Minacce sui social: cosa fare, cosa rischia chi minaccia e come denunciare
Ricevere minacce online è un reato penale. Che si tratti di un commento su Instagram, un messaggio su WhatsApp o un post su Facebook, la legge tutela chi viene minacciato - e punisce chi minaccia. Vediamo in che modo.
- Le minacce sui social configurano il reato previsto dall’art. 612 del Codice penale, con pene che vanno dalla multa alla reclusione a seconda della gravità.
- La prima cosa da fare è conservare le prove – screenshot, registrazioni, URL del profilo – e poi presentare querela alle Forze dell’Ordine o tramite un avvocato.
- Minacce, offese e diffamazione sono tre cose diverse: capire la distinzione ti può essere utile per sapere come muoverti e quali strumenti legali attivare.
I social network e le app di messaggistica sono diventati uno dei luoghi in cui più spesso si commettono reati. Lo sanno in pochi, ma scrivere “ti ammazzo” in un commento o mandare messaggi intimidatori su WhatsApp non è una sfogo innocuo: è un atto che può portare a un processo penale. In questo articolo trovi una guida chiara su cosa fare se ricevi minacce online, cosa rischia chi minaccia, e come comportarti se vuoi sporgere denuncia.
Cosa significa minacciare qualcuno sui social
La legge definisce la minaccia come la prospettazione di un danno ingiusto nei confronti di una persona. Questo significa che non conta solo il mezzo usato – che sia una conversazione di persona, un messaggio WhatsApp o un commento pubblico su Instagram – ma conta il contenuto: deve trattarsi di un danno ingiusto, non dell’esercizio di un diritto.
La minaccia può essere rivolta direttamente alla vittima, oppure avvenire in sua assenza, e può essere formulata in forma scritta, vocale o visiva. I social network, per la velocità con cui le conversazioni si accendono e per il senso di impunità che spesso accompagna chi scrive dietro uno schermo, sono diventati uno dei contesti più a rischio per questo tipo di reato.
Approfondisci con Reato di minaccia (art. 612 c.p.): quando si configura, pena, procedibilità

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Cosa rischia chi minaccia sui social
Il reato di minaccia è disciplinato dall’art. 612 del Codice penale, che prevede due livelli sanzionatori distinti a seconda della gravità del fatto. Nella forma base, chi minaccia ad altri un danno ingiusto è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave, oppure è commessa con le modalità aggravate previste dall’art. 339 c.p. – per esempio con uso di armi, in forma anonima o da parte di più persone – la pena sale alla reclusione fino a un anno.
La multa è comunque una pena penale: anche nel caso meno grave, chi viene condannato affronta un processo. Non si tratta di una semplice sanzione amministrativa.
In alcune situazioni specifiche non è necessario presentare querela: si procede d’ufficio, cioè per iniziativa della Procura. Questo accade quando la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti, quando è commessa con le modalità dell’art. 339 c.p., oppure quando la vittima è una persona incapace per età o per infermità. In questi casi la macchina giudiziaria si mette in moto a prescindere dalla volontà della persona offesa.
Esempi di minacce sui social
Capire cosa costituisce una minaccia in concreto non è sempre intuitivo. Frasi come “ti ammazzo“, “ti taglio la gola“, “ti riempio di botte” o “ti faccio passare un brutto quarto d’ora” sono tutte espressioni idonee a configurare il reato di minaccia, sia che vengano scritte in un commento pubblico, sia in una chat privata, sia in un messaggio vocale su WhatsApp. Anche le minacce verbali – se registrate o testimoniate – possono avere rilevanza penale.
Anche le minacce di morte su WhatsApp – con frasi come “ti uccido” o “non ti farai vivo” – possono integrare la forma aggravata del reato, con conseguente aumento della pena prevista.
Quando “ti denuncio” non è una minaccia
Non tutto ciò che suona minaccioso è un reato. Dire a qualcuno “ti denuncio” o “ti faccio causa” non integra il reato di minaccia, perché in questo caso non si prospetta un danno ingiusto: si sta esercitando un diritto previsto dall’ordinamento. Tuttavia, se dietro A quella frase si cela una pressione estorsiva o una minaccia velata, il discorso cambia. Ogni caso va valutato nel contesto concreto, tenendo conto del tono, della relazione tra le parti e delle circostanze in cui le parole vengono pronunciate.
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Cosa fare in caso di minacce sui social
Il primo passo – e il più importante – è conservare le prove. Fai immediatamente uno screenshot del messaggio, del commento o del post che contiene la minaccia. Se la minaccia è in un video o in un messaggio vocale, registrala o salvala prima che venga cancellata. Annota anche l’URL del profilo da cui proviene e, se possibile, il nome utente. Questi elementi sono indispensabili per presentare una denuncia efficace.
