Cosa succede se do le dimissioni volontarie senza preavviso?
Scopri cosa rischi se lasci il lavoro senza preavviso, quanto puoi perdere su TFR e liquidazione, e come cambia la disciplina tra contratto a tempo determinato, indeterminato e apprendistato.
- Le dimissioni immediate senza preavviso comportano di norma il pagamento di un’indennità sostitutiva al datore di lavoro, calcolata sulla retribuzione dei giorni non lavorati.
- La disciplina cambia in base al tipo di contratto: nel tempo determinato non si applica il preavviso ex art. 2118 c.c., mentre nell’apprendistato conta la fase del rapporto in cui ti trovi.
- L’indennità viene spesso trattenuta da TFR, ferie e ratei maturati, ma la giurisprudenza ha chiarito cosa resta escluso dal calcolo della liquidazione.
Se stai pensando di lasciare il lavoro da un giorno all’altro, sai già che il preavviso non è un dettaglio da poco. La legge ti obbliga a rispettarlo, salvo casi specifici, e se non lo fai il datore di lavoro può trattenere una somma dalla tua liquidazione. Il discorso cambia parecchio a seconda che tu abbia un contratto a tempo indeterminato, un contratto a termine o un contratto di apprendistato. Vediamo insieme come funziona, cosa rischi e quanto puoi effettivamente perdere se dai le dimissioni immediate, senza preavviso.
Come funziona il preavviso di dimissioni
Il preavviso di dimissioni trova la sua disciplina nell’art. 2118 del Codice civile, rubricato “recesso dal contratto a tempo indeterminato”. La norma stabilisce che ciascuna delle parti – lavoratore o datore di lavoro – può recedere dal rapporto dando un preavviso, i cui termini sono fissati dal contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato, dagli usi o secondo equità.
Se non rispetti il preavviso, sei tenuto a versare al datore di lavoro un’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che avresti percepito nei giorni di preavviso non lavorati. Questa regola vale in via generale per i contratti a tempo indeterminato. Il preavviso, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, ha natura obbligatoria e non reale: significa che il lavoratore può sempre decidere di interrompere subito la prestazione, ma resta debitore della relativa indennità.
Approfondisci leggendo Preavviso dimissioni: quali sono i tempi in relazione al CCNL

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Quanto si perde con le dimissioni immediate senza preavviso?
L’importo dell’indennità si calcola sulla retribuzione globale di fatto, secondo i criteri dell’art. 2121 c.c.: rientrano nel computo provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili e ogni altro compenso a carattere continuativo, esclusi i rimborsi spese. Se sei retribuito anche con provvigioni o premi, si fa la media degli ultimi tre anni di servizio.
In pratica, il datore di lavoro trattiene la somma direttamente dalla tua liquidazione finale, che comprende:
- il TFR maturato;
- il saldo di ferie e permessi non goduti;
- i ratei di tredicesima e, se prevista dal CCNL, quattordicesima mensilità;
- l’ultima retribuzione per i giorni effettivamente lavorati.
Se la liquidazione copre l’importo dovuto, la questione si chiude lì. Se non basta, il datore di lavoro può vantare un credito residuo nei tuoi confronti. In ogni caso, non può trattenere una somma superiore a quella corrispondente ai giorni di preavviso mancanti: si può arrivare a perdere anche l’equivalente di un mese di stipendio, se il preavviso previsto dal CCNL è lungo e non viene lavorato neppure in parte.
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Quali sono le conseguenze su TFR, ferie e mensilità aggiuntive
Un punto che genera spesso equivoci riguarda la maturazione di TFR, ferie e mensilità aggiuntive durante il periodo di preavviso non lavorato. La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 1581/2023, ha chiarito che il periodo di mancato preavviso va escluso dal computo di mensilità aggiuntive, ferie e TFR. La ragione è semplice: mancando la prestazione lavorativa effettiva, spetta solo l’indennità sostitutiva, che ha natura risarcitoria e non retributiva in senso stretto.
Sul fronte fiscale, la somma trattenuta al lavoratore per dimissioni senza preavviso va a dedursi dall’imponibile fiscale ordinario, e non subisce la tassazione separata che si applica invece all’indennità corrisposta dal datore in caso di licenziamento.
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Dimissioni immediate e contratto a tempo determinato: cosa cambia
Con un contratto a tempo determinato il discorso è diverso. Il rapporto ha già una scadenza fissata dalle parti, quindi non è previsto un recesso anticipato libero, nemmeno con preavviso. L’art. 2119 c.c. ammette il recesso prima della scadenza solo in presenza di giusta causa, cioè quando si verifica una circostanza che non consente la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto.
Se ti dimetti da un contratto a termine senza giusta causa, non si applica l’indennità sostitutiva di preavviso dell’art. 2118 c.c., pensata per il tempo indeterminato. Il datore di lavoro può però chiederti il risarcimento del danno subito per l’interruzione anticipata, ad esempio i costi di sostituzione urgente o la perdita di una commessa collegata alla tua prestazione. In giudizio dovrà comunque provare il danno concreto: la sola violazione dell’accordo non basta ad ottenere un risarcimento automatico.
