Contratto per persona da nominare: che cos’è e come funziona
Che cos'è il contratto per persona da nominare? Come si realizza la nomina del terzo? Che differenze ci sono con il contratto per conto di chi spetta? E con il contratto con effetti verso i terzi? Scopriamolo.
- Il contratto per persona da nominare è un contratto in cui è inserita una clausola di riserva di nomina.
- Lo stipulante procede ad individuare il soggetto terzo che subentra nella sua posizione contrattuale.
- Il contratto per persona da nominare si distingue dal contratto per conto di chi spetta.
Molte figure contrattuali sono spesso note, ma non si sa precisamente di cosa si tratti. Tra queste, per esempio, vi sono il contratto per persona da nominare, ma anche il contratto per conto di chi spetta, o il contratto a favore di terzi.
Nel presente articolo analizzeremo la disciplina del contratto per persona da nominare. In particolare, ci soffermeremo sulla forma del contratto e sulla dichiarazione di nomina. Questa deve avvenire entro un certo termine e seguendo delle specifiche regole a pena di validità.
Vedremo poi anche cosa accade nel caso in cui non si proceda alla dichiarazione di nomina e metteremo in evidenza alcune differenze con fattispecie che, solo apparentemente, sembrano simili.
- Che cos’è il contratto per persona da nominare
- Contratto per persona da nominare: quando può essere concluso
- Dichiarazione di nomina contratto per persona da nominare
- Contratto per persona da nominare: termini
- Pubblicità del contratto per persona da nominare
- Che succede se non si procede alla nomina?
- Contratto per conto di chi spetta: differenze
- Contratto con effetti in favore di terzi: differenze
Che cos’è il contratto per persona da nominare
Il contratto per persona da nominare è un particolare schema contrattuale. Una delle parti del contratto, infatti, dispone che entro un certo termine nominerà un soggetto terzo che acquista diritti o assume obbligazioni.
Con la nomina, il soggetto nominato subentra allo stipulante nella sua posizione contrattuale. Contestualmente, vi è la fuoriuscita dal medesimo stipulante dal rapporto. Tuttavia, in caso di mancata nomina del terzo, o in assenza di una nomina valida ed efficace, lo stipulante rimane parte del contratto, sicché, in predetta ipotesi, il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra stipulante e promittente.
Questo contratto ha avuto un’ampia diffusione, giacché consente di risolvere importanti esigenze nell’ambito del commercio e degli affari.
Per esempio, il contratto per persona da nominare era utilizzato nelle vendite all’incanto, cioè all’asta, al fine di garantire l’anonima partecipazione degli effettivi acquirenti. Dunque, era temporaneamente celata l’identità del soggetto interessato alla stipulazione del contratto.
Più di recente, il ricorso a tale figura contrattuale ha consentito allo stipulante di concludere un contratto,bloccando così un affare di rilievo, con possibilità di trovare in un secondo momento un altro soggetto interessato, da sostituire a sé nel rapporto contrattuale.
Questo meccanismo si è sviluppato in modo particolare nell’ambito della contrattazione immobiliare. La retroattività dell’effetto in capo al soggetto da nominare, infatti, consente di evitare il doppio trasferimento.
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Natura giuridica del contratto per persona da nominare
Si è molto discusso sulla qualificazione e sulla natura del contratto per persona da nominare. Sul punto sono state elaborate una pluralità di tesi. Tuttavia, secondo la tesi prevalente si deve ascrivere il contratto per persona da nominare alla rappresentanza negoziale. Cosa significa?
In pratica, lo stipulante è un rappresentante diretto del soggetto che sarà nominato in un secondo momento. Conseguentemente, si può qualificare la nomina come un atto ricognitivo, con il quale si conferma che il terzo nominato è l’unico titolare del rapporto.
Contratto per persona da nominare: quando può essere concluso
In genere, un contratto assume tale schema e natura quando è inserita una clausola di riserva di nomina. Le regole generali del contratto per persona da nominare non prevedono limitazioni all’utilizzo della clausola. D’altro canto, la clausola di riserva non può essere inserita in ogni contratto.
Un primo limite all’ambito di applicazione della figura in esame è individuato nella necessità che la persona del contraente sia fungibile. Cosa significa questo? È necessario che la prestazione oggetto di contratto possa essere realizzata da chiunque.
