Congedo di maternità: cos’è e quanto dura
In cosa consiste il congedo di maternità, quanto dura e in che modo si articola la sua flessibilità, come funziona la presentazione della domanda e quando si può richiedere il congedo di paternità alternativo.
- Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
- Viene riconosciuto alle donne lavoratrici dipendenti durante il periodo della gravidanza e del puerperio.
- Qualora la madre non possa beneficiare del congedo obbligatorio, l’astensione dal lavoro spetterebbe al padre: in questo caso si parla di congedo di paternità.
Il congedo di maternità obbligatoria INPS è regolato dal Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Si tratta di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, della durata di 5 mesi, prevista per le lavoratrici dipendenti.
In queste righe analizzeremo:
- quali sono le caratteristiche del congedo di maternità;
- quanto dura;
- in cosa consiste, invece, il congedo di paternità alternativo;
- cosa sapere in merito alla retribuzione e alla sua flessibilità.
Congedo di maternità: a chi spetta
Il congedo di maternità si rivolge:
- alle lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
- alle apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- alle donne disoccupate o sospese;
- alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
- alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- alle lavoratrici a domicilio;
- alle lavoratrici LSU o APU;
- alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità;
- alle lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche.
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Congedo di maternità: quanto dura
Il congedo di maternità ha una durata di 5 mesi. Come regola generale, inizia 2 mesi prima della data ipotetica del parto, ma nei casi in cui la gravidanza sia a rischio è anche possibile che il periodo di astensione parta prima.
Dopo il parto, in genere il congedo si estende:
- per 3 mesi;
- per 3 mesi più gli eventuali giorni non goduti, nel caso in cui il parto sia avvenuto in anticipo rispetto alla data presunta;
- per l’intero periodo di interdizione prorogata sulla base di quanto predisposto dalla Direzione territoriale del lavoro.
La durata del congedo di maternità rimane invariata anche nel caso di parto gemellare.
In merito alle adozioni e agli affidamenti, il congedo di maternità ha una durata di 5 mesi che decorrono dall’ingresso del bambino in famiglia. Nel caso di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali, il congedo può avvenire anche poco prima dell’ingresso in Italia del minore.
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Flessibilità
La legge di Bilancio 2019 ha inserito la possibilità di poter fruire del congedo di maternità in modo differente rispetto alla norma, ovvero le madri hanno la possibilità di astenersi dal lavoro nei 5 mesi successivi al parto.
Questa decisione deve essere approvata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico che si occupa della prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro, per i quali la scelta di tale opzione non deve essere pericolosa né per la gestante, né per il nascituro.
Nell’ipotesi in cui, dopo il parto, il neonato sia ricoverato in ospedale, la madre può decidere di sospendere momentaneamente il congedo riprendendo la propria attività lavorativa (posto che le sue condizioni di salute lo rendano possibile), e riattivarlo nel momento in cui il bambino viene dimesso.
La lavoratrice ha il diritto di godere dell’intero periodo del congedo di maternità anche nel caso in cui avvenga un’interruzione di gravidanza o si verifichi il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo.
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Congedo di paternità alternativo: cos’è
Il congedo di paternità alternativo (articoli 28 e seguenti del TU e modificato dall’art. 2 del d.lgs. 105/2022) viene riconosciuto nei casi in cui:
- si verifichi la morte o uno stato di grave infermità della madre;
- ci sia l’abbandono del figlio da parte della madre;
- il figlio venga affidato in modo esclusivo al padre.
Nell’ipotesi di adozione o affidamento, invece, il congedo di paternità alternativo è fruibile nei casi in cui la madre rinunci al periodo di astensione dal lavoro che le spetta di diritto. La rinuncia avviene tramite la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.
Per quanto riguarda la durata del congedo di paternità alternativo:
- corrisponde al periodo che non viene usufruito dalla madre (anche se lavoratrice autonoma);
- spetta dopo 3 mesi dal parto nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice;
- è pari a 3 mesi dopo il parto qualora la madre decida di non riconoscere il figlio e di mantenere il proprio anonimato.
Anche in questo caso, è possibile richiedere una sospensione momentanea qualora il bambino sia ricoverato in ospedale.
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Congedo di maternità: retribuzione
Il congedo di maternità o di paternità alternativo dà diritto a un’indennità pari all’80 della retribuzione media globale giornaliera, la quale viene calcolata sull’ultimo periodo di paga prima dell’inizio del congedo.
Viene invece erogata direttamente dall’INPS alle:
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata;
- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole;
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- lavoratrici disoccupate o sospese;
- lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.
Il diritto a ricevere l’indennità si prescrive entro un anno, che decorre dalla fine del congedo.
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Congedo di maternità: domanda
La domanda relativa al congedo di maternità va presentata nei 2 mesi che precedono la data presunta del parto e mai oltre un anno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
È necessario:
- far pervenire all’INPS il certificato medico di gravidanza;
- comunicare la data del parto entro 30 giorni dalla data prevista.
Di seguito sono stati raccolti i requisiti che devono essere posseduti dalle varie lavoratrici per poter ricevere l’indennità.
Lavoratrice | Requisito per ricevere l’indennità relativa al congedo di maternità |
Dipendente | Deve avere un rapporto di lavoro |
Colf e badanti | Sono richiesti 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo |
Lavoratrici agricole a tempo determinato | Si richiede, nell’anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo |
Disoccupata o sospesa | Il congedo deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Può iniziare dopo solo se si ha diritto alla disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione |
Disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione | Si riceve un’indennità solo se il congedo è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo |
Iscritte alla Gestione Separata INPS, non pensionate | Se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risulta effettivamente accreditato o dovuto alla Gestione Separata almeno un contributo mensile comprensivo della predetta aliquota maggiorata |
Congedo di maternità: come fare domanda online
La domanda per accedere al congedi di maternità (o paternità alternativo) può essere presentata:
- online, sul sito dell’INPS, allegando la documentazione necessaria;
- chiamando il numero del Contact Center 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- tramite enti di patronato e intermediari INPS.
La domanda deve essere inviata in forma cartacea nel caso di lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti, che abbiano rinunciato al pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G. Si dovrà allegare il certificato medico di gravidanza e eventuali altre certificazioni mediche richieste.
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Congedo di maternità – Domande frequenti
Il congedo di maternità obbligatoria ha una durata di 5 mesi che possono essere goduti in modi differenti: scopri come funziona.
Il congedo di maternità è caratterizzato da una certa flessibilità: ecco come ne possono beneficiare le aventi diritto.
La durata del congedo di paternità dipende in modo diretto da quella del congedo di maternità: clicca per scoprire quanto spetta al padre in caso di nascita o adozione di un figlio.
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