Diritto di visita del genitore residente all’estero: come funziona?
Come funziona l'affidamento dei figli dopo il divorzio nel caso in cui uno dei due genitori dovesse vivere all'estero? Come si esercita il proprio diritto di visita? Scoprilo nella nostra guida.
- In caso di separazione tra due persone, viene solitamente previsto l’affidamento condiviso dei figli.
- Questo vale anche nell’ipotesi in cui il genitore dovesse vivere all’estero.
- La residenza all’estero non rappresenta, infatti, una causa di esclusione dell’affidamento congiunto.
Di tanto in tanto capita che la cronaca, nazionale o locale, riporti le storie di genitori che fuggono all’estero portando con sé i figli, oppure di padri separati che abbandonano i figli, venendo meno all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento – oltre che a quello di assistenza morale.
In questa guida vogliamo occuparci di un altro caso specifico che riguarda due genitori divorziati, ovvero quello in cui uno dei due (il padre o la madre) viva all’estero. Quali sono le regole relative all’affidamento?
Il Giudice sceglierà di procedere con l’affidamento esclusivo a uno dei due genitori, oppure si prediligerà l’affidamento congiunto, per seguire una prassi ormai consolidata in materia? Esaminiamo la questione più da vicino.
Obbligo di comunicazione tra genitori separati
Prima di affrontare la questione in modo più approfondito, è bene accennare all’obbligo di comunicazione da parte dei genitori separati o divorziati, in assenza della quale è impossibile assicurare e gestire la bigenitorialità.
A prescindere dal modo in cui la relazione sia terminata, in presenza di figli la comunicazione tra gli ex partner deve essere efficiente, altrimenti non sarà possibile assicurare l’organizzazione di ogni aspetto riguardante la vita dei figli – dall’iscrizione scolastica, alle cure mediche fino ai corsi da frequentare nel tempo libero o la scelta di mandarli al catechismo oppure no.
Nell’ipotesi in cui il dialogo tra i genitori dovesse essere così conflittuale da rendere impossibile mettersi d’accordo sulle decisioni riguardanti i figli, anche le più insignificanti, il Giudice potrebbe optare per l’affidamento esclusivo.
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Affidamento esclusivo genitore all’estero
Prendiamo il caso di due genitori separati che vivono in Stati differenti: uno si trova in Italia, l’altro si è trasferito all’estero, pur restando all’interno dell’Unione europea. Nel caso ipotizzato, quindi quando la mancanza di comunicazione è tale da rendere impossibile il prendere delle decisioni per l’interesse del figlio senza dover ricorrere al Giudice, potrà essere disposto l’affidamento esclusivo a uno solo dei due genitori.
Si tratta di una misura residuale, nel senso che i Giudici tendono a prevederla sempre di meno, ma vi si può ricorrere anche in altre casistiche, come quella nella quale si dimostra la totale inaffidabilità di uno dei genitori.
Un esempio concreto nel quale potrebbe essere previsto l’affidamento esclusivo, anche a un genitore che vive all’estero, è quello di un genitore violento, oppure che ha una condotta diseducativa o mostra totale disinteresse nei confronti dei figli.
Le conseguenze dell’affidamento esclusivo sono sostanzialmente due:
- il genitore affidatario avrà la responsabilità genitoriale sulle decisioni ordinarie, mentre dovrà decidere di comune accordo con l’altro genitore sulle decisioni straordinarie, come quelle relative alle cure mediche;
- il genitore non affidatario manterrà il diritto di poter fare visita ai propri figli, tranne in casi particolari, com’è appunto quello in cui si tratti di un soggetto violento o che abusi di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, e di stare con loro in occasioni concordate (le vacanze, le festività, ecc.).
A questo proposito leggi Affidamento esclusivo: cosa comporta e come ottenerlo
Genitore residente all’estero e affido condiviso
L’affido condiviso dei figli in caso di separazione e divorzio è, generalmente, la prassi che si segue. Permette ai figli di frequentare in modo paritario entrambi i genitori, anche se ci sarà sempre un genitore collocatario. Quest’ultima è la persona con la quale i figli continuano a vivere dopo la separazione.
In presenza di più figli, potrebbe anche accadere che un figlio vada a vivere con il padre e uno con la madre. Su questo punto, se il minore ha più di 12 anni o presenta capacità di discernimento anche prima, il Giudice sarà tenuto a considerare una sua eventuale preferenza sul genitore con cui vivere.
Nei fatti, quindi, anche in presenza di affido condiviso, i genitori non si divideranno il tempo da trascorrere con i figli esattamente a metà. Se un genitore si trasferisce all’estero, infatti, è molto più probabile che i figli trascorrano con lui qualche weekend o le feste, mentre il resto della vita si svolge nella casa in cui i genitori abitavano insieme, quindi con il genitore collocatario.
Questo anche per andare incontro alle esigenze del figlio, che deve andare a scuola e portare avanti le sue amicizie, cosa che non potrebbe fare se si trasferisse, una settimana sì e l’altro no, nella casa del genitore residente all’estero.
