Responsabilità genitoriale: significato, codice civile, decadenza
La responsabilità genitoriale è molto cambiata negli anni, in conseguenza della riforma del diritto di famiglia e dell'interpretazione di alcune norme alla luce del nuovo concetto di famiglia. Scopri come funziona oggi nella nostra guida.
- La responsabilità genitoriale indica l’insieme degli obblighi e dei doveri nascenti dalla qualità di genitore.
- Nel corso degli anni è molto cambiata: si è infatti passati dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale, attraversando la fase intermedia della potestà genitoriale.
- L’evoluzione del concetto di famiglia ha significativamente inciso sul concetto di responsabilità genitoriale. In particolare, si riconosce centralità e tutela all’interesse del minore.
I doveri dei genitori nei confronti dei figli sono raccolti in alcuni articoli del Codice Civile, alcuni dei quali sono stati anche modificati nel corso del tempo.
In particolar modo, l’articolo 316 disciplina quella che prende il nome di responsabilità genitoriale, nella quale rientrano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli, sia quelli nati all’interno, sia quelli nati fuori dal matrimonio.
Sono tante le domande che sorgono in merito alla responsabilità genitoriale, per esempio quale sia il suo significato nel concreto, cosa succede nel caso in cui i due coniugi non dovessero essere d’accordo sulle decisioni riguardanti l’istruzione o la salute dei figli, cosa succede in seguito a una separazione, come si reagisce a una cattiva condotta da parte dei propri figli.
Un tempo la responsabilità genitoriale si chiamava potestà: analizziamo nel dettaglio quali diritti e doveri comprende, qual è la sua decorrenza, fino a che età è valida sui figli, quali sono gli atti che possono essere esercitati dai genitori per il bene dei figli e quali beni non possono invece essere amministrati nonostante i genitori detengano la responsabilità genitoriale.
- Da potestà genitoriale a responsabilità genitoriale
- Figlio naturale e figlio legittimo
- Responsabilità genitoriale: articolo 316 cc
- I doveri dei genitori verso i figli
- Cosa non possono fare i genitori sui beni dei loro figli
- Cosa succede in caso di separazione o divorzio
- Decadenza responsabilità genitoriale
- Responsabilità per il fatto del figlio
Da potestà genitoriale a responsabilità genitoriale
Nel 1975, il concetto di patria potestà è stato sostituito da quello di potestà genitoriale. La modifica della terminologia nasce dall’esigenza di equiparare la posizione della madre e quella del padre. A questa equiparazione sostanziale, infatti, è coincisa anche con l’equiparazione formale, cioè eliminate le differenze tra i doveri del padre e quelli della madre, si rese necessaria anche la modifica terminologica.
Poi il legislatore ha ritenuto opportuno modificare di nuovo la terminologia. Infatti, il termine “potestà” è risultato anacronistico, anche alla luce dell’evoluzione del concetto di famiglia stesso.
La famiglia, secondo l’originaria impostazione codicistica, era considerata un’istituzione tutelata in quanto tale, anche per il contributo economico alla società. Si pensi che, fino a non molti anni fa, il settore economico prevalente era quello agricolo. Le famiglie erano piccole cellule operaie, che contribuivano significativamente all’economia del Paese.
Il concetto di famiglia, poi, ha risentito dell’interpretazione costituzionalmente orientata, oltre che dell’evoluzione dei tempi storici e del contesto sociale. La Costituzione cita espressamente la famiglia, ma essa acquista significativa tutela in quanto formazione sociale, all’interno della quale si sviluppa la personalità dell’individuo.
Dunque, la tutela della famiglia, ad oggi, è funzionale alla tutela di un aspetto della personalità dell’individuo. Il legislatore è, quindi, intervenuto: oggi si parla allora di responsabilità genitoriale e non più di potestà.
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Parificazione ruolo padre e madre: effetti
La parificazione del ruolo del padre e della madre è stata essenziale sotto non pochi aspetti. Prima di tutto, entrambi i genitori devono contribuire a sostentamento, crescita ed educazione della prole.
Un’altra significativa differenza riguarda anche la tutela dei figli e la responsabilità dei genitori in caso di crisi coniugale. Infatti, è divenuta una consuetudine affidare i figli ad entrambi i coniugi, mentre, fino a qualche anno fa, si tendeva ad affidare il minore esclusivamente alla madre.
Quindi, è stato superato il concetto di potestà e introdotto quello di responsabilità genitoriale, (art. 316 c.c.). Tale diversa denominazione serve proprio ad evidenziare la nuova posizione dei genitori nel rapporto con i figli.
Era un concetto già presente da molto tempo nel contesto giurisprudenziale nazionale e internazionale. Definisce meglio il contenuto dei doveri di entrambi i genitori. Inoltre, chiarisce anche la nuova posizione del figlio. Quest’ultimo non è più soggetto alla volontà altrui, del genitore, ma i genitori collaborano con il figlio in quelle attività che non può realizzare in autonomia.
