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Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: cos’è e quando si applica

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è una misura cautelare personale coercitiva non custoditale, prevista dall’art. 282 ter del codice di procedura penale, introdotta dall'art. 9, del D.L. 23.02.2009 n. 11, per contrastare e prevenire il reato di stalking.

divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
  • Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è una misura cautelare personale coercitiva non custoditale. Come tale può essere applicata per i reati la cui pena prevista è la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
  • La misura prevede di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, e spesso anche dai suoi familiari e conviventi.
  • Può essere applicato un dispositivo chiamato “braccialetto elettronico” che è direttamente collegato con le Forze dell’Ordine, le quali potranno intervenire tempestivamente se il reo viola le prescrizioni imposte.

Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi. Nascono dall’esigenza di evitare che il trascorrere del tempo tra l’acquisizione della notitia criminis (notizia di reato) e l’esecuzione, eventuale, di una sentenza di condanna, possa compromettere l’accertamento del fatto storico, o possa determinare il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato oppure che venga agevolata la commissione di ulteriori reati.

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa risponde a quest’ultima esigenza di tutela preventiva nei confronti della persona offesa da una condotta illecita che potrebbe essere reiterata prima della fine del processo e quindi di una eventuale condanna del reo. Chiariamo come funziona.

La scelta da parte del Giudice di una misura cautelare personale

Le misure cautelari personali maggiormente afflittive sono quelle coercitive perché limitano la libertà personale, che è un diritto inviolabile e garantito dalla Costituzione, e sono:

Le misure cautelari personali non coercitive, invece, non prevedono la custodia in un luogo specifico, che comporta quindi la totale limitazione della libertà personale, ma impongono l’esecuzione di un obbligo; pertanto, la loro applicazione non prevede i limiti di quelle coercitive, e possono essere applicate per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Le misure cautelari personali non custodiali sono:

  • il divieto di espatrio (art. 281);
  • l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282);
  • l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis);
  • il divieto di dimora (art. 284);
  • l’obbligo di dimora (art. 284);
  • il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter,) che consiste nella prescrizione all’imputato o indagato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offes,a ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Scopri di più su Misure cautelari personali: cosa sono e come si suddividono

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Divieto di avvicinamento e violenza sessuale

L’articolo 282 ter del Codice di procedura penale è stato introdotto dall’art. 9, del D.L. 23.02.2009 n. 11. La legge è nata dalla necessità e dall’urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, stante l’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale.

L’articolo prevede che il giudice prescriva all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo a volte l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275 bis.

Se sussistono ulteriori esigenze di tutela, il giudice può anche prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone.

Solitamente il giudice vieta, altresì, all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2 dell’art 282 ter c.p.p. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

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Violazione divieto di avvicinamento: cosa comporta

La violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa comporta l’applicazione dell‘art. 387 bis del Codice penale. In particolare, è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi.

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Quando scatta il divieto di avvicinamento?

Questa misura è stata introdotta dalla disciplina sugli atti persecutori ma, non facendo esplicito riferimento all’art. 612 bis del c.p., essa è una misura applicabile a ogni fattispecie di reati che implichi una particolare tutela della persona offesa.

Quando si fa riferimento agli atti persecutori non bisogna pensare, inoltre, solo ad atti che nascono da una relazione sentimentale, perché la misura del divieto di avvicinamento è applicata per contrastare diverse condotte criminose.

Gli atti persecutori possono essere messi in atto anche nei confronti di soggetti non legati da relazioni sentimentali, motivo per cui sarà comunque applicabile la misura de qua. Il divieto di avvicinamento poi, non ha una durata fissa, ma variabile in relazione al singolo caso.

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Divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

L’art. 282 ter del Codice di procedura penale fa riferimento a particolari modalità di controllo che possono essere aggiuntive alla misura applicata. Al divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa, può essere prevista una modalità di controllo più incisiva, ovvero il braccialetto elettronico.

È uno strumento elettronico applicato al reo, al polso o alla caviglia, collegato con un altro dispositivo che, in base alla funzione a cui dovrà rispondere, sarà posizionato in modo tale da poter verificare che si stia allontanando dal luogo di detenzione, nel caso della misura cautelare domiciliare, o sarà utile a controllare che non si avvicini alla persona offesa, nel caso di divieto di avvicinamento.

Il braccialetto elettronico, infatti, non è sempre utilizzato quando è applicata la misura del divieto di avvicinamento ed è un dispositivo di controllo utilizzato anche nei casi applicazione della misura cautelare domiciliare, quando si vuole infliggere una misura meno gravosa all’imputato, seppur controllando il soggetto mandato ai domiciliari.

Approfondisci leggendo Braccialetto elettronico: cos’è e come funziona

divieto di avvicinamento come funziona

Come funziona il braccialetto elettronico

Il dispositivo elettronico applicato all’indagato o imputato, è collegato ad una centralina installata nella sua abitazione. Questa centralina, a sua volta, trasmette informazioni alle Forze dell’Ordine.

Se il dispositivo viene manomesso o se la persona si allontana dall’area consentita, scatta un allarme che allerta immediatamente la Polizia o i Carabinieri per un intervento rapido, nel caso di detenzione domiciliare.

Allo stesso modo funzionerà nel caso di divieto di avvicinamento, perché monitora una determinata area e avvisa gli operanti di Polizia Giudiziaria se il divieto è stato violato.

Purtroppo vi è un’importante carenza di braccialetti elettronici e questo spesso crea danni notevoli, sia per i detenuti che potrebbero beneficiare di una misura cautelare meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere, sia perché non viene applicato ai soggetti che dovrebbero essere maggiormente attenzionati.

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Avv. Silvia Leto
Avvocato penalista
Sono un avvocato penalista iscritta all’Albo di Crotone dal 2011, con studio a Milano e a Crotone.Mi occupo di diritto penale con esperienza consolidata in procedimenti relativi a reati di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, falsa fatturazione, incidente di esecuzione. Mi sono laureata alla “Sapienza” Università di Roma, con una laurea in diritto penale, sul delitto tentato, nella cattedra del Prof. Avv. Franco Coppi. Ho collaborato anche con studi legali stranieri a Lisbona e a New York.
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