Cosa sono i reati di opinione: significato, spiegazione, esempi
Cosa sono e quali sono i reati di opinione nel nostro ordinamento giuridico e come incidono sul concetto di libertà di espressione garantito dalla stessa Costituzione.
La libertà di manifestazione del pensiero, chiamata anche libertà di coscienza, è uno dei diritti fondamentali alla base di ogni democrazia: non a caso è sancita da ben due articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.
Lo stesso art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.
L’articolo 21 della Costituzione italiana recita che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”.
Dalla lettura dell’articolo 21 della nostra Costituzione si evince che la libertà di manifestazione del pensiero viene meno nei casi in cui si manifestano reati di ingiuria, calunnia, diffamazione, vilipendio, istigazione a delinquere, noti come reati di opinione, oppure in quelli di oltraggio al buon costume, ovvero quando si praticano atti osceni.
Reati di opinione: definizione
L’espressione reati di opinione viene solitamente utilizzata per indicare tutte quelle manifestazioni di un’opinione che possa risultare aggressiva nei confronti della sfera morale, sociale, religiosa o politica altrui.
I reati di opinione consistono in un abuso della libertà di pensiero riconosciuta dalla Costituzione italiana, che si manifesta attraverso condotte lesive di alcuni beni giuridici. Tra gli esempi più comuni di reati di opinione, ci sono:
- la diffamazione, che consiste nell’offendere pubblicamente qualcuno;
- la calunnia, che si verifica quando si accusa ingiustamente qualcuno di reato.
Nella pratica, i reati di opinione puniscono tutte quelle condotte che mirano a offendere, esaltare, istigare, attentare, vilipendere, turbare e propagandare comportamenti contrari ai valori democratici.
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Reati di opinione e principio di offensività
I reati di opinione si caratterizzano per diverse criticità, come quelle relative alla reale capacità offensiva delle condotte incriminate, all’individuazione del bene giuridico tutelato o alla compatibilità con i principi di offensività e materialità. Su questo punto, proprio al fine di rendere i reati di opinione compatibili con i due principi citati, sono stati fatti rientrare nella categoria dei reati di pericolo – più in particolare tra i reati di pericolo concreto.
Reati di opinione: quali sono
Oltre alla diffamazione (art. 595 cp) e alla calunnia (art. 368 cp), rientrano tra i reati di opinione anche quelli che offendono la personalità dello Stato, alcuni dei quali nel corso del tempo sono stati abrogati. Il Codice Penale italiano punisce con la reclusione e l’ammenda le forme di manifestazione di pensiero ritenute pericolose.
I reati di opinione presenti nel Codice Penale sono:
- articolo 241: attentato contro l’integrità, l’indipendenza e l’Unità dello Stato;
- articolo 270: associazioni sovversive;
- articolo 283: attentato contro la Costituzione dello Stato;
- articolo 289: attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali;
- articolo 290: vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate;
- articolo 292: vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato;
- articolo 299: offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero;
- articolo 403: offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone;
- articolo 404: offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose;
- articolo 405: turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.
Posto che l’obiettivo dei reati di opinione è quello di creare un confine tra la libera manifestazione del pensiero e la sicurezza della società, ne fanno parte anche i delitti di istigazione a delinquere e di istigazione a disobbedire alle leggi. Si tratta, in altre parole, di reati che puniscono l’istigazione a macchiarsi di un crimine, a prescindere dal fatto che il delitto venga effettivamente commesso.
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I reati abrogati
Tra i reati abrogati dalla legge n. 85 del 24 febbraio del 2006, si annoverano:
- articolo 269: attività antinazionale del cittadino all’estero;
- articolo 272: propaganda e apologia sovversiva e antinazionale;
- articolo 279: lesa prerogativa dell’irresponsabilità del presidente della Repubblica;
- articolo 406: delitti contro i culti ammessi dallo Stato.
Genocidio e apologia al fascismo
Oltre ai reati di opinione previsti dal Codice Penale, in Italia è prevista una pena anche per le condotte che possano portare a commettere atti di genocidio e l’apologia al fascismo.
In particolare, gli atti di genocidio vengono puniti dalla legge n. 962 del 1967, che prevede la reclusione fino a 12 anni nei confronti di chi, al solo scopo di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso commette atti diretti a cagionare la morte, lesioni personali gravi o sottoporre le persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.
La legge n. 645 del 1952 (chiamata anche legge Scelba) contempla invece il reato di apologia al fascismo (art. 4), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila chi fa propaganda al fine di costituire un’associazione, un movimento o un gruppo finalizzato alla ricostituzione del disciolto partito fascista.
Vengono inoltre puniti:
- i soggetti che esaltano pubblicamente esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche;
- con la reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1 a 2 milioni, chi commette il fatto con idee e metodi razzisti;
- con la reclusione da 1 a 5 anni e multa da cinquecentomila a due milioni di lire i casi di propaganda effettuata a mezzo stampa.
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Libertà di espressione e reati di opinione
In Italia, tutti i cittadini sono titolari del diritto di manifestazione del pensiero, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione. Esiste inoltre un principio che esclude i parlamentari dai reati di opinione: si tratta dell’articolo 68 c. 1 della Costituzione, nel quale viene stabilito che essi non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
La libertà di pensiero fa da corollario all’articolo 13 della Costituzione, nel quale viene disciplinata l’inviolabilità della libertà personale fisica e psichica. Dalla libertà di pensiero derivano anche altri diritti, quali:
- il diritto negativo, ovvero quello di non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà;
- il diritto di cronaca;
- il diritto di critica;
- il diritto di satira.
Come illustrato in relazione ai reati di opinione, i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono costituiti:
- dal buon costume;
- dal diritto alla riservatezza;
- dai segreti, in particolare dal segreto di stato, dal segreto d’ufficio, dal segreto istruttorio, dal segreto professionale e industriale;
- dall’onore, inteso sia come dignità, dalla cui violazione deriva l’ingiuria, sia come reputazione, dalla cui violazione deriva la diffamazione;
- dal mantenimento dell’ordine pubblico.
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Reati di opinione e DDL Zan
Il DDL Zan, del quale di tanto in tanto si sente parlare, non mira a introdurre nuovi reati di opinione, ma a modificare alcuni reati già esistenti. In particolare, negli articoli 604 bis e 604 ter cp aggiungerebbe alle discriminazioni già punite per legge – ovvero quelle per razza, etnia, nazione, religione – anche quelle legate a sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità.
L’art. 604 bis, titolato Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, diventerebbe così Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
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Reati di opinione – Domande frequenti
I reati di opinione sono una particolare tipologie di reati che puniscono una manifestazione della libertà di pensiero che può essere lesiva della dignità di un’altra persona.
La libertà di espressione, garantita dall’art. 21 della Costituzione, incontra dei limiti quando si configurano i cosiddetti reati di opinione o nell’ipotesi di offesa al buon costume.
L’articolo 21 della Costituzione recita che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
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