Separazione dei coniugi: come si fa, come funziona e quanti tipi ne esistono
Come funziona la separazione dei coniugi, cosa prevede il codice civile e cosa cambia con la negoziazione assistita. Le novità in tema di Rito unico e domanda unica in sede consensuale.
- La separazione è l’atto prodromico al divorzio, che costituisce il definitivo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
- L’ordinamento conosce due principali forme di separazione, consensuale e giudiziale. Talvolta, si parla anche di separazione con addebito, che è una forma di separazione giudiziale.
- Recentemente, la Riforma Cartabia ha introdotto il c.d. rito unico, che consente di proporre contestualmente sia la domanda di separazione che divorzio.
L’ordinamento italiano, quando si verifica una situazione di intollerabilità della convivenza, prevede la possibilità di ricorrere alla separazione e ha predisposto, al riguardo, una normativa diretta a bilanciare due contrapposte esigenze: da un lato, la volontà dei coniugi di separasi e, dall’altro, la tutela delle persone che subiranno gli effetti negativi della separazione: i figli.
La disciplina della separazione è assai complessa. Di recente, inoltre, è stata introdotta una significativa modifica anche al regime dalla Riforma Cartabia, la quale ha previsto il c.d. rito unico, modificando le norme in vigore in precedenza. .
Nel seguente articolo, ci occuperemo delle principali forme di separazione, ovvero la separazione consensuale e quella giudiziale, per poi concentrarci sul rito unico e su alcune novità giurisprudenziali connesse alla disciplina della separazione e del divorzio.
Separazione personale dei coniugi: tipologie
Preliminarmente, è opportuno soffermarsi sulle varie forme di separazione. Il nostro ordinamento contempla due distinte forme di separazione:
È possibile anche fare ricorso alla nuova procedura di negoziazione assistita da un avvocato oppure stipulare un accordo di separazione innanzi all’ufficiale di stato civile senza la necessaria assistenza di un avvocato. Si tratta, cioè, delle procedure alternative introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162/2014.
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Separazione consensuale
La separazione consensuale è un rimedio predisposto dal nostro ordinamento per quei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che non si trovino in contrasto sugli aspetti riguardanti l’affidamento dei figli, il mantenimento del coniuge e dei figli e sugli aspetti patrimoniali della separazione.
A tal fine essi redigono un accordo scritto di separazione e presentano al Tribunale civile competente una domanda, nelle forme previste dagli articoli 708 e seguenti del codice di procedura civile, con cui chiedono l’omologazione del suddetto accordo di separazione, necessario affinché il loro accordo acquisisca effetti giuridici. Dall’omologazione inizia a decorrere il termine triennale per presentare domanda di divorzio.
È possibile procedere alla separazione consensuale tramite:
- ricorso presentato congiuntamente alla Presidenza del Tribunale competente dai coniugi, assistiti necessariamente da un avvocato per entrambi o un avvocato per parte;
- separazione giudiziale con deposito del ricorso di un coniuge e di una memoria di costituzione dell’altro coniuge, successivamente convertita in consensuale nel corso della prima udienza presidenziale;
- negoziazione assistita di cui alla Legge numero 162 del 2014, con la necessaria assistenza di un avvocato per ciascun coniuge;
- procedimento posto in essere presso il competente Ufficio Comunale dello Stato civile. Tale pratica è ammessa solo ove la coppia non abbia figli e non sia necessario procedere ad attribuzioni patrimoniali.
Per approfondimenti puoi leggere il nostro articolo sulla separazione consensuale e la separazione consensuale in Comune
Separazione consensuale con ricorso presso la Cancelleria del Tribunale
Una delle modalità principali della separazione consensuale è quella mediante ricorso alla Cancelleria del Tribunale. In genere, il Tribunale competente è quello dove uno dei due coniugi ha la residenza o il domicilio.
Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Tribunale, con indicazione del termine dell’accordo che le parti hanno raggiunto. Nel fascicolo realizzato dalla Cancelleria confluiranno tutti i documenti che le parti hanno allegato insieme all’accordo, come le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge e la copia integrale dell’atto di matrimonio.
Il Presidente fissa l’udienza alla quale devono personalmente partecipare i coniugi, entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso. È fatto obbligo di un tentativo di conciliazione: a tal fine il Presidente sentirà le due parti, se non è raggiunto un accordo viene redatto il verbale di chiusura.