Approfondisci leggendo anche Affidamento condiviso figli: cosa prevede l’affido congiunto
Genitore residente all’estero: affido condiviso o esclusivo?
Quanto detto fin qui mette in evidenza che la distanza, quindi il luogo in cui abita un genitore, non rappresenta un elemento da considerare per decretare l’affidamento esclusivo dei figli.
Al contrario, la strada che il Giudice sceglie quasi sempre di percorrere è quella dell’affidamento condiviso. In questa ipotesi particolare, anche se il genitore che vive all’estero non potrà trascorrere metà dell’anno con i figli, potrà comunque avere un ruolo attivo nelle loro vite, quindi non ne sarà escluso.
Il genitore non collocatario che si trova all’estero dovrà dimostrare il suo reale interesse a essere presente nella vita dei figli, esercitando il più possibile il suo diritto di visita e dimostrando le sue responsabilità genitoriali.
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Assegno mantenimento coniuge residente all’estero
Una domanda che potrebbe sorgere spontanea, a questo punto, è quella relativa alla richiesta di assegno di mantenimento al coniuge che risiede all’estero. La buona notizia è che se il Paese estero si trova nell’Unione europea, si prevede l’applicazione della normativa europea.
L’istanza potrà essere presentata al Tribunale del Paese:
- di residenza della persona che ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento;
- dove abita l’ex partner;
- competente in merito alla responsabilità genitoriale.
Gli ex coniugi potranno anche decidere di comune accordo a quale Tribunale rivolgersi. A questo link Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale è possibile conoscere quale sia l’Autorità centrale competente nel Paese UE in cui l’ex risiede.
Trasferimento estero genitore collocatario
Prendiamo adesso il caso di un regime di affido condiviso nel quale il genitore collocatario abbia la necessità di trasferirsi all’estero, portando quindi con sé i figli. In questa evenienza, dovrà essere presentata una richiesta di trasferimento al Tribunale, con il supporto di un avvocato.
Il giudice potrà decidere se accogliere o rifiutare tale richiesta, mettendo al centro l’interesse del minore e valutando se il trasferimento possa comunque permettere allo stesso di continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, oltre che le nuove condizioni di vita del minore – per quel che riguarda scuola, abitazione, supporto familiare in assenza del genitore collocatario.
Se il trasferimento venisse autorizzato, quindi un genitore restasse in Italia, mentre l’altro si trasferisse all’estero con i figli, il Giudice potrà:
- rimodulare i tempi di visita del genitore non collocatario, che dovrà continuare a esercitare il suo diritto di visita del minore senza ostacoli;
- rivalutare l’importo dell’assegno di mantenimento, anche in considerazione delle spese necessarie per lo spostamento che il genitore non collocatario dovrà sostenere.
Il genitore collocatario avrebbe in questo caso anche il diritto di richiedere l’affidamento esclusivo del figlio, dato che la distanza con l’ex partner potrebbe costituire una difficoltà nel prendere le decisioni che riguardano la vita quotidiana.
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Figli all’estero con un solo genitore
Cosa succede se il genitore che vive all’estero con il figlio impedisce all’altro di esercitare il proprio diritto di visita? In questo caso, è possibile attivare un procedimento previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
Con il supporto di un avvocato esperto in diritto di famiglia, si potrà richiedere alle Autorità Centrali competenti che il proprio diritto di visita venga rispettato. Lo stesso può accadere nel caso in cui il genitore affidatario renda impossibile le visite con altri membri della famiglia – nonni, zii, fratelli.
L’Autorità avrà il compito di verificare quali siano i motivi per i quali il diritto di visita sia negato. Si tenterà, dunque, una conciliazione con entrambi i genitori e, in caso di esito negativo, sarà avviato un procedimento giudiziario.
Nel caso di figli residenti nell’Unione europea sarà emesso un provvedimento di visita immediatamente esecutivo in tutti gli Stati membri: a questo punto, il genitore non collocatario potrà pretendere che l’esercizio del suo diritto di visita venga rispettato, anche con il supporto delle Forze dell’Ordine.
Per saperne di più sulle procedure attive in Paesi non UE o per tutelare i tuoi diritti nel caso in cui il tuo ex non ti permettesse di vedere i tuoi figli che vivono all’estero, scrivi subito a uno degli avvocati esperti in diritto di famiglia presenti su deQuo.
Genitore residente all’estero: affidamento – Domande frequenti
Sì, l’affido condiviso è la procedura che i Giudici tendono a prediligere anche nel caso in cui uno dei due genitori dovesse vivere all’estero.
Il diritto di visita del genitore non collocatario gli consente di continuare ad avere rapporti significativi con i figli con i quali non abita più.
Nel caso in cui il genitore collocatario dovesse impedire all’altro di vedere i figli, è possibile presentare ricorso in Tribunale per far valere i propri diritti.
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