Contratto di solidarietà: quanto si perde e come funziona
Cosa sono i contratti di solidarietà, quali sono le differenti tipologie che possono essere attivate e da chi, come funziona la domanda e quanto si perde rispetto alla propria retribuzione.
Il contratto di solidarietà è un accordo che viene stipulato tra l’azienda e le rappresentanze sindacali e che ha come oggetto la riduzione dell’orario lavorativo.
L’obiettivo è quello di:
- evitare la riduzione del personale nei casi di crisi aziendale: in questo di parla di contratto di solidarietà difensivo, previsto dall’articolo 1. della legge 863/84;
- favorire le nuove assunzioni, in base a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 863/84.
Di seguito saranno analizzate le due tipologie di contratti di solidarietà che esistono per legge, ovvero:
- quelli di tipo A, riservati alle aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS;
- quelli di tipo B, ovvero i contratti di solidarietà per le aziende che non rientrano nel regime di CIGS e per le aziende artigiane.
TIPO A: i contratti di solidarietà difensivi per le aziende in regime di CIGS
I contratti di solidarietà di tipo A sono riservati:
- alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della disciplina CIGS;
- alle aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie che abbiano impiegato più di 15 lavoratori nel semestre che precede la data in cui è stata presentata la domanda.
Può accedervi tutto il personale dipendente, tranne i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, i lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
Vi possono accedere anche i lavoratori part-time, ma solo nell’ipotesi in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.
Leggi anche: “Cos’è il contratto a chiamata“.
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Importo
Per quanto riguarda l’importo che si riceverà per la riduzione delle ore lavorative, si tratta:
- di un’integrazione pari al 60% rispetto allo stipendio perso;
- di un’integrazione pari all’80% nel caso dei contratti di solidarietà difensiva relativi agli anni 2009 e 2010.
Durata
La durata di questo genere di contratti è pari a 24 mesi, che potranno essere prorogati fino a ulteriori:
- 24 mesi;
- 36 mesi per i lavoratori del Mezzogiorno.
Una volta superata la durata massima complessiva, sarà possibile firmare un nuovo contratto dopo che siano trascorsi 12 mesi dal precedente.
Domanda
In merito alla domanda di attivazione del contratto di tipo A:
- in primo luogo si dovrà stipulare un C.d.S. con i sindacati;
- il datore di lavoro dovrà poi fare richiesta di integrazione salariale presentando il mod. CIGS SOLID1 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione.
La domanda dovrà essere accompagnata dall’originale del contratto di solidarietà e dall’elenco dei lavoratori per i quali se ne richiede l’attivazione: la concessione dovrà avvenire entro 30 giorni di tempo.
Leggi anche: “Cos’è il contratto di somministrazione“.
Tipo: contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella CIGS
I contratti di solidarietà sono stati estesi anche ai lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i dirigenti, che siano impiegati in:
- imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS;
- imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà per evitare licenziamenti plurimi individuali;
- imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private che operano in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
- imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti – quelle con meno di 15 dipendenti dovranno attivare le procedure di mobilità.
In questo caso l’importo del C.d.S. è pari al 25% della retribuzione persa dal lavoratore e dall’azienda e la durata massima complessiva, per la quale non sono previste proroghe, è pari a 24 mesi.
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere