Reato di vilipendio: cos’è e quando si configura
Vilipendio alla nazione, alla bandiera, alle istituzioni, al Presidente della Repubblica, ai cadaveri: come funziona il reato di vilipendio in Italia (o meglio i reati di vilipendio) e quali sono le pene previste dal Codice penale.
Il termine vilipendio deriva dall’unione delle parole latine vilis e pendere, e significa letteralmente “ritenere vile”: Treccani definisce il vilipendio come la disistima espressa con “parole, scritti o atti gravemente offensivi”.
Nel diritto penale, si parla di reato di vilipendio per indicare tutti quegli atti di disprezzo grave e offensivo commessi nei confronti di valori che hanno un altissimo grado di rispetto dal punto di vista sociale, come la nazione, la bandiera o un culto religioso.
In questa guida sarà fatta chiarezza sul significato di vilipendio, sulle diverse tipologie di reato che si possono verificare e quando si configurano, e su quali sono le pene previste dalla legge.
- Cos’è il reato di vilipendio
- Quando si configura il reato di vilipendio
- Il vilipendio contro le istituzioni dello Stato
- Il vilipendio alla nazione italiana
- Il vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
- Vilipendio nei confronti di una confessione religiosa
- Vilipendio di cadaveri o di cimiteri
- Differenza tra vilipendio e diffamazione
Cos’è il reato di vilipendio
La storia del reato di vilipendio è abbastanza articolata: nel Codice Rocco del 1930 era stato inteso come reato contro la personalità dello Stato.
La nascita della Repubblica italiana ha messo questo reato in secondo piano in quanto considerato in opposizione a uno dei diritti fondamentali dei cittadini: la libertà di opinione.
Il vilipendio è un reato contenuto nel codice penale, nel quale rappresenta la negazione del valore delle istituzioni, come per esempio il Presidente della Repubblica, o della nazione stessa, oppure di oggetti quali la bandiera, i cadaveri, i simboli di una professione religiosa.
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La sentenza n. 20 del 1974 della Corte Costituzionale
Il rapporto tra il significato di vilipendio e la libertà di manifestare la propria opinione è stato trattato dalla sentenza n. 20 del 1974 della Corte Costituzionale, nella quale si legge, in riferimento al vilipendio alle istituzioni:
“la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti – impliciti – dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione. […]
Orbene, la Corte ritiene doversi affermare che, fra i beni costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo, dell’Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista dell’essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché non resti pregiudicato l’espletamento dei compiti predetti”.
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Quando si configura il reato di vilipendio
Il reato di vilipendio si configura quando si verifica un abuso del diritto di manifestare liberamente la propria opinione, ovvero quando si va oltre denigrando il ruolo delle istituzioni o infrangendo le regole del decoro pubblico.
Tra le diverse tipologie di reato di vilipendio presenti nel Codice penale, troviamo:
- il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate (art. 290 c.p.);
- il vilipendio alla nazione (art. 391 c.p.);
- il vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 392 c.p.);
- il vilipendio nei confronti di una confessione religiosa (art. 403 c.p.);
- il vilipendio di tombe (art. 408 c.p.);
- il vilipendio nei confronti di cadavere (art. 410 c.p.).
Il vilipendio contro le istituzioni dello Stato
L’articolo 290 c.p. punisce chiunque vilipendi pubblicamente la Repubblica, le Assemblee legislative, il Governo, la Corte Costituzionale o l’ordine giudiziario. La stessa norma si applica a chi offende pubblicamente le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione. In entrambi i casi la pena prevista è una multa da 1.000 a 5.000 euro.
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Il vilipendio alla nazione italiana
Il vilipendio alla nazione italiana è disciplinato dall’articolo 291 c.p. e consiste nell’offesa pubblica rivolta alla nazione nel suo complesso. Anche in questo caso la sanzione è una multa da 1.000 a 5.000 euro. Diverso è invece il caso dell’offesa al Presidente della Repubblica, disciplinata dall’articolo 278 c.p., che prevede una pena più severa: la reclusione da uno a cinque anni, a testimonianza del particolare rilievo istituzionale della figura presidenziale.

Il vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
L’articolo 292 c.p. distingue due condotte distinte. La prima riguarda chi offende verbalmente la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato con espressioni ingiuriose: in questo caso è prevista una multa da 1.000 a 5.000 euro, che sale a una multa da 5.000 a 10.000 euro se il fatto avviene in occasione di una pubblica ricorrenza o cerimonia ufficiale. La seconda condotta, più grave, riguarda chi distrugge, deteriora, rende inservibile o imbratta intenzionalmente la bandiera: in questo caso si applica la reclusione fino a due anni. La norma precisa che per bandiera nazionale si intende sia quella ufficiale dello Stato sia qualsiasi altra bandiera recante i colori nazionali.