Da parte dei genitori, è un’assunzione di responsabilità per la condotta del minore o nei confronti del minore. I genitori devono rispettare la naturale inclinazione, il pensiero e le capacità del figlio nell’espletamento delle attività che vengono compiute dallo stesso.
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Figlio naturale e figlio legittimo
Un momento fondamentale nella disciplina del diritto di famiglia è stata la legge 10 dicembre 2012, n. 219. La normativa ha introdotto l’equiparazione tra i figli nati fuor dal matrimonio o nel matrimonio. Infatti, è stato eliminato ogni rimando al figlio naturale e la distinzione con figlio legittimo.
Dunque, la riforma in questione ha segnato un momento fondamentale nell’evoluzione dei rapporti familiari, sia da un punto di vista giuridico sia personale. In particolare, ha introdotto il principio di unicità dello status filiationis, cioè della qualità giuridica di figlio. Prima della riforma, infatti, si distingueva tra figlio naturale e figlio legittimo.
Dopo la riforma, invece, la tutela a presidio del rapporto tra genitore e figlio è unica, indipendentemente dal fatto che il figlio sia naturale o legittimo. Nei primi anni, si è detto che lo status si appunta sul rapporto biologico o comunque di adozione, cioè i diritti sorgono se il figlio condivide il bagaglio genetico con il genitore, oppure se è stato adottato.
Genitorialità di fatto
Oggi, in realtà, le cose stanno molto cambiando. Si pensi alle cosiddette forme di genitorialità di fatto che sono:
- la genitorialità intenzionale, praticamente il rapporto di genitorialità che sorge in conseguenza di pratiche di procreazione medicalmente assistita, tra il genitore non biologico e il figlio. Alla base dell’insorgenza di questo rapporto vi è una situazione di fatto, che consiste in un programma di genitorialità, cioè un programma per costituire una famiglia comune alla coppia. Quindi, è una situazione che si instaura sul piano fattuale;
- le genitorailità di fatto, con ciò si intende qualcosa di molto simile alla genitorialità intenzionale. In questo caso, però, non necessariamente vi è un programma di genitorialità condiviso, sin dalla nascita del figlio. Si verifica ogniqualvolta un soggetto si comporta alla stregua di genitore per altro, assumendo su di sé obblighi e doveri.
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Responsabilità genitoriale: articolo 316 cc
Nell’articolo 316 del Codice Civile si legge che sono entrambi i genitori a esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio e che, sempre di comune accordo, stabiliscono la residenza abituale del minore.
Non sempre i coniugi, anche se non separati, riusciranno a trovare un punto di incontro in merito alle decisioni riguardanti i figli. A tal proposito, nell’articolo 316 viene stabilito che:
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare.
Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Per quanto riguarda i figli nati fuori dal matrimonio:
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
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I doveri dei genitori verso i figli
Fanno parte della responsabilità genitoriali i seguenti doveri verso i figli:
- il mantenimento, l’educazione, l’istruzione, l’assistenza morale, il rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- la crescita in famiglia;
- il mantenimento di rapporti significativi con i parenti, in particolar modo con i nonni che possono rivolgersi a un giudice nel caso in cui fosse negato loro il diritto di vedere i propri nipoti;
- l’ascolto dei figli di almeno 12 anni o di età inferiore che abbiano capacità di discernimento rispetto a una decisione che li riguardi, come quella relativa al percorso di studi.
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Dovere di mantenimento
Per mantenimento dei figli si intende che ogni genitore ha degli obblighi economici in base alla propria capacità di guadagno o alla propria disponibilità a occuparsi maggiormente del lavoro casalingo.
Nel caso in cui i genitori non si trovassero nelle condizioni di poter assolvere a quest’obbligo, ricadrebbe in automatico sui nonni e, se fossero in vita, sui bisnonni, che hanno il dovere di donare ai figli il necessario per il mantenimento dei nipoti.
I genitori costituiscono i rappresentanti legali dei beni dei loro figli e li amministrano fino a quando questi ultimi non compiono la maggiore età o fino alla loro emancipazione in tutti gli atti civili. I genitori possono occuparsi in modo disgiunto soltanto degli atti di ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.
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Cosa non possono fare i genitori sui beni dei loro figli
La responsabilità genitoriale prevede che i genitori non possano per conto dei propri figli:
- alienare, ipotecare o impegnare i beni che sono stati acquisiti dai figli a qualsiasi titolo;
- sottoscrivere un mutuo o una locazione di più di 9 anni;
- accettare o rifiutare un’eredità, un legato o una donazione;
- sciogliere una comunione ereditaria;
- compiere vari atti di straordinaria amministrazione;
- promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non nell’interesse dei propri figli e con l’autorizzazione di un giudice cautelare;
- rendersi acquirenti dei beni e dei diritti del minore;
- diventare cessionari di ragioni o credito verso il minore.
