Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica): quali sono gli obblighi da rispettare
Quali sono i doveri e la responsabilità dei medici del servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) e quali reati scattano nel caso di mancato rispetto del regolamento in vigore.
Il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), assieme al servizio ospedaliero di guardia e pronto soccorso, costituisce il personale sanitario occupato nella cosiddetta “medicina d’urgenza”, che può essere definita come il complesso delle prestazioni tecnico-sanitarie e dei mezzi che vengono messi a disposizione del paziente che abbia bisogno urgente, per la definizione del quadro anatomico-clinico e l’individuazione del trattamento più adeguato.
Quali sono i momenti nei quali è necessario rivolgersi al medico del servizio di continuità assistenziale nel caso ci si ritrovasse in una situazione di assoluta necessità? Quali gli obblighi che il personale medico è tenuto a rispettare? Vediamo più da vicino quali sono le responsabilità che lo investono e a quali reati va incontro nel caso in cui non dovesse rispettare i propri obblighi.
Servizio di continuità assistenziale: orari
La funzione svolta dal servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è quella di sostituire il medico di base quando assente e di fornire l’assistenza medica di base per quelle prestazioni che hanno carattere non urgente.
Può essere contattato tramite il numero verde europeo armonizzato, che è unico a livello regionale, 116117. Questo numero permette anche di accedere all’Ambulatorio di Continuità Assistenziale.
Per conoscere gli orari in cui è attivo il servizio, è bene cercare in rete le informazioni relative alla città nella quale si abita. Per esempio, prendendo il caso della città di Torino, il servizio è disponibile:
- sette giorni su sette, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo;
- sabato e prefestivi anche dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- domenica e festivi anche dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
L’ambulatorio è invece aperto:
- nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
- sabato e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 24.00;
- domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 24.00;
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Quali sono le responsabilità della servizio di continuità assistenziale
I compiti e gli obblighi del medico del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) prevedono che il medico debba rimanere a disposizione per tutta la durata del suo turno, presentandosi a domicilio presso le abitazioni che chiederanno il suo intervento.
Il medico di turno dovrà effettuare gli interventi necessari nel minor tempo possibile. Tutte le chiamate ricevute dovranno essere annotate e rimanere agli atti, i quali dovranno inoltre necessariamente contenere:
- nome, cognome, età e indirizzo della persona assistita;
- le generalità del richiedente, qualora non fosse la persona da assistere, e il suo legame con l’assistito;
- l’orario in cui viene effettuata la chiamata;
- la sintomatologia prospettata;
- l’orario nel quale si effettua l’intervento, oppure il motivo per il quale un intervento non viene effettuato;
- il tipo di intervento richiesto e realizzato.
Ogni chiamata inviata è registrata e le registrazioni sono coperte da segreto d’ufficio.
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Prescrizione di farmaci e rilascio di certificati medici
Nel momento in cui il medico del servizio di continuità assistenziale dovesse prescrivere dei farmaci, delle certificazione di malattia o delle proposte di ricovero, utilizzerà un modulo fornito dalla ASL, anche nei casi in cui il paziente non disponesse di un documento sanitario.
I farmaci prescritti sono limitati a quelli necessari per effettuare una terapia di urgenza e il ciclo di terapia può ricoprire fino a massimo di 72 ore. Non possono essere prescritti farmaci per terzi, ovvero per persone diverse rispetto a quella per la quale è stato richiesto l’intervento del servizio di continuità assistenziale.
Per quanto riguarda il certificato medico, può essere rilasciato soltanto nelle situazioni di assoluta necessità, ovvero quelle che riguardano i turni di guardia festivi e prefestivi, quando non è possibile contattare il proprio medico di base; possono avere una durata massima di tre giorni.
I medici di continuità assistenziale non possono richiedere compensi agli assistiti: nel caso in cui non dovessero rispettare tale divieto, andrebbero incontro all’immediata decadenza dell’incarico.
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Cosa succede se non vengono rispettati gli obblighi
Il medico del servizio di continuità assistenziale deve garantire l’assistenza sanitaria necessaria a qualsiasi assistito nei momenti di urgenza che non possono essere in alcun modo rimandati.
Il medico che viene contattato per un intervento immediato ha la facoltà di poter valutare la necessità reale di dover visitare il paziente presso il suo domicilio, in base al quadro clinico prospettato.
Nel caso in cui il mancato intervento domiciliare da parte del medico dovesse comportare conseguenze gravi per il paziente, ovvero il ricorso al pronto soccorso o il ricovero, scatterebbero le conseguenze penali disciplinate dall’articolo 328 del Codice Penale, che regola il reato di rifiuto di atti d’ufficio.
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Cos’è il reato di rifiuto di atti d’ufficio
Il delitto di rifiuto di atti d’ufficio sussiste anche:
- qualora il medico non dovesse recarsi presso il domicilio dell’assistito per eseguire un esame clinico dopo essere stato informato al telefono dal familiare del paziente;
- nel caso in cui le condizioni del paziente non dovessero poi risultare gravi: l’accertamento delle reali condizioni di salute è un obbligo che il medico è tenuto a rispettare.
Il medico non può essere punito nel caso in cui si rifiuti di intervenire poiché la prestazione richiesta non è tipica della professione medica, ma può essere eseguita da personale paramedico e infermieristico.
Il medico valuterà di volta in volta la necessità reale di intervento in base alla propria esperienza sul campo e alle informazioni riferite dal paziente al telefono: tale valutazione potrà essere oggetto di giudizio nel caso in cui ci dovessero essere delle conseguenze negative per il paziente legate a un’errata analisi da parte del medico in merito all’indifferibilità del suo intervento domiciliare.
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Quando il reato di rifiuto d’ufficio non si verifica
Il medico potrà anche decidere di limitarsi alla prescrizione di una terapia per via telefonica: in questo caso non potrebbe essere accusato del reato di omissione di atti d’ufficio. Al giudice resta, comunque, la facoltà di giudicare l’operato del medico e di intervenire nel caso in cui lo ritenesse arbitrario e ingiustificato.
Il reato non si verifica neanche nel caso in cui il medico del servizio di continuità territoriale non intervenga al domicilio del paziente, ma gli suggerisca di chiamare il 118 per farsi trasportare in ospedale: in questa evenienza, in base alle informazioni ricevute al telefono dal paziente, il medico si rende conto che la situazione denunciata è talmente grave da richiedere un’assistenza più approfondita.
Il medico non potrà essere punito penalmente nel caso in cui il suo intervento presso il domicilio del paziente si sarebbe rivelato inutile o avrebbe potuto far perdere del tempo prezioso per la corretta gestione del caso clinico.
Ad ogni modo, come affermato nella sentenza n. 8377 del 2020 della Corte di Cassazione “il delitto descritto nell’art. 328 cod. pen. è reato di pericolo, perché prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione“: in altri termini, ad eccezione dei casi citati, il reato di rifiuto d’ufficio si verifica anche nel caso in cui il mancato intervento del medico non dovesse procurare danni al paziente.
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Responsabilità servizio di continuità assistenziale – Domande frequenti
La medicina d’urgenza si occupa di quelle prestazioni che devono essere effettuate in tempi estremamente brevi, nel corso dei quali il medico deve cercare di capire la tipologia di caso clinico che si ritrova di fronte, senza avere la possibilità di poter effettuare una diagnosi precisa.
Potrebbe incorrere nelle conseguenze penali previste dall’articolo 328 del Codice Penale, che disciplina il reato di rifiuto di atti d’ufficio.
Sì, ma solo in un determinata fascia oraria che è variabile in relazione alla singola città.
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