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Dimissioni durante l’apprendistato
Il contratto di apprendistato nasce, sostanzialmente, come rapporto a tempo indeterminato con una fase iniziale dedicata alla formazione. Le regole sulle dimissioni cambiano in base al momento in cui ti trovi. Se sei ancora nel periodo di prova, puoi dimetterti senza preavviso e senza dover fornire alcuna motivazione. Basta comunicarlo per iscritto al datore di lavoro, senza necessità di inviare il modello telematico ministeriale.
Superato il periodo di prova, per dimetterti devi rispettare il preavviso previsto dal CCNL applicato, che varia in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio. Il calcolo si fa sul livello di inquadramento iniziale da apprendista, non su quello raggiunto alla fine della formazione.
Se, invece, decidi di recedere proprio al termine del periodo formativo, si applica l’art. 2118 c.c., richiamato dall’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 81/2015: il preavviso decorre dalla data di fine dell’apprendistato e, per tutta la sua durata, resta in vigore la disciplina normativa ed economica propria del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario contratto a tempo indeterminato.
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Quando l’indennità di mancato preavviso non è dovuta?
Ci sono situazioni nelle quali puoi lasciare il lavoro senza pagare alcuna indennità sostitutiva. La più rilevante è la giusta causa ex art. 2119 c.c., che ricorre quando un comportamento grave del datore di lavoro rende impossibile proseguire il rapporto, anche solo temporaneamente.
Rientrano in questa ipotesi, tra gli altri:
- il mancato pagamento reiterato dello stipendio;
- il mobbing o le molestie sul posto di lavoro;
- il demansionamento grave o le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.
L’indennità non è dovuta neppure in altri casi specifici, come:
- le dimissioni durante il congedo di maternità o paternità, o nel periodo protetto fino ai tre anni di vita del bambino;
- le dimissioni per causa di matrimonio;
- le dimissioni incentivate, quando datore di lavoro e dipendente si accordano su un incentivo economico per la risoluzione del rapporto.
Se ti dimetti per giusta causa, hai anzi diritto a ricevere tu l’indennità sostitutiva dal datore di lavoro, oltre alla possibilità di chiedere il risarcimento del danno subito.
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Ferie, permessi e rinuncia al preavviso da parte del datore
Puoi evitare la trattenuta se decidi di utilizzare ferie e permessi residui per coprire l’intero periodo di preavviso. In questo caso, però, ferie e permessi prolungano semplicemente la durata del preavviso: non lo sostituiscono e non ti esentano dall’obbligo verso il datore di lavoro per l’eventuale periodo residuo non coperto.
Diverso è il caso in cui sia il datore di lavoro a rinunciare al preavviso. La Cassazione, con la sentenza n. 6782/2024, ha chiarito che questa rinuncia non fa sorgere in capo al lavoratore alcun diritto all’indennità sostitutiva: il datore può semplicemente esonerarti dal lavorare i giorni residui, senza dover versare nulla in cambio, proprio perché il preavviso ha natura obbligatoria e non retributiva automatica.

NASpI e dimissioni immediate: hai diritto alla disoccupazione?
In linea generale, la NASpI non spetta in caso di dimissioni volontarie. Fa eccezione proprio l’ipotesi delle dimissioni per giusta causa, nelle quali il lavoratore mantiene il diritto all’indennità di disoccupazione, così come nei casi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o per le lavoratrici madri fino ai tre anni del bambino. Il mancato rispetto del preavviso, di per sé, non incide ulteriormente sul diritto alla NASpI.
Prima di dare le dimissioni senza preavviso, verifica sempre cosa prevede il tuo CCNL in termini di durata del preavviso e di calcolo dell’indennità: le variabili concrete cambiano parecchio da un settore all’altro, e una valutazione superficiale può costarti più di quanto immagini.
Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, o vuoi verificare quanto rischi di perdere in busta paga, rivolgiti a un avvocato giuslavorista o a un consulente del lavoro: potrà calcolare con precisione l’indennità dovuta nel tuo caso e valutare se esistono i presupposti per dimetterti senza conseguenze economiche.
Dimissioni immediate – Domande frequenti
Il datore di lavoro trattiene dalla liquidazione un’indennità pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati.
Sì, tranne durante il periodo di prova; negli altri momenti si applica il preavviso previsto dal CCNL.
No, salvo il caso di dimissioni per giusta causa o altre ipotesi tutelate espressamente dalla legge.
Sì, e in tal caso non ti deve alcuna indennità sostitutiva.
Riferimenti normativi
- art. 2118 c.c. – recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e indennità sostitutiva di preavviso;
- art. 2119 c.c. – recesso per giusta causa, anche nei contratti a tempo determinato;
- art. 2121 c.c. – criteri di computo dell’indennità di mancato preavviso;
- art. 42, comma 4, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – disciplina del recesso al termine del periodo di apprendistato;
- art. 26, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – procedura telematica delle dimissioni volontarie;
- Cassazione civile, sez. Lavoro, sentenza n. 1581/2023;
- Cassazione civile, sez. Lavoro, sentenza n. 6782/2024.
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