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Eredità digitale: cos’è e come si trasmette

Che cosa si intende per eredità digitale? Come la tecnologia ha influenzato la successione ereditaria? Oggi l'ordinamento giuridico deve impegnarsi per adeguarsi allo sviluppo tecnologico. Nel seguente articolo, ti spiegheremo come.

Cosa si intende per eredità digitale?
  • L‘evoluzione tecnologica ha inciso profondamente in molti campi del diritto, anche in materia di successione ereditaria.
  • Il principale problema che si pone è come considerare i beni c.d. digitali in sede di successione e come essi incidano sulla successione necessaria.
  • Si discute ancora molto circa l’impiego delle nuove tecnologie per quanto riguarda la realizzazione di un testamento in formato digitale.

Negli ultimi mesi, una delle discussioni più accese nel dibattito politico, e non solo, riguarda le intelligenze artificiali. Tra chi sembra entusiasta, c’è anche chi, invece, ne è terrorizzato. Come già è accaduto in passato, sembra essenziale intervenire nel disciplinare questa nuova forma di tecnologia, che, per quanto possa apparire di grande utilità, potrebbe non essere impiegata correttamente.

Già abbiamo avuto modo di trattare l’argomento in precedenti contributi, evidenziando come l’interesse delle istituzioni sia proprio quello di regolare le AI – in tal senso si rammenta che l’Unione europea sta elaborando la prima disciplina delle AI a livello mondiale, l’AI Act.

Abbiamo anche trattato dei possibili rischi che l’intelligenza artificiale può produrre, per esempio, proprio a causa dell’intelligenza artificiale si è diffuso in modo considerevole il c.d. fenomeno dei deepfake

Nel seguente articolo, vogliamo trattare un aspetto diverso, ma altrettanto interessante, ossia la cosiddetta eredità digitale, espressione che identifica l’insieme delle novità tecnologiche e scientifiche che ha trovato applicazione in materia di successione ereditaria.

Come la tecnologia ha influenzato il diritto

L’evoluzione scientifica degli ultimi 30 o 40 anni ha inciso in modo profondo su molti aspetti della nostra esistenza, anche sul diritto e il settore della giustizia. In che modo? In realtà, ha assunto rilevanza sotto diversi punti di vista, dalla modalità di conduzione del processo, alla forma degli atti fino alle prove.

In via esemplificativa, possiamo constatare che attualmente esistono: 

  • nuovi modelli e strumenti di conservazione, elaborazione o trattamento di dati e informazioni. Sia la realtà sociale che quella economica (quindi anche il diritto) fanno uso di un nuovo linguaggio che adopera l’alfabeto binario, composto da unità elementari di memoria, chiamate bit;
  • nuove unità di misura (petabyte, exabyte, zettabyte, xenottabyte, shilentnobyte, brontobyte, ecc.);
  • nuovi documenti (c.d. informatici), elaborati e formati mediante sistemi informativi;
  • nuove fonti di conoscenza e nuovi modi di accesso alla conoscenza: in generale internet, ma anche i social network, nello specifico, hanno contribuito a creare una nuova modalità di diffusione delle informazioni;
  • nuovi problemi giuridici, come, per esempio, quelli relativi all’efficacia probatoria delle e-mail o delle chat di WhatsApp.

In sintesi, l’evoluzione tecnologica ha cambiato molti aspetti della realtà quotidiana che comportano ripercussioni sulla tutela in sede giudiziaria e il mondo del diritto in generale.

Approfondisci leggendo anche Successione ereditaria e lesione della quota di legittima: guida

Quando si parla di successione ereditaria di beni digitali
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Eredità digitale: cos’è

Con il termine eredità digitale si intende l’insieme delle novità in ambito tecnologico che hanno inciso sulla disciplina della successione. Dobbiamo, in via preliminare, evidenziare che il legislatore denota una certa ritrosia rispetto all’adozione di strumenti tecnologici in questa materia. Per quale ragione?

Il diritto delle successioni è, forse, la parte del diritto privato più tradizionale e, per certi versi, ancorata a quelli che sono ideali propri del legislatore del tempo in cui il codice civile è stato introdotto. Questa branca del diritto si basa su una visione paternalistica del fenomeno successorio, fondata sull’idea per cui il momento in cui il soggetto dispone del proprio patrimonio per il momento in cui non sia più in vita ha quasi natura sacra

Vi è proprio l’esigenza da parte del legislatore di tutelare tale manifestazione di volontà, resa con testamento. Il ricorso a strumenti informatici pone, d’altra parte, alcuni dubbi, in particolare per quanto riguarda la riconducibilità della dichiarazione al suo autore. Si teme che, ove impiegato un supporto digitale, potrebbe essere difficile provare chi sia l’autore delle dichiarazioni.

Proprio per questa ragione il testamento digitale è, ancora oggi, un’idea avveniristica. Ciononostante è indubbio che la tecnologia abbia, in ogni caso, inciso sul fenomeno successorio. Ma in che modo?

