Consulente tecnico d’ufficio (CTU): chi è e cosa fa
Che cosa fa il consulente tecnico d'ufficio? Che requisiti deve avere? Quali sono i casi in cui può essere sostituito e cosa cambia rispetto al consulente tecnico di parte.
- CTU è l’acronimo di consulente tecnico d’ufficio.
- Ci sono diverse figure professionali che possono svolgere questa professione.
- Sarà necessario iscriversi all’Albo dei consulenti del tribunale del proprio circondario.
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è un professionista con specifiche competenze ed esperienza in un determinato ambito, che può essere nominato dal Giudice nel corso di un procedimento giudiziario.
Il CTU è, dunque, un ausiliario del giudice, che viene assunto per specifici incarichi. Il Giudice lo sceglie tra i professionisti che sono iscritti nell’Albo dei consulenti del Tribunale.
I requisiti che tali esperti devono possedere per iscriversi agli Albi dei consulenti vengono stabiliti dai singoli Ordini o Collegi professionali. Per esempio, tra i soggetti che possono svolgere il ruolo di consulente tecnico d’ufficio ci sono esperti con specifiche competenze tecnico-scientifiche, come periti, medici, psicologi.
Qual è, nello specifico, la funzione del CTU? Come opera? Quali attività deve svolgere? Analizziamo più nel dettaglio il ruolo del consulente tecnico d’ufficio nel corso di un processo e le differenze con il CTP, il consulente tecnico di parte.
A cosa serve la consulenza tecnica d’ufficio
La consulenza tecnica d’ufficio è un’attività che viene svolta da un esperto nominato dal Giudice nell’ambito di un procedimento giudiziario. La sua funzione è quella di affiancare il giudice nel prendere una determinata decisione, per la quale sia necessario analizzare dati di una certa complessità o svolgere specifiche indagini, che richiedono competenze tecniche.
L’art. 61 del Codice di procedura civile prevede che, qualora fosse necessario, il giudice ha il diritto di farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
Il consulente tecnico d’ufficio, dunque, è un ausiliario del giudice che, sulla base delle sue competenze in ambiti diversi da quello giuridico, è in grado di apportare un contributo significativo alle indagini.
Come specificato dall’art. 62 cpc, il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede.
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Cosa fa il consulente tecnico d‘ufficio
Il CTU deve rispondere alle richieste del giudice senza dare opinioni o giudizi. La sua è una valutazione prettamente di carattere tecnico e scientifico. Il Giudice ha comunque la possibilità di discostarsi dalle conclusioni alle quali il CTU è giunto, sulla base del principio “iudex peritus peritorum“, motivando il perché.
Nello svolgimento del suo mandato, il Consulente:
- partecipa alle udienze;
- svolge le indagini che il Giudice gli ha affidato;
- può eventualmente fare domande alle parti o chiedere informazioni a soggetti terzi.
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Processo verbale e relazione
Per documentare in concreto l’attività svolta, il consulente tecnico d’ufficio deve redigere:
- una relazione scritta, se le indagini sono compiute con l’intervento del giudice istruttore;
- in caso contrario, quindi se il giudice non interviene nelle indagini, deve redigere un’apposita relazione in cui indica anche le osservazioni e le istanze delle parti.
Ai sensi dell’art. 195 cpc,:
- la relazione viene trasmessa dal CTU alle parti costituite entro il termine stabilito dal Giudice tramite ordinanza;
- nella medesima ordinanza, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione, oltre che il termine, che precede l’udienza successiva, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una valutazione sintetica su tali osservazioni.
A questo punto, il giudice ha la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini o, in presenza di gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico (art. 196 cpc).
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Obbligo di assumere l’incarico
Il consulente tecnico d’ufficio che è stato nominato dal Giudice ha l’obbligo di assumere l’incarico, a meno che non ci siano gravi impedimenti che possano incidere sull’imparzialità della sua valutazione tecnica.
