Che differenza c’è tra recesso, risoluzione e rescissione di un contratto
Quali sono le differenze esistenti nel codice civile italiano tra tre forme di scioglimento del contratto: recesso, rescissione e risoluzione.
- L’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di concludere un contratto prima del suo termine naturale.
- Si fa riferimento, analizzando il codice civile, a 3 possibilità: recesso, risoluzione e rescissione.
- Nonostante l’effetto che producono sia lo stesso, i 3 concetti presentano alcune fondamentali differenze.
Il diritto potestativo è quello che permette di interrompere un contratto in essere prima della sua naturale scadenza, quindi di procedere con la chiusura anticipata del contratto.
Ci sono tre termini che si utilizzano a questo proposito:
- recesso;
- risoluzione;
- rescissione.
Nonostante i 3 concetti abbiano tutti lo stesso effetto, quindi portino a interrompere i rapporti tra le parti, ci sono comunque delle differenze. In questa guida ci occuperemo, dunque, di metterli a confronto, al fine di fare chiarezza in merito.
Recesso dal contratto: cos’è
L’ordinamento contrattuale italiano concede la facoltà di interrompere un vincolo contrattuale. Le possibilità a disposizione portano dunque all’interruzione degli accordi in vigore tra le parti.
Lo scioglimento di un contratto può avvenire in modi differenti. Uno di questi è il recesso unilaterale, disciplinato dall’art. 1373 del codice civile. In questo caso, è soltanto una delle due parti che può dare un taglio al vincolo contrattuale che la lega all’altra.
Potrà farlo tramite una manifestazione unilaterale di volontà. La controparte che riceverà la comunicazione di recesso non potrà opporsi alla stessa.
Il recesso in genere può essere esercitato:
- per espressa previsione di legge: in questo caso dovrà avvenire, sulla base di quanto previsto dal Codice del Consumo, entro 14 giorni;
- per mezzo di una clausola inserita all’interno del contratto.
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Risoluzione del contratto: come funziona
La risoluzione di un contratto, invece, è una causa di scioglimento del rapporto tra le parti derivante da una problematica sorta tra le parti. Si esercita con effetto retroattivo: in pratica, è come se il contratto non fosse mai stato siglato.
A differenza del recesso, dunque, il contratto si conclude con una risoluzione quando si verificano delle conseguenze successive alla stipula dello stesso, che ne pregiudicano l’efficacia.
Questa tipologia di annullamento del contratto può avvenire in modi differenti. Ci può per esempio essere la risoluzione per inadempimento, per la quale si può avere anche diritto al risarcimento del danno.
Analizziamo più nel dettaglio le differenti tipologie di risoluzione di un contratto, ovvero la:
- risoluzione per inadempimento;
- risoluzione di diritto;
- risoluzione per impossibilità sopravvenuta;
- risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
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1. Risoluzione per inadempimento
Nell’ipotesi di una risoluzione per inadempimento, si potrà:
- fare causa in tribunale e chiedere al giudice lo scioglimento del contratto, con una restituzione di eventuali somme anticipate alla controparte e, se è stato subito un danno, procedere anche con la richiesta di risarcimento;
- chiedere al giudice di fare in modo che la parte inadempiente rispetti i suoi obblighi contrattuali, dimostrando che il mancato rispetto degli accordi contrattuali non è di poco valore.
In genere, il contratto non viene sciolto se l’inadempimento di una delle parti è di scarso valore. In questa ipotesi, si potrà fare in modo che quanto dovuto all’altra parte si riduca.
Si potrà poi inviare una diffida ad adempiere, tramite raccomandata oppure PEC: in questo caso (ma anche negli altri), potresti avere bisogno del supporto di un avvocato, che ti invitiamo a cercare online direttamente su deQuo. La diffida ha la funzione di dare alla parte inadempiente un termine da rispettare: una volta decorso tale periodo di tempo, il contratto si scioglierà in automatico.
Anche in questa ipotesi, la risoluzione del contratto potrà avvenire in presenza di una clausola risolutiva esplicita, quindi riportata sul contratto stesso.
2. Risoluzione di diritto
Questa forma di risoluzione di un contratto può avvenire in presenza di:
- una clausola risolutiva espressa nel contratto: quando si verifica, il contratto si risolve in automatico;
- un termine prestabilito: in caso di inadempimento, allo scadere del termine avviene immediatamente la risoluzione del contratto;
- una diffida ad adempiere da parte della parte adempiente nei confronti della parte non adempiente.
A questo proposito leggi Contratto per persona da nominare: che cos’è e come funziona
3. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta, invece, avviene quando si creano delle condizioni per le quali l’oggetto di un contratto diventa praticamente impossibile.
In questa fattispecie, l’impossibilità deve essere sopravvenuta e avere le seguenti caratteristiche:
- essere dovuta a cause di forza maggiore o al caso fortuito;
- oggettività;
- essere definitiva.
4. Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
Quest’ultima ipotesi di risoluzione del contratto, invece, si verifica nel momento in cui si crea una condizione di disequilibrio rispetto a quella iniziale. Un esempio potrebbe essere un aumento dei costi dovuto all’incremento delle materie prime.
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta può essere richiesta nei contratti a esecuzione continuata o periodica, per esempio in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, come una guerra o una pandemia.
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Rescissione del contratto: cosa cambia
Alla luce di quanto detto fin qui, cosa si intende allora con rescissione del contratto? Questa tipologia di scioglimento di un rapporto contrattuale, prevista agli art. 1447-1452 cc, avviene soltanto in presenza di un vizio iniziale.
Potrà avvenire nei casi in cui vi sia:
- uno stato di bisogno;
- uno stato di pericolo attuale, quindi di danno grave a una delle parti.
In entrambe le ipotesi citate, si manifesta una situazione di debolezza di una delle parti, della quale l’altra potrebbe approfittarsi. Anche nel caso della rescissione contrattuale, si parla di efficacia retroattiva. Nei fatti, è come se il contratto non fosse mai stato concluso.
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Recesso, rescissione e risoluzione – Domande frequenti
Sia la recessione sia la risoluzione di un contratto hanno efficacia retroattiva e portano allo scioglimento del contratto: scopri quali sono le differenze.
La rescissione del contratto è una forma di scioglimento contrattuale prevista dalla legge: scopri in cosa è diversa rispetto al recesso e alla risoluzione.
La rescissione di un contratto potrà avvenire in presenza di uno stato di bisogno o di uno stato di pericolo.
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