Datore di lavoro non paga lo stipendio: a chi rivolgersi e cosa fare
Scopri quali strumenti ha il lavoratore quando lo stipendio non arriva: dalla diffida all'Ispettorato del lavoro, fino al decreto ingiuntivo e al Fondo di garanzia INPS.
- Se il tuo datore di lavoro non ti paga, puoi rivolgerti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per una conciliazione gratuita o per ottenere una diffida accertativa, che diventa titolo esecutivo se l’azienda non si oppone.
- In alternativa, puoi agire in tribunale chiedendo un decreto ingiuntivo, usando la busta paga come prova scritta del credito ai sensi dell’art. 633 c.p.c.
- Se il mancato pagamento persiste hai diritto a dimetterti per giusta causa (art. 2119 c.c.) e, in caso di insolvenza del datore, puoi rivolgerti al Fondo di garanzia INPS.
Lo stipendio che non arriva mette in difficoltà non solo il portafoglio, ma anche la fiducia nel proprio lavoro. Capita più spesso di quanto si pensi, e la legge italiana offre al lavoratore diversi strumenti per farsi pagare, alcuni gratuiti e rapidi, altri più formali ma definitivi. In questo articolo vediamo, passo dopo passo, a chi puoi rivolgerti e quali sono i tempi e le conseguenze a seconda della procedura che scegli.
Cosa fare se non ricevi lo stipendio
Prima di attivare qualsiasi procedura, conviene sempre tentare la via informale. Chiedi spiegazioni al responsabile del personale o al datore di lavoro: potrebbe anche darsi che il ritardo dipenda da problemi tecnici o amministrativi risolvibili in pochi giorni.
Se il confronto diretto non porta a nulla, il passo successivo è formalizzare la richiesta. Puoi farlo in due modi:
- una lettera di costituzione in mora, redatta da te o dal tuo avvocato, con indicato un termine entro cui il datore deve pagare;
- una diffida ad adempiere, che avvisa l’azienda che, in mancanza di pagamento, potrai risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno.
Invia sempre questi documenti tramite PEC o raccomandata A/R, in modo da avere una prova certa della data di ricezione. Puoi anche rivolgerti, prima di agire da solo, a un sindacato, che può contattare l’azienda per cercare una soluzione bonaria.
Se i tentativi informali falliscono, una delle strade più utilizzate è quella dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), tramite la sede territoriale competente (ITL). Il servizio è gratuito e non richiede necessariamente l’assistenza di un legale.
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Cosa fa l’Ispettorato del Lavoro?
Se non ricevi lo stipendio, una delle alternative a tua disposizione è quindi la richiesta di intervento all’Ispettorato del Lavoro: devi allegare contratto di lavoro, buste paga e ogni documento che provi il rapporto e il mancato pagamento.
L’ITL convoca te e il datore di lavoro per un tentativo di conciliazione monocratica preventiva, disciplinata dal d.lgs. 124/2004. Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto un verbale di conciliazione che, con apposizione della formula esecutiva, vale come titolo esecutivo: in pratica, se il datore non paga comunque, è possibile procedere al pignoramento dei suoi beni.
Se la conciliazione non riesce, l’ITL può procedere con l’accertamento ispettivo. Quando l’ispettore verifica l’esistenza del credito retributivo, emette una diffida accertativa che intima al datore di pagare le somme dovute. L’azienda ha 30 giorni per:
- proporre un tentativo di conciliazione in ITL;
- presentare ricorso al direttore dell’ufficio che ha emesso il provvedimento.
Se non fa nessuna delle due cose, oppure se il ricorso viene respinto, la diffida diventa titolo esecutivo e si può procedere con il pignoramento tramite atto di precetto.
Scopri di più su Atto di precetto: cos’è e cosa succede dopo la notifica
Come funziona il ricorso per decreto ingiuntivo
In alternativa – o in aggiunta – alla via amministrativa, puoi rivolgerti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere un decreto ingiuntivo. La busta paga consegnata dal datore costituisce prova scritta del credito (art. 633 c.p.c.) e, trattandosi di documentazione proveniente dal debitore, permette di chiedere anche la provvisoria esecutività del decreto (art. 642 c.p.c.).
