Confisca per equivalente, quando si applica e quali sono le principali novità
La confisca per equivalente è una misura volta alla repressione di alcuni reati, in assenza di un legame diretto tra reato e bene. La riforma Cartabia ne ha ridefinito l’ambito processuale, rafforzando le garanzie difensive.
- La confisca per equivalente è una misura disposta a seguito della sentenza, che accerta la responsabilità dell’imputato.
- Si applica quando non vi è né il prezzo né il profitto del reato e consiste nell’espropriazione di beni aventi un valore equivalente.
- Può essere disposta anche in caso di prescrizione del reato.
La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale consistente essenzialmente nell’espropriazione, a favore dello Stato, di determinati beni, che siano nella disponibilità del reo. L’istituto della confisca è disciplinato, in via generale, dall’art. 240 c.p. e rappresenta una importante arma che lo Stato può utilizzare per combattere reati di particolare gravità e, nel complesso, qualsiasi forma e manifestazione della criminalità.
La confisca di cui al citato articolo riguarda beni che siano in qualche modo pertinenti al reato, che ne costituiscano il prezzo o profitto del reato (confisca facoltativa), ovvero il prezzo del reato o la cui detenzione costituisce di per sé reato (confisca obbligatoria).
In alcuni casi, per la particolarità della fattispecie delittuosa realizzata, non è possibile procedere alla confisca di beni costituenti il prezzo o il profitto del reato. Si pensi ai reati tributari, con i quali si realizza una condotta finalizzata a omettere in tutto o in parte il pagamento di tributi o a compiere atti fraudolenti, per ottenere un risparmio illecito di imposta. In tali casi, non è materialmente possibile confiscare direttamente alcunché.
Per tale motivo, l’istituto della confisca si è evoluto e adattato a casi particolari in cui si rivela non possibile confiscare beni in qualche modo pertinenti al reato. Da qui è stato introdotto l’istituto della confisca per equivalente, anche nota come confisca di valore (art. 322 ter c.p.), introdotta dalla legge 29 settembre 2000, n. 300, più efficace per determinati reati.
Quando si applica la confisca per equivalente
L’ambito di applicazione della confisca per equivalente, oltre a essere definito in considerazione dell’impossibilità di applicare la confisca diretta del prezzo o profitto del reato, è determinato anche in base alle tipologie di reato.
Per espressa previsione dell’art. 322 ter, la confisca trova applicazione per i seguenti reati:
- reati contro la Pubblica Amministrazione, quali per esempio peculato, corruzione, concussione;
- reati tributari, di cui al D.lgs. n. 74/2000, come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di IVA, indebita compensazione, ecc.;
- reati di criminalità organizzata, come il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), contrabbando, tratta di persone, ecc;
- reati contro il patrimonio, come il furto, la rapina e l’estorsione;
- reati in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i sensi del D.Lgs. 231/2001.
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Confisca per equivalente e concorso di persone
Un tema particolarmente dibattuto, negli ultimi anni, afferisce alla confisca per equivalente è rappresentato dalle modalità di applicazione in caso di concorso di persone. Preliminarmente, il concorso di persone, disciplinato dall’art. 110 c.p., si configura allorquando una pluralità di persone contribuiscono alla realizzazione del reato, fornendo un proprio contributo.
Il punto controverso, che ha trovato soluzione a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poi successivamente confermata in più occasioni, riguarda la ripartizione del valore oggetto di confisca fra i soggetti coinvolti, ovvero se la confisca per equivalente può essere disposta per l’intero valore del profitto nei confronti di ciascuno dei soggetti partecipanti al reato, indipendentemente dal conseguimento di una quota o se la confisca “indistinta” trovi applicazione solo quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto, realizzata da ciascun soggetto.
Con la recente sentenza 8 aprile 2025, n. 13783, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in caso di confisca per equivalente, non si può procedere alla ripartizione indifferenziata delle somme di denaro, ma occorre che la confisca sia disposta nei confronti del singolo concorrente al reato limitatamente a quanto da questi concretamente conseguito.
In altri termini, secondo la Corte non è possibile confiscare, per esempio, un immobile di proprietà di un solo soggetto anche se, tale bene, in termini di valore, equivale al prezzo o al profitto del reato. Secondo la Corte, è necessario accertare l’effettivo apporto di ciascun soggetto alla realizzazione del reato e procedere alla confisca di bene di ciascun responsabile in base all’effettivo contributo nel reato.
La Corte ha aggiunto che l’effettiva partecipazione di ciascun autore del reato deve essere accertata in sede di giudizio, in contraddittorio fra le parti.
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Prescrizione del reato e confisca per equivalente
Altro tema, negli ultimi anni particolarmente dibattuto e risolto prima dalla giurisprudenza e successivamente in via definitiva dal Legislatore, riguarda l’applicazione della confisca per equivalente in caso di prescrizione del reato. In passato, su tale punto, stante l’assenza di un chiaro dettato normativo, è sorto un acceso dibattito.
Ai sensi dell’attuale art- 578 bis c.p.c., come riformato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, c.d Legge Spazzacorrotti, in casi di dichiarazione dell’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, il giudice, valutata la responsabilità dell’imputato, può disporre il mantenimento della confisca per equivalente, anche se il reato è estinto e il reo non può dunque essere punito.
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Confisca per equivalente e riforma Cartabia
Com’è noto, recentemente diversi istituti del processo penale sono stati modificati dalla c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, 149). Fra tali istituti, vi anche la confisca per equivalente, oggetto di diversi interventi finalizzati a ridisegnare tale misura in una ottica più rispondente a generali principi di tutela e proporzionalità, imposti anche in ambito unionale.
Per comodità, le principali novità in tema di confisca per equivalente sono:
- notifica di un avviso. Quando la confisca viene disposta senza la preventiva attuazione del sequestro, prima di procedere con l’espropriazione, occorre notificare un avvio nei confronti del soggetto destinatario del provvedimento. Tale avviso è previsto solo per i reati commessi successivamente alla entrata in vigore della legge Cartabia (30 dicembre 2022). Per i delitti commessi prima della riforma, non è previsto alcun obbligo di notifica di un avviso;
- contraddittorio e confisca. La confisca, anche per equivalente, deve essere disposta su contraddittorio fra le parti, su richiesta formulata da parte del PM;
- maggiore attenzione e rispetto al principio di proporzionalità. Stante la natura afflittiva della confisca per equivalente, la riforma rafforza la tutela dell’imputato in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Tale principio, applicato alla confisca per equivalente, comporta che, prima della espropriazione dei beni, occorre una attenta valutazione del valore di questi, per evitare che siano tolti dalla disponibilità dell’autore beni come macchine, case ecc., che abbiano un valore decisamente superiore al valore del prezzo o del profitto del reato. Al fine di realizzare una più possibile perfetta corrispondenza di valore, è disposta una preventiva valutazione del bene oggetto di confisca da parte di un soggetto con particolari competenze in materia.
Al fine di verificare che il provvedimento di sequestro sia rispettoso delle norme di legge, è necessario, rivolgersi a un avvocato con specifiche competenze, per valutare la legittimità dell’espropriazione.
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