Sequestro per equivalente: cos’è, cosa prevede la legge e quando si applica
Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale, applicabile nei casi in cui non sia possibile sequestrare i beni in qualche modo riconducibili al reato tributario commesso e in presenza di beni aventi valore equivalente: vediamo cosa dice la normativa in vigore in merito.
- Il sequestro per equivalente è finalizzato a sottrarre determinati beni (immobili, veicoli, ecc.) dalla disponibilità del reo.
- Si tratta di una misura cautelare reale, applicabile nelle ipotesi in cui non sia possibile sequestrare il prezzo e il profitto del reato.
- Viene disposto dal GIP, in presenza di gravi indizi di reato e di pericolo di dispersione dei beni.
Il termine sequestro è, senza timore di smentita, un concetto ormai familiare. La quasi totalità delle persone, anche se non al corrente di aspetti specifici, conosce e comprende, infatti, cosa significa sequestro e quali sono in linea di massima le conseguenze.
Il sequestro ha essenzialmente l’obiettivo di privare della disponibilità di un bene il soggetto che lo detiene, al fine di assolvere a uno specifico obiettivo.
In sede penale, in relazione allo scopo, si distingue fra:
- sequestro probatorio di un bene, nel caso in cui sia necessario per l’accertamento dei fatti, garantendo l’integrità delle fonti di prova (art. 253 c.p.);
- sequestro conservativo, disposto per evitare che vengano a mancare o si disperdano beni destinabili al pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili, nascenti dal reato;
- sequestro preventivo, disposto per impedire la prosecuzione del reato o la commissione di nuovi reati.
Ma vi è un ulteriore tipologia di misura più specifica, rappresentata dal sequestro per equivalente, previsto nei casi in cui sia necessario privare l’autore del reato della disponibilità di determinati e specifici beni. Esaminiamolo nel dettaglio.
Cos’è il sequestro per equivalente
Il sequestro per equivalente è una misura cautelare il cui obiettivo è essenzialmente privare il reo, ovvero l’autore del reato, della disponibilità di un bene che abbia un valore corrispondente e fino alla concorrenza del prezzo (ovvero ciò che è stato sostenuto per la realizzazione del reato, anche inteso come il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto del reato (ossia il lucro, cioè il vantaggio economico che si ricava dalla commissione del reato).
Si tratta di una misura con carattere specificamente sanzionatorio, poiché colpisce l’aspetto economico, attraverso l’acquisizione di beni che non necessitano di un collegamento con il fatto di reato.
Ai sensi dell’art. 322 ter c.p.p., si ricorre al sequestro per equivalente quando non è possibile procedere con il sequestro diretto dei profitti del reato e per evitare che il reo possa liberarsi o sistemare alcune sue proprietà, al fine di evitare l’espropriazione di taluni beni nel corso dell’iter giudiziario.
Ne consegue che il giudice può disporre il sequestro di beni che possano avere in qualche modo un valore analogo, equivalente. Per tale motivo, tale tipologia di sequestro è definita anche sequestro per valore.
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Sequestro per equivalente: esempio
Il sequestro per equivalente trova applicazione, in particolare, in ambito penal-tributario. Ciò in ragione del fatto che, in materia tributaria, il profitto del reato è rappresentato dall’evasione di imposta (come l’IVA non versata). Per tale motivo, l’applicabilità dell’istituto del sequestro preventivo si rivela difficoltosa, in considerazione del fatto che non vi è un bene sequestrabile.
Per chiarezza, facciamo un esempio pratico: si pensi a un imprenditore che abbia consapevolmente partecipato a un disegno criminoso al solo fine di evadere l’IVA per non versarla allo Stato, emettendo fatture false per un valore complessivo di euro 1 milione.
Supponiamo che su tale importo non abbia versato le imposte (dirette e indirette) per un valore pari a euro 200.000. Nel caso in cui non si rinvenga una risorsa finanziaria di analogo valore – per esempio nel conto corrente dell’autore del reato – si può procedere al sequestro per equivalente di un immobile o di una macchina di lusso nella disponibilità di questi.
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Differenza fra sequestro per equivalente e sequestro diretto
Per completezza, è utile distinguere ancora il sequestro per equivalente dal sequestro diretto. Tale ulteriore tipologia di sequestro è una misura cautelare reale, che mira a assicurare la conservazione di beni, che costituiscono il profitto o il prodotto di un reato, al fine di evitare che siano in qualche modo utilizzati o alienati.