Il giudice impone al datore di pagare entro 40 giorni dalla notifica, termine entro cui l’azienda può fare opposizione. Se non si oppone, puoi chiedere l’apposizione della formula esecutiva e, decorsi 10 giorni dalla notifica, avviare l’esecuzione forzata.
Se rientri nei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato – fissato in 13.659,64 euro di reddito annuo imponibile (D.M. 22 aprile 2025, in G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025) – puoi ottenere l’assistenza legale e l’esenzione dalle spese di giustizia senza alcun costo.
Quando ricorrere alle dimissioni per giusta causa
Quando il mancato pagamento si protrae nel tempo, puoi anche scegliere di dimetterti senza preavviso. L’art. 2119 c.c. qualifica come giusta causa qualunque inadempimento che renda impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
La Cassazione ha confermato questo principio più volte: con l’ordinanza n. 21438/2023, la Suprema corte ha ribadito che il mancato pagamento reiterato della retribuzione costituisce un grave inadempimento del datore di lavoro, tale da giustificare le dimissioni per giusta causa senza perdita delle tutele previdenziali. In questo caso hai diritto alla NASpI e all’indennità sostitutiva del preavviso. Le dimissioni vanno comunicate tramite la procedura telematica sul portale cliclavoro.gov.it.
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Cosa succede se l’azienda è insolvente
Può capitare che, anche dopo aver ottenuto un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto o verbale di conciliazione), il datore di lavoro non abbia beni o risorse per pagare. In questi casi interviene il Fondo di garanzia INPS, che – su domanda del lavoratore – liquida il TFR e, in presenza di determinate condizioni (fallimento o altre procedure concorsuali, oppure esecuzione individuale infruttuosa per i datori non soggetti a procedure concorsuali), anche le ultime tre mensilità di retribuzione maturate nei dodici mesi precedenti la procedura.
Quali sono i termini di prescrizione se non hai ricevuto lo stipendio?
Ti ricordo che i crediti retributivi si prescrivono in cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., che riguarda le somme da pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi. Rientrano in questa categoria stipendio, mensilità aggiuntive, straordinari e differenze retributive. Lo stesso termine quinquennale si applica al TFR e alle indennità di fine rapporto (art. 2948, n. 5, c.c.).
Con la storica sentenza n. 63/1966, la Corte costituzionale ha stabilito che la prescrizione non corre durante il rapporto di lavoro nei casi in cui il lavoratore si trovi in una condizione di debolezza contrattuale verso il datore, di norma per i rapporti privi di tutela reale contro il licenziamento. Per questo motivo, è bene non aspettare troppo prima di agire: in molte situazioni concrete il termine può decorrere già durante il rapporto di lavoro, e attendere espone al rischio concreto di perdere il diritto.
Le procedure descritte – diffida, conciliazione, decreto ingiuntivo, dimissioni per giusta causa – comportano scelte che incidono direttamente sul rapporto di lavoro e sui diritti previdenziali. Valutare quale strada percorrere, calcolare correttamente gli importi dovuti e gestire i termini procedurali richiede competenze tecniche specifiche. Ti consiglio, pertanto, di rivolgerti a un avvocato giuslavorista per una valutazione della tua situazione: un professionista può aiutarti a scegliere lo strumento più efficace, predisporre la documentazione corretta e seguirti in ogni fase, dalla diffida fino all’eventuale esecuzione forzata.
Datore di lavoro non paga – Domande frequenti
Ha 30 giorni per pagare, opporsi o avviare una conciliazione; in mancanza, la diffida diventa titolo esecutivo.
Sì, se configurano una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., hai diritto alla Naspi e all’indennità sostitutiva del preavviso.
In cinque anni, secondo l’art. 2948 c.c.; il termine può però decorrere già durante il rapporto, quindi conviene agire per tempo.
Riferimenti normativi
- art. 2119 c.c. – dimissioni per giusta causa;
- art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. – prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e del TFR;
- art. 633 e art. 642 c.p.c. – procedimento per decreto ingiuntivo;
- d.lgs. 124/2004 – conciliazione monocratica e poteri di diffida dell’Ispettorato del lavoro;
- Corte costituzionale, sentenza n. 63/1966 – decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi;
- Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 21438/2023 – mancato pagamento dello stipendio come giusta causa di dimissioni;
- D.M. 22 aprile 2025 (G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025) – aggiornamento del limite di reddito per il patrocinio a spese dello Stato.
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