Conto corrente estero non dichiarato: cosa succede?
Cosa succede in caso di mancata dichiarazione del conto corrente estero? Ci sono conseguenze legali? Ecco cosa bisogna fare per evitare di ricevere sanzioni.
- Gli obblighi di dichiarazione fiscale devono essere adempiuti anche per i conti correnti esteri.
- Il conto corrente estero deve essere dichiarato mediante il Quadro RW, ove ricorrano certe condizioni.
- In caso di mancata dichiarazione, il contribuente è soggetto a specifiche sanzioni amministrative.
Anche il conto corrente estero deve essere dichiarato, al fine di procedere al pagamento della relativa imposta. Il conto corrente estero, tuttavia, va dichiarato se il deposito superi i 15.000 euro – in caso contrario non si procede a dichiarazione con conto delQuadro RW.
Nel seguente articolo, ti daremo alcune indicazioni circa la dichiarazione con comunicazione del Quadro RW. Inoltre, ti diremo quali sono le sanzioni che rischi in caso di conto estero non dichiarato e come è possibile regolarizzare la tua posizione.
Obblighi di dichiarazione per conto estero
Le società, gli enti non commerciali e qualsiasi persona fisica è tenuta ad obblighi di dichiarazione anche rispetto ad attività condotte all’estero: investimenti, attività di natura finanziaria e così via.
Questi obblighi informativi sono adempiuti mediante comunicazione del Quadro RW, nel quale vengono indicate le specifiche richieste in tema di attività produttive di reddito all’estero.
Tale obbligo deve essere adempiuto anche quando si è aperto un conto corrente all’estero, salvo che il deposito sul conto corrente bancario non superi i 15.000 euro.
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Chi è tenuto all’obbligo informativo?
L’obbligo informativo deve essere adempiuto sia dal titolare del contro corrente, sia dai soggetti che ne hanno la diretta disponibilità o che possono eseguire operazioni bancarie e movimenti.
L’obbligo deve essere adempiuto anche dal contribuente che ha la disponibilità per il tramite di un soggetto terzo, che costituisca uno schermo formale.
Tale principio è stato espressamente affermato dalla corte di Cassazione. La scelta si giustifica alla luce della esigenza di evitare condotte elusive, cioè di intestare fittiziamente il conto corrente ad altri per evitare imposte. Quindi, non rileva che il conto sia formalmente intestato a società diverse, fondazioni, oppure se è istituito il trust.
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Quadro RW: cos’è?
Nei paragrafi precedenti abbiamo affermato che il Quadro RW costituisce uno strumento per comunicare le proprie operazioni e affari all’estero. Tale obbligo di monitoraggio è assolto se il valore massimo giornaliero raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore alla soglia di 15.000 euro. Se questa soglia non è superata, anche solo per un giorno, non sorge infatti l’obbligo di monitoraggio.
L’obbligo di compilazione sussiste anche ai fini del calcolo dell’IVAFE, cioè l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero. L’obbligo di segnalazione del conto corrente estero ai fini del pagamento dell’IVAFE sussiste quando la consistenza media del conto estero sia superiore ai 5.000 euro.
In particolare devono ricorrere le seguenti condizioni:
- conto corrente estero con giacenza media maggiore di 5.000 euro ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i 15.000 euro. Il quadro RW andrà compilato esclusivamente ai fini IVAFE;
- conto corrente estero con giacenza media inferiore a 5.000 euro ma che, come valore massimo, ha superato i 15.000 euro. Il quadro RW deve essere compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.
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Sanzioni per mancata dichiarazione conto estero
L’inadempimento agli obblighi di dichiarazione con quadro RW comporta delle sanzioni amministrative considerevoli. In particolare, si applica il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”), che ha individuato le seguenti sanzioni:
- sanzione fissa di 250,00 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
- sanzione variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se è detenuto in Paesi non Black List.
Mentre, per quanto riguarda la mancata compilazione del quadro RW, questa costituisce una violazione formale. Quindi, in questo caso, comunque, si applica il regime della mancata o infedele dichiarazione del conto estero. A tale omissione è applicata una sanzione compresa tra il 6% e il 30% di quanto non dichiarato. La sanzione sussiste anche se il contribuente è esonerato dalle imposte.
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Se sono detenute somme all’estero, in specie in paradisi fiscali, in questo caso si applica anche la presunzione per cui le somme detenute sul conto estero non dichiarate siano state costituite con redditi assoggettati a tassazione in Italia. La presunzione è relativa, quindi, è ammessa prova contraria.
Alle sanzioni previste per il monitoraggio fiscale possono essere aggiunte anche sanzioni dovute per omessa indicazione di componenti reddituali in dichiarazione dei redditi:
- infedele dichiarazione, che ordinariamente va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta, aumentata di un terzo in quanto si tratta di redditi di fonte estera;
- omessa dichiarazione: le sanzioni possono andare dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta, sempre con l’aumento di un terzo della sanzione applicata.
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Lettere di Compliance: cosa sono?
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito la possibilità per i contribuenti che non abbiano provveduto all’invio del Quadro RW di regolarizzare la proprie posizione. A tal fine, si procede alla comunicazione di eventuali anomalie.
Tali comunicazioni prendono il nome di lettere i compliance e sono impiegate anche ove si riscontrino anomalie fiscali più evidenti. Queste comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
- possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
- istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o che abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
- modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono.
Se il contribuente non può giustificare l’anomalia riscontrata, egli ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale presentando dichiarazione integrativa.
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Conto corrente estero – Domande frequenti
Il conto corrente bancario estero si deve dichiarare mediante Quadro RW.
Il Quadro RW deve essere comunicato quando il deposito su un conto corrente estero supera i 15.000 euro.
In caso di mancata dichiarazione del conto estero, al contribuente si applicano due sanzioni, una fissa fissa di 250,00 euro, e una variabile dai 3-15% della somma evasa.
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