Messa in mora del creditore: cos’è, esempio, procedura
Che effetti produce la messa in mora del creditore? Ecco a cosa serve, quando si verifica in base a quanto previsto dal Codice Civile e quali sono le sue conseguenze giuridiche.
- La messa in mora del creditore è uno strumento con cui si “sanziona” la condotta non collaborativa all’adempimento al diritto di credito del creditore.
- La messa in mora comporta molteplici effetti, tra cui si dispone che il debitore sia tenuto a risarcire eventuali danni derivanti da un suo inadempimento.
- La mora del creditore si distingue, quindi, dalla mora del debitore. In tal caso, si sanziona la condotta scorretta del creditore.
La mora del creditore è un istituto meno noto rispetto alla mora del debitore. In tal caso, comunque, il codice civile ricollega molteplici effetti alla mora che consegue alla condotta scorretta del creditore, il quale si rifiuta di ricevere l’adempimento da parte del debitore.
Tale istituto ricorre ove siano integrati specifici requisiti, in prevalenza ritenuti oggettivi. Nel seguente articolo, ti spiegheremo a quali condizioni è possibile mettere in mora il creditore. Inoltre, tratteremo anche delle modalità di messa in mora, per esempio, per raccomandata. Ci occuperemo poi dell’offerta del debitore che esclude la legittimità del rifiuto.
Messa in mora: significato e codice civile
La messa in mora è lo strumento attraverso il quale un creditore attribuisce valore giuridico al ritardo nei pagamenti da parte di un soggetto debitore: in pratica viene utilizzata per ottenere il recupero crediti.
La messa in mora è disciplinata dagli articoli 1219 e successivi del Codice Civile. Nell’articolo 1219 si legge che:
“Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta”.
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Presupposti messa in mora
La messa in mora prevede i seguenti presupposti:
- la presenza di un ritardo in merito a un adempimento;
- l’imputabilità di tale ritardo a un soggetto debitore;
- l’intimazione per iscritto, dalla quale si configura la cosiddetta “mora ex persona”.
Dopo la messa in mora cosa succede? Ci possono essere conseguenze differenti nella misura in cui potrà essere:
- eliminata, nel caso in cui il debitore dovesse assolvere il suo inadempimento;
- interrotta, qualora il creditore rifiutasse l’adempimento;
- cancellata, nel caso caso in cui il debitore ricevesse un nuovo termine per pagare i suoi debiti;
- sospesa, qualora il creditore decidesse di tollerarla, dopo averla provocata.
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Contenuto messa in mora
Come anticipato nelle righe precedenti, la messa in mora deve avvenire per iscritto e al suo interno devono essere contenuti alcuni elementi obbligatori.
Nello specifico, si tratta di:
- la descrizione dettagliata del motivo in base al quale si ha intenzione di costituire in mora il debitore;
- qual è l’inadempimento che il debitore non ha rispettato e il riferimento diretto agli articoli 1219 e successivi del Codice Civile per esplicitare che si tratti in modo inequivocabile di una lettera di messa in mora;
- la specificazione del termine entro il quale il debitore dovrà pagare i suoi debiti, che in genere non è mai inferiore a 1 settimana dal momento in cui la messa in mora viene ricevuta.
Messa in mora senza raccomandata
La lettera di messa in mora dovrà essere spedita tramita raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da essere certi:
- che sia stata ricevuta;
- della data in cui sia stata ricevuta.
La messa in mora senza raccomandata, spedita dunque con posta ordinaria, non ha alcuna validità dal punto di vista giuridico. La sola alternativa legalmente valida consiste nell’invio della messa in mora tramite posta elettronica certificata.
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Differenza tra messa in mora e diffida
La diffida ad adempiere è un istituto giuridico che ricorda la messa in mora: si tratta, infatti, di un’intimazione con la quale ci si rivolge a un soggetto inadempiente nei confronti di un obbligo contrattuale affinché quest’ultimo lo possa assolvere.
Qual è la differenza tra messa in mora e diffida? Nella pratica:
- con la messa in mora, una volta scaduto il termine relativo all’adempimento, il creditore avrà il diritto di ricorrere alle vie legali;
- con la diffida, una volta scaduti i termini fissati, si avrà invece il diritto di sciogliere il contratto, condizione che dovrà essere indicata nella lettera di diffida.
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Messa in mora e colpa del creditore
Si è molto discusso su se debba essere accertata anche la colpa del creditore. La risposta dipende dalla natura che si attribuisce al dovere di cooperare con il debitore.
