Ergastolo ostativo in Italia: cos’è, come funziona, quanto dura, riforma 2023
Cosa si intende e in cosa consiste lo strumento noto come ergastolo ostativo? Tra interventi normativi e giurisprudenziali, ecco come cambia la pena perpetua.
- L’ergastolo ostativo era un regime di esecuzione della pena detentiva, previsto per coloro che non collaboravano con l’Autorità giudiziaria.
- Tale regime escludeva la possibilità di accedere ai benefici penitenziari.
- L’istituto è stato oggetto di censure da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale.
- Recentemente, è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2023, che supera la presunzione assoluta di pericolosità per il detenuto che non collabora con l’Autorità giudiziaria.
L’ergastolo ostativo, previsto all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, è un particolare regime che si applica alla pena perpetua, laddove il detenuto è condannato a uno dei reati ostativi.
La disciplina dell’istituto è stata più volte oggetto di interventi giurisprudenziali, anche da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale.
L’originario regime, infatti, non consentiva al detenuto di accedere ai c.d. benefici penitenziari, che sono lo strumento tramite il quale la pena perpetua, in sostanza, può avere termine. L’accesso a tali misure era consentito ai soli collaboratori di giustizia.
Dopo l’ultimo intervento della Corte Costituzionale del 2021, il legislatore ha dovuto ridisciplinare la materia, adeguandola ai principi costituzionali, in particolare alla funzione rieducativa della pena. Le ultime modifiche sono state previste con la Legge di Bilancio 2023. Vediamo tutto ciò che c’è da sapere sull’argomento.
Cosa significa ergastolo ostativo
Nel 1991, con il D.L. 13 maggio n. 152, è stato introdotto il c.d. ergastolo ostativo, all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Il legislatore ha fissato le condizioni in presenza delle quali i condannati per alcuni gravissimi delitti possono accedere alle misure alternative alla detenzione, al lavoro all’esterno e ai permessi premio.
Nella formulazione originaria si richiedeva che fossero stati acquisiti “elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva”. Nell’attuale versione, i condannati per tali delitti non possono essere ammessi ai c.d. benefici penitenziari, né alle misure alternative alla detenzione, salvo che non abbiano utilmente collaborato con la giustizia ex art. 58-ter ord. penit.
Alla “utile collaborazione” sono state poi equiparate la collaborazione impossibile e la collaborazione oggettivamente irrilevante. Per tali ipotesi ritorna la condizione che siano stati acquisiti elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Successivamente, con un intervento del 1992, il legislatore ha previsto che anche la liberazione condizionale diventa accessibile a queste condizioni. Tale forma di ergastolo, quindi, esclude la possibilità di ritornare in libertà, sulla base di una presunzione assoluta di persistente pericolosità del condannato non collaborante.
L’ergastolo ostativo postpone, dunque, le istanze di rieducazione del condannato all’intento di incentivare la dissociazione da organizzazione criminale o forme di collaborazioni con la giustizia.
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Qual è la differenza tra ergastolo e ergastolo ostativo?
Spesso si parla di ergastolo ordinario, ostativo e terzo ergastolo. Questi termini identificano tre istituti diversi? In realtà, l’ergastolo è un istituto unico.
Esso individua la c.d. pena perpetua, che si connota per i seguenti aspetti:
- esecuzione in stabilimenti appositi;
- isolamento notturno;
- obbligo di lavoro;
- la possibilità per il condannato di esser ammesso al lavoro all’aperto;
- facoltà di accesso a benefici penitenziari.
Questo è il c.d. regime ordinario dell’ergastolo. Laddove siano compiuti alcuni reati particolarmente gravi, il legislatore talora prevede un regime apposito.
Nel caso dei reati ostativi, questi sono strettamente riconducibili alla criminalità organizzata, comune e politica. In realtà, abbracciano diverse fattispecie: in origine era una categoria circoscritta ai reati connessi all’art. 416 bis c.p., mentre oggi vi rientrano anche i reati contro la Pubblica Amministrazione.
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Ergastolo del terzo tipo
Il legislatore ha previsto un’ulteriore variante dell’ergastolo, c.d. del terzo tipo, all’art. 58 bis dell’ordinamento penitenziario, se le condanne sono state emesse per reati connessi al terrorismo, quali:
- sequestro di persona a scopo di terrorismo;
- evasione;
- sequestro a scopo di estorsione a cui è seguita la morte di taluno.
In questo caso specifico, la pena dell’ergastolo aveva un connotato peculiare, cioè non era possibile accedere ad alcun beneficio prima di aver espiato 26 anni di reclusione. La norma è stata oggetto di recente intervento della Corte costituzionale.
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Ergastolo ostativo: quanto dura?
L’ergastolo ostativo è una pena che ha sempre sollevato perplessità, per la sua natura perpetua, in ordine alla funzione rieducativa. Ci si è chiesto come una pena che determina una definitiva estromissione del soggetto dal contesto sociale possa rieducare. Sembra sempre necessario garantire misure idonee al reinserimento.
La natura perpetua dell’ergastolo ordinario è stata nel tempo oggetto di intervento legislativo e giurisprudenziale, con riforme che hanno provveduto ad attenuarlo.