In base a quanto previsto dalla riforma Cartabia, il Giudice:
- incarica il CTU con un’ordinanza di nomina;
- fissa i quesiti dei quali il CTU deve occuparsi;
- fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.
Durante l’udienza, il CTU dovrà prestare giuramento circa la sua volontà di svolgere bene e fedelmente l’incarico che gli è stato conferito. Il suo obiettivo è fare il modo che la verità trapeli. Il giuramento può, a discrezione del giudice, essere depositato anche con una dichiarazione sottoscritta con firma digitale.
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Ricusazione CTU
Il consulente tecnico d’ufficio può, eventualmente, anche essere ricusato dalle parti. La ricusazione è un istituto del diritto processuale con il quale si richiede la sostituzione di un dato soggetto (per esempio di un giudice).
Ai sensi dell’art. 51 cpc, la ricusazione del consulente tecnico d’ufficio può avvenire se il CTU:
- ha interesse nella causa o in un’altra vertente sulla stessa questione di diritto;
- o il suo coniuge sono parenti fino al quarto grado, conviventi o commensali abituali di una delle parti o dei difensori delle parti;
- o il suo coniuge hanno una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o dei difensori;
- ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico ;
- è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti, oppure se è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
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Garanzia del principio del contraddittorio
La consulenza del CTU rappresenta una possibilità alla quale non si ricorrere per insufficienza di prove imputabile alle parti né per cercare prove che, invece, devono essere fornite dalle parti. Per questo, deve intendersi come uno strumento di valutazione tecnico-scientifica di dati che sono stati già acquisiti.
Alla luce del principio del contraddittorio, la convocazione del CTU deve avvenire in presenza delle parti e dei loro difensori. Le parti hanno a loro volta la possibilità di nominare propri consulenti, che prendono il nome di consulenti tecnici di parte.
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Differenza tra CTU e CTP
A questo punto, possiamo introdurre la differenza tra consulente tecnico d’ufficio e consulente tecnico di parte, che in parte abbiamo già accennato.
Le persone che sono coinvolte in un procedimento in cui è stato nominato un CTU, possono allora volta assumere un consulente tecnico di parte.
Questi ultimi hanno la funzione, al fine di tutelare le parti che li hanno coinvolti, di verificare l’operato del CTU. Possono dunque presentare contestazioni e osservazioni, che dovranno essere considerate sia dal CTU, sia dal giudice.
A questo proposito, leggi il nostro approfondimento sul Consulente tecnico di parte (CTP): chi è, cosa fa e quanto viene pagato
Come si diventa consulente tecnico d’ufficio?
Per diventare consulente tecnico d’ufficio occorre possedere dei requisiti che cambiano in relazione alla specifica figura che il Giudice ha richiesto. In pratica, ogni tribunale ha un proprio albo di CTU, ordinato per categorie professionali. Si possono iscrivere gli esperti che rientrano nelle categorie incluse nell’Albo di riferimento.
Potrebbe per esempio trattarsi di architetti, ingegneri, psicologi, geometri, ma anche medici, antiquari e restauratori, periti e grafologia, e così via.
In linea generale, un aspirante consulente tecnico d’ufficio deve:
- essere iscritto all’ordine e all’associazione professionale relativa al mestiere che svolge;
- essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua richiesti dal proprio ordine;
- avere una condotta morale irreprensibile, quindi non avere nessuno scheletro nell’armadio né carichi pendenti;
- avere la residenza o il domicilio nel circondario del tribunale;
- avere specifica competenza tecnica, ovvero 5 anni dimostrabili di esercizio continuativo della propria professione.
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Consulente tecnico d’ufficio – Domande frequenti
Il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio nel momento in cui la risoluzione di una controversia necessita di approfondimenti tecnici dei quali solo un perito può occuparsi.
Il CTU viene scelto dal Giudice da un elenco di esperti iscritti all’Albo dei consulenti del Tribunale di appartenenza.
Il CTU è il consulente tecnico d’ufficio che viene nominato dal Giudice, mentre il CTP è il consulente tecnico di parte che viene scelto direttamente dalle parti.
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