Quindi, non deve trattarsi di un contratto in cui la prestazione deve essere necessariamente posta in essere dallo stipulante (c.d. intuitu personae).
Inoltre, si ritiene che la clausola sia incompatibile con quei contratti che modificano ed estinguono un rapporto giuridico. Questi, infatti, presuppongono un precedente contratto, che in qualche modo vincola anche per quanto riguarda le parti.
Una terza categoria che non ammette la clausola di riserva è quella dei contratti traslativi, se lo stipulante è la parte alienante. Il terzo da nominare, d’altra parte, non è titolare del diritto che si intende trasferire.
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Dichiarazione di nomina contratto per persona da nominare
Uno degli elementi fondamentali di questa figura contrattuale è la dichiarazione di nomina. Questa è l’esercizio dello stipulante del diritto che ha origine dalla clausola di riserva. Si considera un negozio unilaterale, con il quale si integra il contratto per persona da nominare.
La dichiarazione è un atto che produce effetti quando giunge a conoscenza del destinatario, quindi deve essere conosciuta dalla controparte promittente del contratto per persona da nominare. In questo modo, si prevengono forme di incertezza, individuando il soggetto nei confronti del quale il promittente può vantare pretese.
La dichiarazione deve:
- essere conforme alla riserva di nomina;
- contenere il nominativo del terzo designato.
Tale atto deve porre il terzo nella stessa posizione in cui si trovava lo stipulante. Se la dichiarazione è difforme o introduce nuovi elementi, il contratto per persona da nominare non è completo, ma anzi vi è una modifica unilaterale dello stesso, che non è ammessa dall’ordinamento.
La nomina può anche essere plurisoggettiva. Si è detto che l’art. 1401 c.c., il quale preveda la facoltà di nominare successivamente alla conclusione del contratto, non vieta la nomina di più di un soggetto. Si può anche procedere ad una nomina per aggiunta, cioè si aggiunge un soggetto terzo allo stipulante, nella stessa posizione, senza sostituirlo.
La dichiarazione deve essere accettata da parte del nominato, salvo che il terzo non abbia precedentemente conferito una procura allo stipulante.
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Quali sono gli effetti nella dichiarazione?
Se si effettua la dichiarazione di nomina e questa è valida, gli effetti del contratto si producono nei confronti del terzo retroattivamente, a partire dal momento della stipulazione del contratto.
La retroattività degli effetti della nomina non incide, però, sui diritti che nel frattempo sono stati acquisiti da altri soggetti.
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Contratto per persona da nominare: termini
Come abbiamo già evidenziato, il contratto per persona da nominare prevede anche un termine entro il quale lo stipulante deve procedere alla nomina.
Il termine è fissato dal primo comma dell’art. 1402 c.c. e corrisponde a 3 giorni. La norma però non vincola le parti, che possono pattuire anche un termine diverso. Questo però deve essere certo e non far sorgere alcun dubbio in capo alle parti sui termini entro cui si deve procedere alla dichiarazione.
Il termine ha natura decadenziale, cioè oltre tale termine non può più essere esercitata la facoltà di nomina del terzo. La dichiarazione tardiva è inefficace, non incide però sulla validità del contratto per persona da nominare.
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La dichiarazione di nomina, la procura e l’accettazione devono avere la stessa forma utilizzata dalle parti per la stipulazione del contratto per persona da nominare. Tale condizione deve essere adempiuta anche nel caso in cui quella forma non fosse prescritta dalla legge, ciò in ragione della funzione integrativa propria dei singoli atti relativi al procedimento di nomina del terzo.
Sebbene la norma stabilisca che, in mancanza della forma prescritta, la dichiarazione di nomina, la procura e l’accettazione della persona nominata non abbiano effetto, in dottrina si ritiene che detto requisito di forma sia richiesto dalla legge a pena di nullità.
Pubblicità del contratto per persona da nominare
Qualora il contratto per persona da nominare rientri tra quelli soggetti a trascrizione, dovrà essere trascritta anche la dichiarazione di nomina. Tale previsione, contenuta all’art. 1403 co 2 c.c., ha destato dubbi. La dichiarazione di nomina, infatti, non costituisce un ulteriore atto dispositivo, ma soltanto un atto negoziale integrativo dell’originario contratto.