Se le parti non giungono alla conciliazione:
- il Presidente darà lettura del verbale con gli accordi raggiunti dai coniugi, che lo sottoscriveranno personalmente;
- il giudice rimetterà il fascicolo al Collegio;
- il Collegio decide in Camera di Consiglio per il Decreto di Omologazione.
- il decreto di Omologazione deve essere depositato in cancelleria dopo qualche settimana dall’udienza.
Dall’udienza presidenziale decorre il termine di sei mesi per poter avviare il procedimento di divorzio. Il decreto potrà essere eventualmente annullato per vizio della volontà di una delle parti. La procedura in questione ha subito delle modifiche in conseguenza della Riforma Cartabia. Ti spieghiamo nei prossimi paragrafi cosa cambia.
Negoziazione assistita da un avvocato
Il D.L. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, ha introdotto la nuova procedura di negoziazione assistita da un avvocato anche per la separazione dei coniugi. Essa consiste in un accordo scritto mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di un avvocato.
La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono, ne garantiscono la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità. L’accordo raggiunto alla presenza dell’avvocato assume la denominazione di convenzione di negoziazione assistita.
A questo punto, l’avvocato trasmette una copia autenticata dell’accordo redatto all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, ai fini delle necessarie annotazioni richieste dalla legge.
In particolare, l’ufficiale dello stato civile deve procedere alla registrazione dei provvedimenti di cui trattasi e alla conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi e alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti. La violazione dell’obbligo da parte dell’avvocato di trasmissione allo stato civile comporta una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune competente.
Tali convenzioni possono avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La particolare procedura in oggetto non trova applicazione in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
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Separazione giudiziale
La separazione giudiziale con addebito è un istituto previsto dal nostro ordinamento giuridico cui è possibile fare ricorso quando due coniugi intendano separarsi ma non trovino un accordo sulle condizioni della separazione.
Quando il livello di conflittualità tra i coniugi è particolarmente elevato, essi possono presentare una domanda giudiziale al Tribunale civile competente, con cui chiedono al giudice la pronuncia di una sentenza di separazione che decida sugli aspetti della separazione su cui i coniugi sono in contrasto.
Il Giudice, a tal fine, deve valutare se vi siano stati dei comportamenti, tenuti da uno dei coniugi, che abbiano reso intollerabile la convivenza e generato la crisi coniugale (anche ai fini di una eventuale pronuncia di separazione con addebito) oppure la presenza di circostanze esterne, sopravvenute, che abbiano determinato la crisi coniugale, indipendentemente dal comportamento di uno di essi, secondo quanto richiede l’art. 151 del codice civile.
Il giudice, se le parti lo richiedano e ve ne siano i presupposti, deve individuare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione verificando, al riguardo, se uno di essi abbia tenuto dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio previsti dall’art. 143 del codice civile.
Contestualmente, prende i provvedimenti sui figli che ritiene più opportuni sulla base delle regole contenute negli articoli 155 e seguenti del codice civile o sul patrimonio familiare sulla base dei criteri fissati all’ articolo 156 del codice civile.
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Quando c’è separazione con addebito?
È possibile chiedere la separazione con addebito quando c’è crisi coniugale tale da:
- rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- recare pregiudizio all’educazione della prole.
Un’ipotesi molto comune di separazione con addebito è in caso di tradimento del marito o della moglie. Questo consente di ricorrere alla separazione con addebito quando il tradimento è proprio la causa di separazione con addebito.
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Separazione di fatto
La separazione di fatto, infine, è una forma di separazione tra i coniugi non disciplinata dal nostro ordinamento giuridico. Essa si verifica quando i coniugi decidano di vivere separati, senza fare ricorso all’intervento dell’autorità giudiziaria.
Proprio per questo motivo, però, e dato che appunto non è prevista da alcuna norma giuridica, la separazione di fatto non produce effetti nel nostro ordinamento. Ciò significa che gli effetti del matrimonio non vengono meno e i coniugi dovranno rispettare gli obblighi da esso derivanti.