Il legislatore ha previsto la possibilità di beneficiare di permessi premio, della semilibertà, del lavoro all’esterno e anche della liberazione condizionale. Inizialmente, tale facoltà è stata concessa dopo 28 anni, poi divenuti 26, ulteriormente riducibili a 20 con lo sconto dei 45 giorni per ogni semestre di pena espiata.
La riforma ha anche consentito di uscire temporaneamente dal carcere, trascorsi 10 anni, sia per motivi di lavoro sia con i permessi premio. Inoltre, trascorsi 20 si può chiedere la semilibertà.
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Ergastolo ostativo e funzione rieducativa della pena
Dopo questi intervalli, l’ergastolano può ottenere l’applicazione di questi istituti, che lo inseriscono nel contesto sociale. Nel caso del permesso premio, per esempio, potrà soddisfare esigenze contingenti di carattere familiare e personale. Per la semilibertà e il lavoro all’esterno, è tenuto a far rientro in carcere.
Quindi, il termine di 26 anni, si riduce con la liberazione anticipata. L’ergastolo in teoria non è più perpetuo: deve essere infatti data una prospettiva di reinserimento, subordinata alla buona condotta, quindi al fatto che questo dia segnali che rendano sicuro il suo ravvedimento.
Tali benefici non sono però consentiti per l’ergastolo ostativo, ponendo il problema della compatibilità del suddetto con la funzione rieducativa della pena.
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Che differenza c’è tra ergastolo ostativo e 41 bis?
L’istituto del 41 bis, che è comunemente noto come carcere duro, si distingue dall’ergastolo ostativo. La norma dell’ordinamento penitenziario prevede, infatti, una serie di misure particolarmente restrittive nei confronti dei detenuti.
Questi, laddove soggetti alla misura, sono sostanzialmente isolati in appositi istituti o anche in sezioni speciali dello stesso carcere. Non hanno diritto a compagni di cella e a ciascuno spettano solo due ore d’aria al giorno, che non possono esser trascorse in gruppi superiori a 4 detenuti, sempre sotto la costante sorveglianza.
Anche per le visite, sono adottate delle limitazioni alquanto restrittive. Esse si svolgono in specifici locali attrezzati, con obbligo di vetro divisorio, salvo autorizzazione del giudice, se all’incontro partecipano minori di 12 anni.
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Il regime del 41 bis è disposto in due ipotesi:
- la prima ricorre quando sussistono gravi ragioni di emergenza, come delle rivolte carcerarie. In questo caso, il Ministero della Giustizia può disporre la sospensione del regime ordinario per tutti o alcuni detenuti;
- esso, tuttavia, è comunemente disposto se sussistono ragioni di ordine pubblico e sicurezza, rispetto a detenuti che hanno compiuto specifici reati. Questi si sovrappongono a quelli che comportano l’applicazione dell’ergastolo ostativo.
Si evidenzia, però, che tale ultimo istituto non presuppone automaticamente la sospensione del regime ordinario e l’adozione delle misure limitative del 41 bis. Ciononostante, data la particolare gravità dei reati che vengono in considerazione in entrambe le ipotesi, può accadere che, all’esito di due distinte valutazioni, siano previsti entrambi i regimi.
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Ergastolo ostativo e Corte europea
L’ergastolo ostativo, come affermato poc’anzi, viola il principio di rieducazione della pena e si fonda sulla presunzione per cui la collaborazione implica ravvedimento. Se il detenuto non collabora, non dimostra pentimento.
Tuttavia, si è osservato che un soggetto può collaborare solo per fini utilitaristici per avere i benefici, oppure può decidere di non collaborare per paura di vendette e ripercussioni su di sé o sulla propria famiglia, soprattutto se si rientra nell’ambito di reati di stampo mafioso.
Le ragioni che inducono il soggetto a non collaborare non denotano necessariamente la vicinanza al clan, quindi non c’è un automatismo assoluto. Risulta, allora, irragionevole che la disciplina non abbia considerato altri fattori.
Nella sentenza Viola, la Corte europea dei diritti dell’uomo, confermata dalla Grande camera, ha sostenuto l’esigenza di introdurre predetta possibilità. Deve essere assicurata la prospettiva di una risocializzazione. La pena perpetua contrasta con la dignità della persona.
Non è ragionevole legare il carattere eventualmente non perpetuo alla scelta di non collaborare, perché la mancata collaborazione non presuppone necessariamente la pericolosità. La scelta del detenuto di non collaborare con la giustizia non sempre è dettata da una permanente adesione ai valori criminali.
Inoltre, legando la presunzione assoluta di pericolosità del condannato alla collaborazione finisce, di fatto, per legare la pericolosità del soggetto esclusivamente al momento della commissione del fatto. Non si tiene, quindi, conto degli eventuali progressi del detenuto durante il percorso di reinserimento sociale.
