Diffamazione su Internet e a mezzo stampa: quando è commessa e cosa si rischia
Gli episodi di offese e insulti tramite Internet e i social (Facebook, Instagram) sono frequenti, ma cosa rischia chi diffama qualcuno su Internet? Quali casi sono perseguibili e come difendersi da un post offensivo online? Vediamolo insieme.
Quando si parla male di una persona c’è il rischio di ledere la sua reputazione e commettere il reato di diffamazione. Quando si offende una persona online, poi, il comportamento di chi offende è molto più grave. Quando si può parlare davvero di diffamazione e quando no? In questo articolo ve lo spieghiamo.
Cos’è la diffamazione?
La diffamazione è un reato previsto dall’art. 595 del codice penale. La norma punisce colui che, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. La reputazione è intesa come l’onore e il decoro di una persona.
Il reato di diffamazione, in sostanza, è commesso quando una persona divulghi a terzi, in maniera diretta o indiretta, anche con mere subdole allusioni o espressioni dubitative, espressioni o comunicazioni offensive dell’altrui persona. Il reato di diffamazione si considera integrato anche solo in presenza di comportamenti che offendono la reputazione di un’altra persona.
Il colpevole del reato di diffamazione è punito con:
- la pena della reclusione fino ad un anno;
- la multa fino a 1.032 euro.
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Diffamazione: quando è giustificata?
Costituisce una discriminante del reato di diffamazione l’aver agito nell’esercizio del diritto di cronaca o per doveri di informazione. Ciò significa che, quando sono riportati fatti relativi alla vita di una persona, idonei a ledere la sua reputazione, non si ha diffamazione quando ciò viene fatto nell’esercizio del diritto di cronaca.
Si pensi ai giornalisti, i quali sono soliti riportare fatti, anche di vita privata, di persone famose. In questo caso, la diffusione di notizie che siano, anche astrattamente, idonee a ledere la reputazione della persona cui si riferiscono, non costituisce diffamazione, in quanto è fatta per soddisfare un bisogno di informazione.
Tuttavia, la linea di confine tra la diffamazione e l’esercizio del diritto di cronaca è molto sottile e, in caso di contestazioni, spetta al Giudice decidere se sussiste o meno il reato.
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Diffamazione aggravata
L’art. 595, comma 3 c.p. prevede il reato di diffamazione aggravata. La diffamazione è aggravata quando l’offesa alla reputazione altrui è recata mediante la stampa o altro mezzo di pubblicità.
In questo caso, infatti, il comportamento diffamatorio è più grave in quanto, in considerazione del mezzo usato, le espressioni offensive sono in grado di raggiungere un numero più elevato di persone e di essere diffuse maggiormente. È evidente, quindi, che l’offesa all’onore è più grave.
Di conseguenza, la diffamazione aggravata è punita con pene più severe, ovvero con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore a 516 euro.
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Esempi di diffamazione sui social
Internet è un luogo in cui le notizie sono in grado di diffondersi con molta velocità. È quindi considerato un mezzo idoneo a raggiungere una moltitudine di persone in pochissimo tempo. Ecco perché offendere una persona su Internet costituisce reato di diffamazione aggravata.
Offendere una persona online è un comportamento molto grave e si rischia una querela per diffamazione aggravata. Quando si offende una persona online, perciò pubblicamente, l’offesa all’onore è idonea a determinare quella maggiore diffusività dell’offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio (in tal senso cfr. Cass. pen., 16 gennaio 2015, n. 6785).
A colui che offende una persona tramite Internet, quindi, si applicano pene più severe – reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a 516 euro.
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Diffamazione a mezzo Facebook
Un esempio di diffamazione aggravata a mezzo Internet è costituito dalla diffamazione tramite Facebook. Proprio su Facebook, infatti, si assiste spesso alla pubblicazione online di foto private altrui o di commenti in cui sono usate espressioni offensive della reputazione di altre persone.
Il comportamento di chi offende su Facebook può integrare il reato di diffamazione aggravata a mezzo Internet. Lo ha stabilito la stessa Cassazione, secondo cui, essendo Internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee, la manifestazione delle proprie idee e opinioni, per essere legittima, deve essere effettuata rispettando le condizioni e i limiti imposti dal diritto di critica e di cronaca (Cass. n. 31392/2008).
Quando, invece, come accade spesso su Facebook, l’utilizzo di espressioni offensive è mosso da altre motivazioni, il comportamento di chi offende non può essere giustificato dall’esercizio del diritto di critica o di cronaca, ma piuttosto costituisce offesa all’onore e al decoro altrui ed integra, quindi, reato di diffamazione aggravata.
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Il social permette comunque di segnalare i contenuti offensivi (profili, post, foto e video, messaggi, pagine, gruppi, eventi, commenti, inserzioni, hashtag). Nel caso dei commenti, basterà cliccare sui tre puntini a destra del commento, poi su Segnala il commento.
Si dovrà indicare il motivo per il quale il commento è stato segnalato, scegliendo tra:
- nudo;
- violenza;
- intimidazioni;
- suicidio o autolesionismo;
- informazioni false;
- spam;
- droghe;
- vendite non autorizzate;
- incitamento all’odio;
- disturbo alimentare;
- riguarda un minore;
- terrorismo;
- finge di essere un’azienda;
- segnala come illegale;
- altro (proprietà intellettuale, frode o truffa, derisione di vittime, bullismo, abuso su minori, violenza sugli animali, atti sessuali, suicidio o autolesionismo, incitamento all’odio).
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Recensione negativa: è diffamazione?
Ci si può chiedere a questo punto se scrivere online una recensione negativa su Tripadvisor, Facebook o Google ad un’attività commerciale, come un negozio, un ristorante o un hotel, possa costituire diffamazione.
La giurisprudenza ritiene di no. Non è diffamazione lasciare una recensione negativa online: ciò costituisce infatti esercizio del diritto di critica e libera manifestazione del proprio pensiero, come tutelato dall’art. 21 della Costituzione. Inoltre, chi fornisce un servizio si espone al rischio di ricevere opinioni negative.
Ovviamente, affinché non si possa parlare di diffamazione è necessario che:
- la critica sia fondata, quindi che il fatto contestato sia veramente accaduto;
- le espressioni usate non siano inutilmente offensive, aggressive e infamanti.
Se la recensione non rispetta questi due semplici parametri, c’è il rischio di incorrere in una querela per diffamazione e di risarcire tutti i danni patrimoniali che possono derivare da una recensione infamante.
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Diffamazione senza fare nomi: è reato?
Anche scrivere offese online senza fare nomi costituisce reato di diffamazione. Spesso, in particolar modo su Facebook, per offendere una persona non viene indicato il suo nome, anche se risulta ugualmente chiaro a chi ci si riferisce.
Può accadere, infatti, di aver perso il proprio posto di lavoro e di scrivere un post diffamante nei confronti del capo, oppure di porre fine ad una storia d’amore e screditare l’ex partner.
In situazioni di questo tipo, anche se non si indica il nome della persona, risulta evidente a chi sono dirette le offese di chi scrive. Ecco perché la Cassazione ha affermato che è sufficiente che la persona offesa sia facilmente individuabile da un numero limitato di persone affinché sia lesa la sua reputazione e sia, pertanto, integrato il reato di diffamazione.
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Diffamazione a mezzo Internet o social: procedibilità
Sia che sia stata diffamata online sia che lo sia stata nella vita reale la persona che riceve offese alla sua reputazione può difendersi presentando una querela alla polizia giudiziaria o in procura. Ciò in quanto il reato di diffamazione è punibile, secondo l’art. 597 del codice penale, a querela della persona offesa.
In questo modo, la persona offesa potrà costituirsi parte civile nel processo penale a carico del diffamatore e chiedere il risarcimento per i danni subiti. A questo proposito, sono state individuate dall’Osservatorio milanese 5 categorie di diffamazione attraverso le quali si possono ricavare i criteri per la liquidazione del danno.
Tipologia di diffamazione | Danno liquidabile |
Tenue gravità | da 1.000 a 10.000 euro |
Modesta gravità | da 11.000 a 20.000 euro |
Media gravità | da 21.000 a 30.000 euro |
Elevata gravità | da 31.000 a 50.000 euro |
Eccezionale gravità | superiore a 50.000 euro |
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Diffamazione – Domande frequenti
A prescindere che le notizie riportate siano vere o false, il reato di diffamazione consiste nel pronunciare un’offesa nei confronti di una persona in sua assenza, quindi nel parlarne male con altre persone, arrecando in modo consapevole un danno alla sua reputazione.
La calunnia è un’accusa falsa fatta alle Autorità, mentre la diffamazione consiste nel ledere la reputazione altrui parlandone male con altri, non in sua presenza.
Un commento può definirsi diffamatorio quando lede la reputazione di una persona in pubblico, all’insaputa del diretto interessato, che non ha modo per potersi difendere.
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