Vilipendio nei confronti di una confessione religiosa
Il Codice penale tutela le confessioni religiose con due distinte norme. L’articolo 403 c.p. punisce chi offende pubblicamente una confessione religiosa attraverso il vilipendio delle persone che la professano, con una multa da 1.000 a 5.000 euro. La pena aumenta a una multa da 2.000 a 6.000 euro se l’offesa è rivolta a un ministro del culto. L’articolo 404 c.p. tutela invece le cose sacre: chi vilipende oggetti di culto in luoghi pubblici o destinati alla preghiera è punito con una multa da 1.000 a 5.000 euro, mentre chi li distrugge o danneggia intenzionalmente rischia la reclusione fino a due anni.
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Vilipendio di cadaveri o di cimiteri
Il Codice penale tutela anche il rispetto dovuto ai defunti. L’articolo 408 c.p. punisce chiunque commetta atti di vilipendio nei confronti di tombe, sepolcri o urne, o di oggetti destinati al culto dei defunti all’interno di cimiteri o altri luoghi di sepoltura, con la reclusione da sei mesi a tre anni. L’articolo 410 c.p. va oltre, tutelando il cadavere stesso: chi compie atti di vilipendio su un cadavere o sulle sue ceneri rischia la reclusione da uno a tre anni, pena che sale a tre-sei anni nei casi più gravi di deturpazione, mutilazione o atti di brutalità e oscenità.
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Differenza tra vilipendio e diffamazione
Vilipendio e diffamazione sono due reati distinti che spesso vengono confusi, ma che presentano differenze sostanziali. La diffamazione (art. 595 c.p.) si configura quando si offende la reputazione di una persona fisica determinata, comunicando con più persone fatti o giudizi lesivi della sua immagine. Il vilipendio, invece, non è diretto a un individuo specifico, ma a un’istituzione, un simbolo o un valore collettivo, come la nazione, la bandiera o una confessione religiosa.
Un’altra differenza riguarda le pene: la diffamazione è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa, mentre il vilipendio è generalmente sanzionato con la sola multa, salvo i casi più gravi come il danneggiamento fisico di simboli dello Stato o il vilipendio di cadaveri, per i quali è prevista la reclusione. Infine, la diffamazione è un reato procedibile a querela di parte, mentre il vilipendio è nella maggior parte dei casi procedibile d’ufficio.
Vilipendio sui social media: è reato?
Con la diffusione dei social media, il reato di vilipendio si è esteso anche al mondo digitale. Pubblicare post, commenti, immagini o video che offendano pubblicamente la nazione, le istituzioni o la bandiera può infatti integrare il reato di vilipendio esattamente come avviene nel mondo reale. Il requisito della pubblicità, richiesto dalla norma, è ampiamente soddisfatto dalla natura stessa dei social network, dove i contenuti sono visibili a una platea potenzialmente illimitata di persone.
Casi frequenti riguardano la pubblicazione di immagini della bandiera italiana bruciate o deturpate, commenti offensivi nei confronti delle Forze Armate o del Presidente della Repubblica, o post di disprezzo verso una confessione religiosa. È bene ricordare che il confine tra la libera manifestazione del pensiero, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, e il vilipendio non è sempre netto: la giurisprudenza ha chiarito che la critica, anche aspra, è lecita, mentre lo è il disprezzo fine a sé stesso, privo di qualsiasi contenuto argomentativo.
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Vilipendio – Domande frequenti
Il vilipendio è un reato previsto dal Codice penale che consiste in atti di disprezzo grave e offensivo nei confronti di valori o istituzioni che godono di un elevato grado di rispetto sociale, come la nazione, la bandiera, le istituzioni dello Stato o una confessione religiosa.
Sì. Chi distrugge, deteriora o rende inservibile intenzionalmente la bandiera nazionale rischia la reclusione fino a due anni, ai sensi dell’articolo 292 c.p. Chi si limita a offenderla verbalmente è invece punito con una multa da 1.000 a 5.000 euro.
Sì. La critica, anche aspra, nei confronti del governo o delle istituzioni è tutelata dalla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione. Il vilipendio si configura solo quando si va oltre la critica argomentata, esprimendo un disprezzo fine a sé stesso e privo di qualsiasi contenuto.
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