In particolare, se il dovere di cooperare è qualificato come una vera e propria obbligazione, si ritiene che il comportamento del creditore deve essere colpevole. In questa prospettiva, infatti, la condotta è giuridicamente considerata inadempimento all’obbligazione.
Altri autori, invece, pongono in evidenza la circostanza che nell’ordinamento non vi sono norme che fanno espresso riferimento all’elemento soggettivo della colpa. Il codice fissa solo i presupposti oggettivi della mora del creditore, senza richiedere un comportamento colpevole.
Infatti, il codice civile stabilisce che il debitore possa chiedere la messa in mora del creditore quando questo si rifiuti di ricevere la prestazione, senza giustificato motivo.
Infine, si rinviene anche un ordinamento per il quale gli effetti della mora conseguono direttamente agli elementi oggettivi. Per quanto riguarda il risarcimento del danno, invece, è accordato ove si accerti l’elemento soggettivo.
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Motivo legittimo messa in mora del creditore
La messa in mora del creditore presuppone anche il rifiuto del creditore di cooperare, che non sia sorretto da un motivo legittimo. Sul significato di tale espressione, si individuano due orientamenti:
- il primo orientamento qualifica l’illegittimità del rifiuto come un presupposto soggettivo, ossia come rifiuto colpevole;
- il secondo orientamento, invece, qualifica il rifiuto come presupposto esclusivamente oggettivo.
La seconda tesi prevalente afferma che il motivo deve evincersi sul piano oggettivo, ove ricorrano specifici presupposti, quali ad esempio:
- l’inesattezza della prestazione offerta;
- la mancanza di legittimazione del debitore;
- la mancanza di legittimazione del creditore a ricevere il pagamento (si pensi al caso in cui il creditore ha ceduto il suo credito);
- tutti i casi in cui egli si trovi nell’impossibilità, giuridica o di fatto, di ricevere la prestazione.
Mentre, ove si consideri il motivo legittimo sul piano soggettivo, comunque, si richiede che esso si esternalizzi. Dunque, deve trattarsi di un comportamento contrario alla buona fede e alla correttezza. In via esemplificativa, si tratta di un motivo legittimo il comportamento del debitore il quale offra la sua prestazione in un momento in cui non può essere ricevuta dal creditore.
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Offerta del debitore
L’offerta del debitore si intende, comunque, ricevibile quando presenta un determinato contenuto, ovvero che:
- 1) sia fatta al debitore capace o al suo rappresentante;
- 2) sia fatta dal creditore capace;
- 3) comprenda la totalità delle somme o delle cose dovute, dei frutti, o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento se necessario;
- 4) il termine sia scaduto, se stipulato a favore del creditore;
- 5) si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione;
- 6) l’offerta sia fatta alla persona del creditore o al suo domicilio;
- 7) l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.
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Modi dell’offerta
L’offerta può essere resa dal debitore nelle seguente modalità:
- se l’obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito, o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale (art. 1209 comma 1). Ciò significa che il creditore deve consistere nella prestazione materiale ed effettiva delle cose;
- se si tratta di cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (art. 1209 comma 2). Se invece si tratta di beni immobili, il debitore deve intimare al creditore di prendere possesso dell’immobile.
Conseguenze giuridiche messa in mora del creditore
L’intimazione formale che il creditore invia al debitore tramite messa in mora produce le conseguenze giuridiche alle quali si fa riferimento negli articoli 1221 e 1223 del Codice Civile e provoca un’interruzione del decorso della prescrizione.
In particolare, l’articolo 1223 prevede che il debitore sia tenuto a risarcire eventuali danni derivanti da un suo inadempimento a condizione che il risarcimento contenga:
- la perdita subita dal creditore;
- il suo mancato guadagno.
Nell’articolo 1221 si legge invece che:
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.
Alle conseguenze già citate se ne aggiunge un’altra, che si verifica qualora la messa in mora fosse legata a un’obbligazione riguardante una somma di denaro: in questo caso ci sarebbe anche l’applicazione degli interessi di debito.
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Messa in mora del creditore – Domande frequenti
Dopo l’invio della messa in mora, sarà necessario attendere la reazione del debitore e in caso di mancato pagamento si potrà ricorrere alle vie legali.
Il principale presupposto della messa in mora è il rifiuto del creditore a ricevere l’adempimento, senza motivo legittimo di rifiuto.
Il debitore può offrire l’adempimento sia mediante offerta reale sia mediante intimazione, a seconda dell’oggetto dell’obbligazione principale. Scopri di più nella nostra guida sulla messa in mora del creditore.
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