Per esempio, proseguire con l’esercizio di un’attività commerciale è possibile solo in seguito all’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare.
Nel caso in cui i genitori non volessero o non potessero amministrare i beni dei figli, o qualora ci fosse un conflitto di interesse patrimoniale tra i figli che sono soggetti alla medesima responsabilità genitoriale, dovrà essere nominato un curatore speciale. Qualsiasi atto commesso violando le azioni elencate potrà essere annullato su istanza del figlio, dei suoi eredi o degli aventi causa.
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Ai genitori spetta l’usufrutto dei beni dei figli?
Fino al raggiungimento della maggiore età o dell’emancipazione, i genitori possono godere dell’usufrutto dei beni dei figli, posto che tutto ciò che derivi da tale usufrutto dovrà essere utilizzato per il mantenimento della famiglia: i creditori non possono in alcun modo alienare, ipotecare o pignorare l’usufrutto legale.
Non fanno parte dei beni oggetto di usufrutto:
- quelli che il figlio ha acquisito lavorando;
- quelli che sono stati lasciati o donati al figlio per permettergli di avviare un’attività lavorativa;
- quelli che sono stati lasciati o donati al figlio con la condizione che chi eserciti la responsabilità genitorialità non ne possa avere l’usufrutto;
- i beni ricevuti dal figlio tramite eredità, legato o donazione.
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Cosa succede in caso di separazione o divorzio
La responsabilità genitoriale non cessa in caso di separazione o divorzio, tranne nei casi in cui, per giustificato motivo, quale può essere un trasferimento all’estero, uno dei coniugi non possa più farsi carico della responsabilità genitoriale, che sarà dunque esercitata in modo esclusivo dall’altro coniuge.
Ai sensi dell’articolo 316 del Codice Civile citato in precedenza, qualora non ci dovesse più essere una condizione di comune accordo tra i genitori in merito alle decisioni da prendere per il bene dei figli, questi ultimi avranno il diritto di rivolgersi a un giudice, che potrà decidere di sentire anche il figlio che abbia compiuto 12 anni o che abbia un’età inferiore, ma sia comunque in grado di comprendere eventuali decisioni che lo riguarderanno in prima persona.
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Decadenza responsabilità genitoriale
La decadenza della responsabilità genitoriale si verifica:
- qualora il genitore non dovesse rispettare i propri doveri;
- qualora il genitore dovesse abusare dei suoi poteri a discapito del figlio: in questa evenienza il giudice può stabilire che il figlio sia allontanato dai genitori e dalla residenza familiare;
- quando il figlio raggiunga la maggiore età;
- quando il figlio raggiunga l’emancipazione.
La decadenza della responsabilità genitoriale può anche essere provvisoria: il giudice può decidere di reintegrarla nel caso in cui le condizioni di decadenza non sussistessero più.
Ai sensi dell’articolo 319 del Codice Civile, un genitore può, in caso di cattiva condotta da parte del figlio decidere di collocarlo in un istituto di correzione, con l’autorizzazione del presidente del tribunale. L’autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.
Responsabilità per il fatto del figlio
L’art. 2048 c.c. prevede, invece, la responsabilità dei genitori e dell’insegnante per il fatto del figlio minore o dell’alunno minore. A carico dei genitori, si ritiene possa essere individuata una responsabilità oggettiva per fatto del minore. Tale responsabilità sussiste anche ove il minore non sia sotto la propria diretta vigilanza.
Da tempo, infatti, la giurisprudenza ha affermato che, i genitori rispondono:
- sia per culpa in vigilando, cioè per mancanza di controllo sul minore;
- che culpa in educando, derivante da un errore educativo, cioè proprio nella trasmissione dei valori al figlio minore.
I genitori possono andare esenti da responsabilità se provano:
- di aver impartito al figlio una buona educazione e di avere esercito adeguata vigilanza;
- di aver fornito l’educazione adeguata al figlio da alcuni indici, come la partecipazione regolare alle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Tuttavia, la colpa in educando può anche essere desunta in via implicita dal fatto stesso, se la condotta del minore si connota per una peculiare gravità.
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Responsabilità genitoriale – Domande frequenti
La decadenza della responsabilità genitoriale scatta in automatico nel momento in cui i figli hanno raggiunto la maggiore età. I genitori, però, sono sempre responsabili di figli disabili.
La responsabilità genitoriale non cessa in conseguenza della crisi coniugale. In conseguenza della riforma del rapporto di filiazione, inoltre, è assicurato il dovere condiviso di crescere ed educare il figlio, tramite l’istituto dell’affidamento congiunto.
Il legislatore ha equiparato i figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati nell’ambito del rapporto matrimoniale stesso. I genitori sono tenuti agli stessi oneri e doveri. Si vedranno riconosciuti anche gli stessi diritti.
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