Danno erariale: cos’è, come si realizza e quali sono le conseguenze
Il danno erariale configura una grave lesione al patrimonio pubblico, da parte di soggetti che gestiscono risorse dello Stato. Analizziamo come e quando si configura un danno erariale, le conseguenze e l’attività della Corte dei Conti.
- Il danno erariale rappresenta la perdita economica, subita dallo Stato o dagli enti pubblici, realizzata dagli stessi dipendenti o funzionari pubblici.
- Per denunciare il danno erariale, occorre presentare un esposto alla Corte dei Conti, competente territorialmente nel luogo ove è commesso il fatto.
- Il danno erariale è solitamente punito con sanzioni di carattere risarcitorio, come decurtazione dello stipendio, pensione o indennità, sino alla copertura del danno cagionato.
Quando ci si riferisce al danno, si è soliti pensare a un nocumento, a una perdita economica (danno patrimoniale) o una sofferenza o disagio interiore (danno morale), o ancora a una lesione fisica (danno alla salute, intesa come alterazione della salute fisica) e materiale, subita da una persona o da una cosa (danno materiale), arrecati da un soggetto privato.
Tuttavia, oltre a tali tipologie, vi è una specifica fattispecie di danno, nota come danno erariale, inteso come perdita economica allo Stato o agli enti pubblici, realizzato dagli stessi dipendenti o funzionari pubblici. Classici, ma non esaustivi esempi di danno erariale, in tale senso, sono gli sprechi di denaro pubblico, i pagamenti indebiti e le gare non trasparenti.
Cosa si intende per danno erariale
Abbiamo detto che per danno erariale si intende il pregiudizio o il nocumento subito dallo Stato o da un altro ente pubblico o Pubblica Amministrazione.
Il danno consiste essenzialmente in una perdita di un bene o di risorse finanziarie o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali.
Le modalità con le quali può configurarsi tale danno sono molteplici e definite di volta in volta dalla giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su accertamenti di condotte integranti violazioni.
Un esempio classico in cui si configura un danno erariale è rappresentato da una società che ottiene un finanziamento pubblico sulla base di una situazione di bilancio dubbia (Corte dei Conti, sez. Bologna n. 44/2019).
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Quali sono le principali tipologie di danno erariale
Non esiste un decalogo esaustivo delle diverse tipologie di danno erariale normativamente previste. L’individuazione di un comportamento come lesivo degli interessi dello Stato è compito assolto, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza, in particolare, della stessa Corte dei Conti, chiamata a pronunciarsi su fatti che integrano un danno erariale.
Fra le principali categorie di danno erariale, è possibile annoverare:
- il danno per mancata riscossione dei tributi: si configura quando un pubblico funzionario non adempie al proprio dovere di attivare eventuali procedure di riscossione, in caso di mancato pagamento da parte del contribuente dei tributi dovuti, ma non versati;
- il danno patrimoniale da tangente: tipico esempio è quello che riguarda un imprenditore che corrompe un funzionario pubblico, al fine di ottenere vantaggi per l’aggiudicazione di una gara di appalto;
- il danno patrimoniale per assenteismo dai luoghi di lavoro.
Il catalogo dei danni erariali, come rilevato, non è tassativo, ma in continua evoluzione, in ragione delle diverse manifestazioni in cui si può evolvere nel tempo.
Per tale motivo, al fine di comprendere se un fatto integra un danno erariale, potrebbe essere di aiuto l’ausilio di un avvocato esperto in reati economici.
Quali sono i presupposti per realizzare un danno erariale
Dagli esempi di cui sopra, emerge chiaramente come il danno erariale sia un’azione o omissione (elemento oggettivo) realizzata da un soggetto che svolge la professione di dipendente pubblico. La condotta del soggetto deve costituire causa di una perdita economica o finanziaria, subita dallo Stato o dall’ente pubblico. Il comportamento che configura il danno erariale deve essere realizzato con dolo o colpa (elemento soggettivo).
Prescrizione del danno erariale
Come qualsiasi comportamento posto in violazione della legge, anche il danno erariale è soggetto a un preciso termine di prescrizione, ovverosia un termine durante il quale è possibile far valere il proprio diritto. Nel caso del danno erariale, non vi sono particolari questioni controverse, poiché il termine di prescrizione ha generalmente durata quinquennale – è infatti normativamente previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994.