Il sequestro diretto mira, pertanto, alla conservazione di beni, specificamente individuati, poiché rappresentano il prezzo e il profitto del reato e sono, dunque, direttamente collegati al reato.
È evidente la differenza rispetto al sequestro per equivalente, avente a oggetto beni non specificamente riconducibili al reato, ma individuati perché aventi un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
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Limiti al sequestro per equivalente: quali sono
Il sequestro per equivalente incontra limiti applicativi diversi, alcuni dei quali sono espressamente statuiti dalle norme penali che non prevedono l’applicazione della confisca per equivalente. Altri limiti sono dovuti essenzialmente alla specifica tipologia di reato, in relazione al quale non vi è il prezzo o il profitto del delitto.
Il sequestro per equivalente non trova applicazione in riferimento al:
- reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (noto anche come spaccio di stupefacenti, di cui all’art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in relazione al quale la legge prevede l’applicazione della confisca diretta (Cass. Pen., Sez. VI, n. 44398/2022). Tale regola generale è soggetta a una specifica eccezione, rappresentata dalla realizzazione di un reato più grave. In altri termini, nel caso in cui il denaro conseguito dalla cessione di sostanze stupefacenti sia successivamente riciclato, è ammesso il sequestro per equivalente;
- reato di lesione personale (art. 582 c.p.), poiché non genera alcun profitto o da confiscare;
- reato di omicidio (artt. 575-589 c.p.), atteso che non genera né un profitto né un prezzo;
- reato di diffamazione (art. 595 c.p.), che riguarda la reputazione e non ha natura patrimoniale.
Sequestro per equivalente: presupposti
Ai fini dell’applicabilità del sequestro per equivalente, occorre la sussistenza di taluni presupposti. Oltre al rispetto del requisito della proporzionalità, inteso nel senso che il bene oggetto di sequestro (es. la casa o la macchina di lusso) debba avere un valore equivalente al prezzo o profitto del reato, non potendo essere superiore, è necessario che:
- sia applicabile la confisca per equivalente (nel caso dei reati contro la pubblica amministrazione, quali il reato di corruzione, o dei reati tributari, come la frode fiscale, dei reati societari, di criminalità organizzata o dei reati per cui è prevista la responsabilità degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001);
- non sia possibile la confisca diretta.
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Come funziona il sequestro per equivalente
Il Pubblico ministero, accertata l’inesistenza di beni che rappresentano il prezzo o il profitto del reato e, conseguentemente, la sussistenza di beni aventi un valore equivalente, nonché dei presupposti per l’applicazione del sequestro per equivalente, formula richiesta al GIP (Giudice per le indagini preliminari), indicando:
- il reato contestato;
- le motivazioni per le quali non è possibile procedere al sequestro dei beni costituenti il prezzo e il profitto del reato;
- il valore del prezzo o del profitto;
- i beni eventualmente sequestrabili di valore equivalente.
Il GIP assume la decisione in ordine al sequestro, a seguito di valutazione in merito a:
- il fumus commissi delicti, ovvero i gravi indizi di reato, oggetto di successivo accertamento in sede dibattimentale. Sul punto, è importante rilevare come per giurisprudenza maggioritaria, ai fini della sussistenza di tale presupposto, il giudice non può limitarsi all’astratta verifica della astratta sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato (Cass., 3 aprile 2024, n. 20341);
- il periculum in mora, ossia il pericolo della dispersione di beni del soggetto autore del reato.
Quando il giudice valuta la sussistenza dei presupposti, può disporre con decreto motivato il sequestro per equivalente, che è materialmente eseguito dalla Polizia o dalla Guardia di Finanza. Una volta attuato il sequestro, i beni sono vincolati e non possono essere in alcun modo trasferiti o ceduti sino alla pronuncia della sentenza definitiva con la quale il giudice competente dispone la confisca dei beni, in caso di condanna dell’autore del reato. Nell’ipotesi in cui l’imputato venga assolto, il giudice, in sentenza, ordina la restituzione dei beni.
Il sequestro è una misura caratterizzata da una particolare invasività, capace di comportare importanti conseguenze negative nei confronti del soggetto verso cui è attivata. Per tale motivo è necessario rivolgersi a un avvocato competente in grado di verificare la sussistenza dei presupposti applicativi e, in caso di assenza, di contestarli e attuare la migliore strategia difensiva.
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