Di conseguenza, è opportuno che i coniugi che decidano di intraprendere la strada della separazione di fatto, si accordino sulla misura del mantenimento e sull’affidamento dei figli, per evitare di far mancare loro o all’altro coniuge i mezzi di sostentamento o altre sgradite conseguenze giuridiche.
È sempre consigliabile, dunque, ricorrere alle altre due forme di separazione, consensuale e giudiziale, riconosciute e disciplinate dall’ordinamento giuridico.
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Rito unico e Riforma Cartabia
Lo scorso Marzo è entrato in vigore il D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 – la c.d. Riforma Cartabia – che ha previsto la disciplina del Rito unico in materia di separazione e divorzio. La normativa ha attuato la legge delega 26 novembre 2021, n. 206.
Con tale istituto del Rito Unico, il Legislatore ha inteso accelerare la procedura per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, riducendo i tempi del processo civile e, soprattutto, alleggerendo il carico di lavoro nei tribunali.
Tale esito è stato conseguito con l’introduzione di un nuovo rito, molto più moderno e snello di quello che era previsto in precedente. L’obiettivo della riforma Cartabia è quello di bilanciare esigenze di rapidità e tutela della prole.
Il Rito unico consente di presentare congiuntamente le domande di separazione, divorzio e affidamento dei minori. Quindi, sarà posto in essere un unico procedimento davanti al giudice, in modo da evitare anche che siano disperse le risorse processuali. Infatti, secondo le regole del rito precedente, le risultanza probatorie del processo di separazione non potevano essere utilizzate nel processo di divorzio, che doveva dare inizio da capo al giudizio di cognizione.
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Novità separazione Riforma Cartabia
Ai coniugi, in sostanza, è stata attribuita la possibilità di ricorrere a:
- procedimenti senza intervento del giudice;
- con modalità negoziata assistita da avvocato;
- modalità non assistita e svolta dinanzi all’ufficiale di stato civile.
La riforma interviene poi su alcuni procedimenti specifici, lasciando, in gran parte, inalterato il procedimento innanzi all’ufficiale civile. Sono oggetto di modifica:
- il contenzioso in sede giudiziaria;
- la procedura stragiudiziale negoziata;
- la procedura innanzi al giudice mediante accordo tra le parti
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Udienza presidenziale: come cambia?
Una delle modifiche più significative della Riforma Cartabia è proprio quella del Rito unico. È stato, quindi, superato il precedente regime a struttura bifasica.
Infatti, prima della riforma, il procedimento per la separazione prevedeva due fasi:
- l’una dinanzi al Presidente del tribunale;
- l’altra davanti al giudice istruttore.
La prima udienza era prevista per esperire il tentativo di conciliazione. A partire da marzo, invece, le nuove procedure di separazione e divorzio avranno una fase unica:
- il Presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, ma l’ufficio di Presidenza provvederà comunque ai vari adempimenti necessari;
- il giudice acquista ampi poteri di cui non disponeva in precedenza.
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Domanda unica: il benestare della Cassazione
Di recente la Cassazione si è anche pronunciata sulla questione della domanda unica per la separazione e il divorzio nel procedimento consensuale. Secondo il Tribunale di Firenze, il legislatore della Riforma Cartabia ha inteso introdurre il rito unico, quindi, la domanda unica di separazione e divorzio solo per il processo giudiziale e non per il procedimento consensuale.
Tuttavia, molti altri tribunali hanno, invece, sostenuto la possibilità di presentare una domanda congiunta anche nell’ambito del procedimento consensuale. La questione è stata sottoposta alla Cassazione, la quale ne ha tempestivamente dato risposta.
Secondo il Supremo Collegio “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Tale posizione della Cassazione è stata particolarmente apprezzata, in particolare dall’Organismo Congressuale Forense, che ha osservato:
Con la sentenza odierna, la Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi, cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
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Separazione coniugi – Domande frequenti
Nella nostra guida sulla separazione dei coniugi, ti spieghiamo come funzionano le diverse procedure di separazione, da quella giudiziale alla separazione consensuale in Comune, fino alla negoziazione assistita.
Con la Riforma Cartabia, il legislatore ha introdotto il c.d. Rito unico, cioè la possibilità di presentare un’unica domanda di separazione e divorzio.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha previsto la possibilità di presentare domanda unica di separazione e divorzio anche in sede consensuale.
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