Ti consigliamo di approfondire l’argomento leggendo: Testamento digitale: cos’è e come funziona

È valido un testamento digitale

Beni digitali: cosa sono?

L’evoluzione tecnologica ha, principalmente, influenzato la successione ereditaria, soprattutto, per quel che concerne la tipologia di beni che possono cadere in eredità. Ad oggi, la principale forma di ricchezza è immateriale e costituita anche (e non solo) da una categoria di beni detti digitali.

Le principali difficoltà giuridiche dipendono dal fatto che non sempre sia possibile stabilire se tali beni abbiano o meno valore economico, se siano personali o patrimoniali.

I beni digitali sono beni rappresentati in formato binario, cioè con il famoso alfabeto che abbiamo citato prima, ossia sono beni rappresentati con una serie di 0 e 1. Il titolare può vantare, rispetto a tali beni, dei diritti di utilizzazione.

Come dicevamo, i beni digitali possono essere sia patrimoniali che non patrimoniali:

  • i beni a contenuto non patrimoniale non sono connotati da un intrinseco valore economico. In genere, hanno natura prettamente personale;
  • i beni a contenuto patrimoniale, al contrario, sono beni con contenuto intrinsecamente economico.

Entrambe le tipologie di beni possono cadere in successione: d’altra parte, solo i secondi pongono reali quesiti, per esempio,  in punto di successione necessaria. Se dono una mia creazione di ingegno, che si prospetta remuneratoria, vado a incidere sulla quota di riserva di taluno degli eredi legittimari. 

È proprio su questa questione che si incentra la principale problematica relativa ai beni digitali: non sempre è chiaro se siano beni patrimoniali o non, quindi ne consegue che possano esserci delle difficoltà nello stabilire se sia o meno leso il diritto dei legittimari

Approfondisci leggendo anche Cosa succede a un conto corrente cointestato in caso di morte?

Account: che tipo di bene è?

Una delle questioni giuridiche più interessanti è sorta sul c.d. account, che di regola non è un bene digitale; in linea teorica, dunque, non dovrebbe interferire con il fenomeno dell’eredità digitale. 

L’account è una mera relazione contrattuale tra il fornitore del servizio della società dell’informazione e l’utente, in forza della quale quest’ultimo può usufruire di un servizio e di uno specifico ambiente virtuale. Per intenderci, l’account serve per l’utilizzo della posta elettronica o di un social network, ovvero per accedere a un servizio informatico.

Dobbiamo però ricordare come alcuni account possano, in un certo qual senso, avere un valore patrimoniale, anche indiretto, che deriva dai servizi che offrono. Pensiamo all’account Instagram di un influencer, che ha un valore economico indiretto per i contratti di sponsorizzazione. In questo caso, difficilmente, potrà dirsi che l’account non sia un bene digitale patrimoniale

Ti consigliamo anche di leggere: Come scrivere un testamento olografo valido non impugnabile

Che problemi pone l'eredità digitale in relazione alla successione ereditaria?

Eredità digitale: successione senza testamento del patrimonio digitale

L’eredità digitale può essere causa di qualche controversia nel caso in cui il defunto non abbia lasciato un testamento. In questa ipotesi, sorgono problemi principalmente in merito all’inventario dei beni digitali, che pur deve essere effettuato.

Potrebbe essere necessario recuperare account e credenziali, che sono soggette a limiti di legge derivanti dall’esigenza di tutelare la riservatezza. Se si hanno le credenziali, è possibile recuperare l’account accedendo direttamente e acquisendo le varie informazioni e il possesso.

Il problema si pone se non si hanno a disposizione le credenziali. In questo caso, si dovrà avanzare una richiesta di accesso:

  • ex art. 6, par. 1, lett. b e lett. f del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali (c.d. GDPR);
  • ex art. 2 terdecies del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Quest’ultima norma consente di ottenere, in conformità all’art. 15 del GDPR, l’accesso a tutte le informazioni (dunque i beni digitali) riconducibili al defunto e “memorizzate” dal titolare del trattamento.

Potrebbe interessarti anche Reato di furto di identità online: conseguenze, denuncia e risarcimento danni

Eredità digitale – Domande frequenti

Cosa si intende per eredità digitale?

Con eredità digitale si intende l’insieme delle novità tecnologiche che ha inciso sulla successione ereditaria.

Qual è la principale novità in tema di eredità digitale?

La principale novità in tema di eredità digitale riguarda i beni digitali e la loro caduta in eredità.

Che cosa sono i beni digitali?

I beni digitali sono beni la cui rappresentazione è realizzata secondo sistema binario, cioè sono una sequenza numerica di 0 e 1

I beni digitali possono incidere sulla successione ereditaria?

I beni digitali incidono sulla successione ereditaria, potendo essere trasferiti. Si pongono dei problemi in punto di successione necessaria, perché non è sempre facile stabilire se abbiano o meno natura patrimoniale.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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