La medesima norma stabilisce che il citato termine decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Sul punto, con la sentenza n. 37/2021, la Corte dei Conti ha aggiunto un ulteriore tassello alla disciplina in tema di prescrizione del danno erariale, precisando che il termine di prescrizione decorre da quando il danno è divenuto certo, concreto e attuale.
Nel caso in cui il fatto che integra il danno erariale sia continuativo o permanente, la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita.
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Denuncia del danno erariale alla Corte dei Conti
La realizzazione di un danno erariale comporta, quale immediata conseguenza, la denuncia all’organo competente, ovvero la Corte dei Conti, un organo di garanzia neutrale, autonomo e indipendente sia rispetto al Governo, sia al Parlamento, con competenze specifiche di legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica.
Si tratta, nello specifico, di un esposto, ovvero di una denuncia-segnalazione, con il quale si chiede l’intervento della competente Procura Regionale, per attivare gli opportuni accertamenti sui fatti in merito ai quali si presume siano state compiute irregolarità nella gestione del denaro o del patrimonio pubblico.
Denuncia da parte di un cittadino
L’esposto alla Corte dei Conti per contestare un presunto danno erariale può (e si badi bene, non deve) essere presentato da qualsiasi cittadino di persona o tramite corrispondenza, mediante servizio postale o a mezzo e-mail, alla Procura Regionale territorialmente competente rispetto al luogo in cui è avvenuto il fatto integrante il danno erariale.
La presentazione di un esposto non costa nulla. Non è previsto, infatti, nessun costo, marca da bollo o altra spesa da sostenere per denunciare alla Corte dei Conti un danno erariale.
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Obbligo di denuncia di un danno erariale
Oltre ai cittadini, a cui è riconosciuta una mera facoltà di denunciare alla Corte dei Conti un danno erariale, vi sono poi altri soggetti che, invece, sono obbligati a presentare esposto.
Si tratta, essenzialmente, di dipendenti delle Amministrazioni statali, in posizioni apicali: dirigenti, capi servizio o anche Ministri per i comportamenti illeciti dei direttori generali, o i funzionari, nell’ambito degli Enti Locali.
In altri termini, l’obbligo di denuncia è concentrato in capo agli organi di vertice di ciascuna Amministrazione e ciò in ossequio alla regola della gerarchizzazione, che prevede una forma di responsabilità indiretta da parte dei soggetti preposti agli uffici, che si collochino, in quanto tali, in posizione di sovra-ordinazione rispetto all’autore del fatto dannoso appartenente all’ufficio.
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Quali sono le pene per un danno erariale
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, occorre effettuare un’importante precisazione preliminare. Solitamente, nel caso in cui sia accertato un danno erariale, non si applica una pena in senso stretto, come la reclusione o l’arresto, prevista per i delitti, dunque, per fatti di rilevanza penale, ma eventualmente sanzioni di carattere risarcitorio.
Quando il danno erariale sia una conseguenza o sia in qualche modo collegato a un fatto avente rilevanza penale, come il reato di peculato, corruzione ecc., a tale sanzione di carattere risarcitorio, si aggiunge anche l’applicazione di una pena prevista per il fatto di reato.
Le sanzioni per danno erariale hanno l’obiettivo di risarcire integralmente il danno economico causato all’Amministrazione pubblica, mediante, per esempio, la decurtazione dello stipendio, delle indennità o delle pensioni fino alla copertura del nocumento cagionato.
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Danno erariale – Domande frequenti
Sì. Il danno erariale può derivare da omessi comportamenti dovuti, come dovere di vigilare sulla correttezza e trasparenza nella procedura di aggiudicazione di una gara di appalto.
In alcuni casi, l’autore del danno erariale può essere considerato non responsabile o comunque giustificato per forza maggiore o caso fortuito.
Nei confronti di soggetti che hanno l’obbligo di denuncia di un danno erariale, oltre a essere chiamati al risarcimento del danno, possono essere soggetti a procedimenti disciplinari fino al licenziamento.
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