Quindi, dato che la dichiarazione è solo un atto integrativo dell’originario contratto, non si comprende la ragione per cui sia necessaria la trascrizione e come possa avere gli stessi effetti della trascrizione del contratto per persona da nominare.
Si ritiene che non opera la regola della priorità della trascrizione della dichiarazione in caso di conflitti tra più soggetti nominati. Cosa significa? Normalmente, la trascrizione di un negozio serve a superare il conflitto tra più soggetti che hanno acquisito lo stesso diritto.
In questo caso, il diritto è la nomina. Il conflitto si ha quando vengono nominati più soggetti. Il soggetto nominato che ha trascritto per primo non deve essere automaticamente preferito all’altro, così consentendo il subentro nel contratto.
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Che succede se non si procede alla nomina?
L’art. 1405 c.c. disciplina il caso in cui non si proceda alla dichiarazione di nomina e afferma che, in caso di mancata dichiarazione di nomina, gli effetti del contratto per persona da nominare si producono, fin dalla stipulazione, nei confronti dei contraenti originari.
Diverse sono le ipotesi che rientrano nella formula legislativa mancata dichiarazione di nomina. In primo luogo, è possibile che lo stipulante non proceda affatto alla nomina del terzo, così non avvalendosi della clausola di riserva di nomina inserita nel contratto, in tal modo manifestando la volontà di appropriarsi degli effetti del negozio.
In secondo luogo, il contratto per persona da nominare si consolida tra i contraenti originari, anche in caso di invalidità della dichiarazione di nomina che, a sua volta, può derivare:
- dal mancato rispetto del termine stabilito dalla legge o dal contratto;
- dal mancato rispetto dei requisiti formali imposti dall’art. 1403 c.c.;
- dal fatto che la dichiarazione di nomina non ponga il terzo nominato nella medesima posizione giuridica prevista dagli originari contraenti;
- dal fatto che la nomina non sia stata accettata dal terzo e non esista una procura anteriore alla stipulazione del contratto.
Contratto per conto di chi spetta: differenze
In diverse ipotesi, il codice civile cita il c.d. contratto per conto di chi spetta per designare, ovvero il contratto concluso da un soggetto che dichiara di contrarre non per sé, ma per altro soggetto attualmente non identificato, il quale risulta identificabile come titolare di una determinata situazione giuridica al momento incerta. Sebbene spesso è ricondotto nell’ambito del contratto per persona da nominare, le differenze tra le due figure sono evidenti.
Basti rilevare che, nel contratto per persona da nominare, il subentrare di altra persona al posto del contraente è soltanto un’eventualità, essendo previsto che la dichiarazione di nomina possa non essere fatta. Nel contratto per conto di chi spetta, l’individuazione del soggetto interessato è necessaria.
Inoltre, nel contratto per persona da nominare, la designazione dell’interessato è opera di una delle parti, mentre nel contratto per conto di chi spetta, l’individuazione è effetto di un evento oggettivo. Per esempio, il contratto per conto di chi spetta potrebbe produrre effetti nei confronti di un nascituro. Il soggetto beneficiario è individuato al momento della nascita.
Contratto con effetti in favore di terzi: differenze
Un’ulteriore categoria contrattuale è quella del contratto in favore di terzo. Anche questa fattispecie si distingue dal contratto per persona da nominare.
In predetta ipotesi, infatti, il contratto è concluso tra due parti, ma produce effetti anche nei confronti di un terzo estraneo. La differenza principale è che:
- nel contratto a favore di terzo quest’ultimo non diventa mai parte del contratto, non subentra nel rapporto negoziale;
- differentemente, invece, accade nel contratto per persona da nominare, dove il nominato subentra nel contratto stesso, nella posizione dello stipulante.
Contratto per persona da nominare – Domande frequenti
Il contratto per persona da nominare è uno schema negoziale che prevede la clausola di riserva di nomina di un soggetto terzo che subentra allo stipulante.
Lo stipulante deve nominare il terzo tramite una dichiarazione che ha natura negoziale e deve avere la forma del contratto per persona da nominare.
La dichiarazione di nomina è fatta entro il termine di legge di 3 giorni oppure entro il termine pattuito dalle parti.
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