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A partire dal 15 ottobre 2021, saranno in vigore una serie di novità riguardanti il Green Pass che riguarderanno, tra gli altri, anche gli avvocati e gli studi professionali.
Si tratta di cambiamenti che hanno suscitato non poche polemiche: sono, infatti, diversi gli avvocati contro il green pass che hanno mostrato la loro opposizione.
Vediamo di seguito quali saranno le nuove regole in vigore, analizzando l’applicazione di quello che prende il nome di Super Green Pass.
In ottemperanza a quanto contenuto dal D.L. 127/2021, pubblicato in G.U 21 settembre 2021, n. 226, a partire dal 15 ottobre 2021 entrerà in vigore il cosiddetto Super green pass. In cosa consiste?
Nella pratica, il provvedimento emanato dal Governo ha esteso gli ambiti di applicazione della certificazione verde covid-19, la quale è diventata obbligatoria per l’accesso ai luoghi di lavoro, per tutti i lavoratori, sia quelli del settore pubblico, sia privato.
Saranno esclusi dall’obbligo soltanto i soggetti che, per ragioni mediche, risultano esenti dalla vaccinazione: questi ultimi dovranno essere in possesso di una certificazione medica rilasciata nel rispetto dei criteri definiti dal Ministero della salute.
Il nuovo decreto, che avrà validità nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2021 (data in cui terminerà lo stato di emergenza), ha esteso l’obbligo di green pass a tutto il personale della pubblica amministrazione: non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i collaboratori, gli stagisti e i volontari.
Il green pass dovrà essere posseduto anche:
Nell’ipotesi in cui non si fosse in possesso del green pass, si avrà diritto a conservare il proprio posto di lavoro, ma si verrà considerati assenti ingiustificati.
Il nuovo decreto legge, prevede l’esclusione dell’obbligo di green pass per alcuni soggetti che dovranno accedere agli uffici giudiziari.
L’obiettivo è quello di fare in modo che il mancato possesso della certificazione verde non rappresenti un ostacolo allo svolgimento dei procedimenti, che potrebbero essere rallentati, e non porti a pregiudicare il diritto di difesa.
Nello specifico, non dovranno avere obbligatoriamente il green pass per accedere agli uffici giudiziari:
Diversa, è, invece la normativa per quanto riguarda gli avvocati impiegati negli studi professionali. Il decreto legge non è chiaro su questo punto, in quanto, come ribadito dallo stesso Ufficio studi del CNF (Consiglio Nazionale Forense) le disposizioni sono generiche e non distinguono tra artigiani, professionisti, piccole, medie e grandi imprese.
Gli avvocati vengono considerati come qualsiasi altro lavoratore del settore privato. Da ciò ne deriva che siano tenuti a rispettare l’obbligo di green pass nel momento in cui si recano presso uno studio professionale (anche se è il proprio).
Di conseguenza, dovranno rispettare tale norma anche tutti i dipendenti a qualsiasi titolo (quali segretarie e segretari) e i collaboratori dello studio.
Come emerge dalle stesse considerazioni evidenziate dal CNF, ci sono alcune criticità relative all’applicazione del decreto. Gli avvocati sono, infatti, dei liberi professionisti e, pertanto, non hanno un datore di lavoro. Chi si dovrebbe occupare, dunque, di fare in modo che gli obblighi imposti siano rispettati?
In aggiunta, potrebbe anche verificarsi “una situazione paradossale qualora al professionista venga impedito l’accesso al proprio studio, perché privo di green pass, e negata la possibilità di accedere ai fascicoli dei propri clienti, non essendo comunque stato introdotto un obbligo di vaccinazione o di possesso del certificato verde tout court, bensì solo ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro”.
Un altro dubbio riguarda, invece, l’accesso ai clienti dello studio, per i quali non è invece richiesto alcun obbligo di green pass. Il cliente, tra l’altro, non potrà neanche verificare che il professionista abbia il green pass perché questo genere di controllo non è, ovviamente, di sua competenza.