta paga.
In busta paga, quindi, oltre ai contributi, la quota fissa delle retribuzione e gli scatti di anzianità, possono essere previste queste somme aggiuntive da aggiungere alla base retributiva.
Il superminimo individuale è equiparato alla paga: ne consegue che sia è tassabile e confluisca nell’imponibile ai fini fiscali. Sul superminimo dovranno anche essere calcolati i contributi previdenziali a carico del lavoratore e dell’azienda
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Superminimo e retribuzione fissa: cosa implica?
Il superminimo è una voce della retribuzione fissa, ciò comporta come conseguenza che:
- rientra anche nell’imponibile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
- rientra nel calcolo delle mensilità aggiuntive, quale la tredicesima e la quattordicesima mensilità;
- incide sul calcolo delle ferie, dei permessi e, soprattutto, del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare;
- contribuisce a determinare la pensione futura.
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Superminimo assorbibile e non assorbibile
Il superminimo è un importo che viene convenuto da sindacati e datori di lavoro. Esso si distingue in due tipologie:
- superminimo assorbibile;
- superminimo non assorbibile.
Si definisce assorbibile quando le parti hanno disposto che esso si riduca man mano che la paga base aumenti per effetto del rinnovo del CCNL di settore.
Ne consegue che il superminimo possa essere assorbito da successivi aumenti dei minimi contrattuali fino a concorrenza dell’importo complessivamente spettante in precedenza al lavoratore.
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Come faccio a sapere se il superminimo è assorbibile?
La clausola che prevede il superminimo come assorbibile deve essere inserita nel contratto di lavoro, che costituisce l’atto di riconoscimento del superminimo. Tale clausole deve essere indicata anche nella lettera di attribuzione del superminimo.
Se il lavoratore intende escludere l’assorbibilità del superminimo, è onere del lavoratore dimostrare che le parti abbiano voluto attribuire all’eccedenza sulla retribuzione natura di compenso speciale, legato a specifici meriti o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
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Esempio di superminimo assorbibile
Dopo aver chiarito cos’è il superminimo assorbibile, possiamo fare un esempio concreto. Prendiamo in considerazione uno stipendio medio di 1.500,00 euro, a cui si aggiungono circa 200 euro di superminimo. Lo stipendio netto a questo punto sarà di 1.700 euro al mese.
Se il nuovo CCNL prevede un aumento, portando i minimi contrattuali da 1.500 euro a 1.550 euro, si applica la regola del superminimo assorbibile. Ne consegue che l’aumento non sarà più di 200 euro, ma di 150 euro.
Se, invece, il superminimo non è assorbibile, l’importo resta invariato, quindi, la somma aggiuntiva è di 200 euro. Se ne desume che l’importo mensile erogato in conseguenza dell’aumento disposto dal CCNL sarà di 1.750 euro mensili.
Per come ipotizzato, sembrerebbe che il superminimo assorbibile non sia particolarmente conveniente, perché man mano che cresce lo stipendio, il superminimo si riduce. In realtà, possiamo ritenere che la principale convenienza del superminimo in questo caso risieda nella circostanza che il lavoratore non debba attendere l’aumento dello stipendio apportato dal CCNL. Tale intervento, infatti, potrebbe tardare ad avvenire: in tal modo il lavoratore trova la convenienza nel non dover patire lo stato di incertezza.
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Quando il superminimo non può essere assorbibile?
In genere, il superminimo è assorbibile quando previsto dal contratto. Talvolta, il superminimo non è assorbibile. In alcuni casi, le regole dell’assorbimento non trovano applicazione nei seguenti casi.
In primo luogo non trova applicazione quando le parti del rapporto di lavoro abbiano stabilito che il superminimo non sia assorbibile. Questa previsione deve risultare da:
- clausola del contratto individuale che preveda la natura non “assorbibile” del superminimo;
- un comportamento concludente del datore di lavoro – per esempio, se questo abbia sempre adottato la regola del cumulo e non dell’assorbimento, ogniqualvolta fosse stato concluso un rinnovo del CCNL.
Inoltre, non si applica la regola dell’assorbimento se la stessa contrattazione collettiva stabilisca che l’aumento retributivo non assorba i superminimi individuali goduti dai lavoratori.
Infine, non c’è assorbimento quando le parti del rapporto contrattuale hanno inteso dare al superminimo una specifica funzione, ossia quella di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente.
In questo caso, il superminimo non è un semplice miglioramento della posizione retributiva del lavoratore: esso, invece, costituisce un titolo specifico – quindi, esso diventa un elemento intangibile della retribuzione.
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Imposte sul superminimo
Come abbiamo detto nei paragrafi precedenti, il superminimo è equiparato alla retribuzione mensile base, quindi, è soggetto anch’esso ad imposte. In particolare, il superminimo è assoggettato a contribuzione previdenziale e tassazione IRPEF.
Trattandosi di una retribuzione aggiuntiva, è particolarmente tassata. Il lavoratore, in qualità di contribuente, è tenuto a versare una somma corrispondente alla propria aliquota IRPEF massima sul superminimo.
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Superminimo e straordinario
Il compenso per lo straordinario si pone in relazione diretta con il superminimo. Il compenso per lo straordinario è il compenso normalmente erogato per le ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto. Laddove lo svolgimento del lavoro straordinario diventi una consuetudine, in questo caso il compenso è erogato in maniera continuativa – può quindi essere forfettizzato.
La Cassazione, in una sentenza del 2011, ha poi osservato che:
- se il compenso per il lavoro straordinario non sia correlato all’entità della prestazione lavorativa, esso perde la funzione di compenso, tipica del compenso del lavoro straordinario, e assume una funzione equivalente a quella del superminimo;
- in questo caso, fa parte della retribuzione ordinaria e non è riconducibile unilateralmente dal datore di lavoro.
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La quota in questione, però, se corrisponde a quella della prestazione di lavoro straordinario, non copre anche “il premio” per le mansioni specifiche attribuite. Se, invece, la quota è superiore a quella per compensare il lavoro straordinario, allora, in questo caso, è destinata a compensare il maggiore valore.
In sostanza, la giurisprudenza si è occupata di un caso in cui il compenso ha subito un’evoluzione, almeno per quanto riguarda la funzione. Da compenso per il lavoro straordinario è diventato superminimo, nel corso degli anni, in quanto la prestazione si era stabilizzata.
Si è discusso se tale eventualità fosse ammissibile. La conclusione della Cassazione è che tale evoluzione è tendenzialmente legittima: l’attribuzione patrimoniale, che in origine aveva una funzione, ha assunto una diversa finalità, altrettanto legittima.
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Superminimo – Domande frequenti
Il superminimo è una somma ulteriore che viene concessa sullo stipendio al lavoratore, in base all’accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
Il superminimo è assorbibile quando, all’aumentare dello stipendio per effetto del rinnovo del CCNL, il superminimo si riduce proporzionalmente.
Il superminimo non è assorbibile quando il surplus sullo stipendio rimane, nonostante l’aumento del trattamento in base al CCNL.
Il superminimo è equiparato all’intera retribuzione, quindi, si applicano le imposte, i contributi, concorre anche a determinare tredicesima e quattordicesima.
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