Conto corrente svuotato prima della morte: cosa possono fare gli eredi
Come funziona l'eredità di un conto corrente, ma soprattutto cosa succede se qualcuno lo ha svuotato prelevando tutto prima della morte del de cuius? Vediamolo insieme.
Scoprire che il conto corrente del genitore appena scomparso presenta un saldo vicino allo zero è una situazione molto più comune di quanto si pensi. Spesso accade che un figlio, un convivente o una persona di fiducia – magari titolare di una delega o di una cointestazione – abbia prelevato ingenti somme nel periodo precedente alla morte. Gli altri eredi si trovano così davanti a un danno concreto e a una domanda urgente: si può fare qualcosa? La risposta è sì, ma bisogna muoversi nel modo giusto.
Cosa succede se prelevo dal conto di una persona deceduta?
Dal momento della morte, il conto corrente del defunto si “blocca” sul piano operativo: la banca, non appena riceve comunicazione del decesso, sospende ogni operazione. Chi preleva somme dopo la morte del titolare senza averne titolo commette un atto illecito, che può configurare il reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 del Codice penale, o addirittura di furto, a seconda delle circostanze.
Gli eredi legittimi hanno diritto a quelle somme in proporzione alle loro quote ereditarie, e la banca risponde civilmente se consente movimentazioni irregolari dopo aver avuto notizia del decesso.
Se sei un erede e hai scoperto prelievi sul conto del defunto avvenuti dopo la sua morte, hai diritto di chiedere alla banca copia di tutti i movimenti – almeno degli ultimi dieci anni – e di agire sia in sede civile, sia penale contro chi si è appropriato delle somme.
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Il delegato o il cointestatario ha svuotato il conto: cosa possono fare gli eredi?
Gli eredi che vogliono recuperare le somme sottratte non agiscono in nome proprio, ma fanno valere i diritti che il defunto aveva quando era in vita. Dopo la morte, quei diritti si trasmettono agli eredi per effetto della successione. Le azioni percorribili sono principalmente due.
La prima è l’azione civile di risarcimento o restituzione, da proporre davanti al giudice ordinario. Se l’appropriazione è avvenuta nell’ambito di un incarico di gestione (delega, cointestazione di comodo), si tratta di una responsabilità contrattuale: la legge prevede che l’onere della prova gravi sull’incaricato, che dovrà dimostrare di aver usato le somme nell’interesse del defunto. Gli eredi, in questo senso, partono da una posizione processuale avvantaggiata.
La seconda è la denuncia penale per appropriazione indebita ex art. 646 c.p., che può essere presentata in parallelo all’azione civile. Il procedimento penale può portare alla condanna del responsabile e all’obbligo di restituzione delle somme.
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Come raccogliere le prove
Il punto di partenza, nella maggior parte dei casi, è richiedere alla banca e all’ufficio postale l’estratto conto degli ultimi dieci anni. Questo documento consente di ricostruire tutte le movimentazioni e individuare i prelievi sospetti, i giroconti verso altri conti, le date e gli importi.
Una volta ottenuta la documentazione, è possibile:
- verificare se le operazioni sono avvenute con o senza il consenso del defunto;
- identificare il periodo e la modalità dei prelievi;
- raccogliere elementi per l’azione giudiziaria o per avviare una trattativa stragiudiziale.
Un tentativo di accordo bonario è sempre consigliabile come primo passo, ma raramente chi ha sottratto le somme è disposto a restituirle spontaneamente. In quel caso, l’azione giudiziale diventa l’unica strada percorribile.
Se ti trovi in una situazione simile, il primo passo è rivolgerti a un avvocato che possa valutare la documentazione bancaria e individuare la strategia più efficace per recuperare le somme. I tempi contano: alcune azioni si prescrivono, e la prova dei prelievi può diventare più difficile da raccogliere con il passare del tempo.

Cosa succede se non si chiude il conto corrente di una persona deceduta?
Non esiste un obbligo di legge che imponga agli eredi di chiudere il conto entro un termine perentorio, ma non farlo crea problemi pratici e rischi concreti in quanto:
- il conto continua ad accumulare spese di gestione, che si scaricano sull’asse ereditario;
- eventuali addebiti automatici (utenze, abbonamenti) continuano a essere eseguiti fino a revoca;
- le somme presenti nel conto rimangono “bloccate” e inaccessibili agli eredi finché non viene presentata la documentazione successoria alla banca;
- il ritardo nell’apertura della successione può complicare l’accertamento di prelievi sospetti.
Il consiglio pratico è di comunicare il decesso alla banca il prima possibile, presentare il certificato di morte e avviare le pratiche successorie. Solo così gli eredi possono accedere legalmente al saldo e chiudere o mantenere il conto secondo le proprie esigenze.
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Cosa succede ai prelievi effettuati prima della morte?
Qui la questione si fa più delicata. Se i prelievi sono stati fatti quando il titolare era ancora vivo, non è detto che siano automaticamente illeciti: tutto dipende da chi ha prelevato e con quale autorizzazione. Bisogna distinguere tre situazioni principali.
1. Il titolare era capace e ha autorizzato i prelievi
In questo caso, il titolare ha disposto liberamente del proprio denaro. Gli altri eredi possono contestare la legittimità di quei trasferimenti solo se riescono a dimostrare che il defunto non era nel pieno delle proprie facoltà mentali al momento delle operazioni – una prova difficile, ma non impossibile.
2. I prelievi sono stati effettuati da un delegato o da un cointestatario senza autorizzazione
Questa è la situazione più frequente nella pratica. Come ha chiarito più volte la Corte di Cassazione, il cointestatario di un conto corrente – anche se ha facoltà di operare disgiuntamente – non può disporre liberamente dell’intero saldo a proprio favore. Può al massimo gestire la quota di sua spettanza, ma non sottrarre le somme degli altri. Chi lo fa risponde del proprio inadempimento contrattuale verso il defunto e, dopo la morte, verso i suoi eredi.
3. Il defunto aveva cointestato il conto come forma di donazione
Se la cointestazione era in realtà una donazione indiretta – cioè il defunto voleva trasferire quelle somme a uno specifico figlio – gli altri eredi possono agire per chiedere la collazione o contestare la nullità dell’atto, se privo della forma dell’atto pubblico richiesta dall’art. 782 del Codice civile per le donazioni formali.
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