Ergastolo ostativo e Corte costituzionale
L’ergastolo ostativo è stato oggetto di pronuncia anche della Corte costituzionale a seguito di rinvio della Cassazione (Cass. Sez. I ord. 97/2021). In questa occasione, è stata sollevata la questione di costituzionalità degli artt. 4-bis co. 1 e 58 ter. In particolare, si discuteva della validità delle norme nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo per associazione di stampo mafioso (art. 416 bis), se non abbia collaborato.
La Corte Costituzionale si è pronunciata con l’ordinanza dell’11 maggio n. 97, con la quale ha disposto il rinvio della trattazione a maggio 2022, dando al Parlamento un termine per decidere sulla questione. La premessa su cui si basa la Corte costituzionale è che l’ergastolo ostativo non consenta a chi non abbia collaborato con la giustizia di chiedere la liberazione sulla scorta di una mera presunzione di collegamento con la criminalità organizzata. Tale presunzione, però, è in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
Si sostiene, poi, tramite un excursus giurisprudenziale, come la scelta di non collaborare non sia necessariamente libera. Talvolta è frutto di una sorta di scambio tra informazioni utili e conseguenze per il detenuto. In casi limite, poi, può trattarsi di una c.d. scelta tragica, cioè il detenuto è posto nella condizione di scegliere tra la propria libertà ed eventuali rischi in cui egli o la sua famiglia potrebbero incorrere.
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Ergastolo ostativo e permessi premio
Si richiama una precedente giurisprudenza, poi, sui permessi premio. In un precedente giudizio, infatti, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della norma che precludeva la facoltà di accedere ai permessi premio per i condannati non collaboranti.
Tuttavia, nell’ordinanza si rammenta anche la differenza con la libertà condizionale, che implica il definitivo riacquisto della libertà. Valorizzando la circostanza che questa misura abbia carattere apicale, in quanto è uno degli strumenti di lotta alla criminalità organizzata, non procede a dichiarare l’incostituzionalità. Al meccanismo demolitorio preferisce, invece, instaurare un dialogo con il legislatore, chiedendo un suo intervento in materia.
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Ergastolo ostativo e legge di Bilancio 2023
La questione dell’ergastolo ostativo è stata al centro del dibattito politico a lungo: i Governi che si sono susseguiti hanno presentato una propria visione delle cose. Con la legge di Conversione del D.L. n. 162/2022, il legislatore ha cercato di superare le censure che sono state sollevate dalla Corte Costituzionale.
Numerose e significative sono le questioni che hanno investito l’intervento effettuato con la Legge di Bilancio 2023. In particolare, la normativa ha inteso valorizzare la condotta riparatoria del condannato come uno dei criteri alternativi per concedere l’accesso ai benefici penitenziari.
In primo luogo, si osserva che il Giudice dovrà autorizzare le misure sulla base di una valutazione in concreto. Si dovrà, quindi, accertare, in virtù di alcuni fattori, se effettivamente permane il collegamento con il Clan.
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Benefici penitenziari
Quindi, si provvederà ad acquisire informazioni dettagliate sulla permanenza del sodalizio criminoso, i rapporti intrattenuti con l’associazione e la posizione assunta. Rilevano anche gli eventuali reati successivamente compiuti e le misure cautelari a cui il soggetto sarà sottoposto.
Non sarà, in tal senso, sufficiente dimostrare la buona condotta carceraria e gli indici di risocializzazione, che saranno tenuti comunque in considerazione.
La legge in questione, infatti, afferma che il giudice dovrà valutare tra gli elementi da cui desumere la meritevolezza della misura premiale:
- l’aver risarcito i danni provocati;
- i requisiti che consentono di desumere la non attualità del collegamento con l’organizzazione;
- l’acquisto di pareri del PM di primo grado e della Procura distrettuale.
Si conclude, però, constatando che, a differenza dell’ergastolo ordinario, la liberazione condizionale può esser richiesta solo dopo 30 anni di detenzione.
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Ergastolo ostativo: ultime notizie
Dopo l’intervento normativo, la Corte costituzionale si è dovuta pronunciare nuovamente sulla questione. Constatato il superamento delle obiezioni palesate in giurisprudenza, la Corte ha rimesso gli atti alla Cassazione, quale giudice remittente.
Quest’ultima, quindi, dovrà pronunciarsi sulle conseguenze delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 sull’ergastolo ostativo. La questione, però, appare di semplice soluzione.
La nuova disciplina sembra, infatti, superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosità del detenuto non collaborante. Si prevede, invece, un criterio alternativo, fondato sull’accertamento in concreto dell’attualità del vincolo associativo, quindi della possibilità di ammettere alla liberazione condizionata.
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Ergastolo ostativo – Domande frequenti
L’ergastolo ostativo era un regime di esecuzione della pena dell’ergastolo che non consentiva l’accesso ai benefici penitenziari, se il detenuto non collaborava fornendo informazioni alle Forze dell’ordine.
I reati ostativi sono quella tipologia di reati che non consentono di accedere a tutti i benefici penitenziari. In particolare, la condanna per uno di essi poteva implicare anche l’applicazione dell’ergastolo ostativo.
L’ergastolo è una tipologia di pena che poteva essere applicata secondo tre regimi. Attualmente, il legislatore e la giurisprudenza tendono a superare le distinzioni.
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