Il passaggio successivo è presentare querela, allegando gli screenshot come prova. Puoi farlo personalmente recandoti alla stazione delle Forze dell’Ordine più vicina – Carabinieri o Polizia di Stato – oppure affidandoti a un avvocato penalista che formalizzi la querela per tuo conto. Dopo la presentazione iniziano le indagini per l’individuazione del responsabile. Solo quando il processo penale avrà inizio potrai costituirti parte civile per richiedere il risarcimento del danno.
Minacce di morte su WhatsApp: cosa fare
Le minacce di morte su WhatsApp meritano una trattazione a parte perché spesso si accompagnano a una sensazione di paura concreta e continuativa. In questi casi, oltre a salvare i messaggi e presentare querela, è importante valutare se la condotta rientra anche nel reato di atti persecutori (stalking, art. 612-bis c.p.) o di cyberstalking (art. 612-ter c.p.), introdotto nel 2023. Se le minacce sono reiterate, se cambiano il modo in cui vivi la tua quotidianità o se ti costringono a cambiare abitudini, il quadro si aggrava e la tutela penale diventa più intensa.
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Minacce su WhatsApp da numeri stranieri
Un caso sempre più frequente è quello delle minacce su WhatsApp da numeri stranieri: profili esteri, spesso anonimi o difficili da rintracciare, che inviano messaggi intimidatori. In questi casi la querela va presentata ugualmente, indicando il numero da cui provengono i messaggi. Le Forze dell’Ordine possono richiedere a WhatsApp i dati dell’utente attraverso rogatorie internazionali, un procedimento più lento ma percorribile. Non arrenderti di fronte all’anonimato: le indagini digitali hanno strumenti per risalire all’autore anche attraverso numeri stranieri o account fake.
Offese, diffamazione e cyberstalking: quali sono le differenze
Non tutte le condotte offensive online sono la stessa cosa. L’ingiuria – cioè offendere una persona direttamente, per esempio in una chat privata – non è più reato dal 2016. Se ti insulta in privato senza che ci siano terzi che leggono, non puoi sporgere denuncia penale, anche se il comportamento è moralmente riprovevole.
Diversa è la diffamazione, che scatta quando si offende la reputazione di qualcuno comunicando con più persone. Gli esempi di diffamazione sui social sono tanti e quotidiani. In ipotesi simili si applica l’art. 595 del Codice penale, con pena fino a tre anni di reclusione se il fatto è commesso tramite mezzi di pubblicità – e i social network lo sono per definizione
I casi di cyberstalking più ricorrenti riguardano, invece, condotte reiterate di molestia online: messaggi ossessivi inviati ogni giorno, commenti persecutori sotto ogni post della vittima, creazione di profili fake per aggirare i blocchi, condivisione di foto private senza consenso. Il reato di cyberstalking (art. 612-ter c.p.) colpisce chi attraverso strumenti informatici o telematici compie atti che cagionano un perdurante stato di ansia, paura o costrizione nella vittima a modificare le proprie abitudini di vita. Non è necessario che le minacce siano esplicite: anche le molestie sistematiche, senza parole di minaccia diretta, possono integrare questo reato.
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Come denunciare un’offesa (minacciosa) sui social
La denuncia – tecnicamente querela per i reati perseguibili a istanza di parte, come la minaccia semplice e la diffamazione – va presentata entro tre mesi dal giorno in cui hai preso conoscenza del fatto. Il termine è importante: decorso questo periodo, la querela non è più proponibile.
Nello specifico, puoi presentare la querela in tre modi: recandoti personalmente a una stazione dei Carabinieri o a un commissariato di Polizia, inviando una denuncia scritta alla Procura della Repubblica competente, oppure tramite un avvocato penalista. Quest’ultima opzione è consigliata quando la situazione è complessa, quando i messaggi provengono da profili anonimi o da numeri stranieri, o quando vuoi già impostare correttamente la richiesta di risarcimento del danno per la fase del processo.
Nella querela dovrai indicare:
- i tuoi dati personali;
- la descrizione dettagliata dei fatti;
- le date e gli orari in cui hai ricevuto i messaggi o visto i contenuti, e allegare tutti gli screenshot o le registrazioni.
Più la documentazione è precisa e completa, più le indagini saranno efficaci.
Minacce sui social – Domande frequenti
Presenta la querela ugualmente, allegando tutti gli elementi che hai: screenshot, URL del profilo, nome utente, numero di telefono se disponibile. Le Forze dell’Ordine possono richiedere alle piattaforme i dati dell’utente attraverso ordini giudiziari. Non aspettare di sapere chi è: le tracce digitali si cancellano e il tempo conta.
No, in linea generale. Prospettare l’esercizio di un diritto legale non è una minaccia. Ma se la frase è accompagnata da pressioni, contesti intimidatori o viene usata per ottenere qualcosa in modo coercitivo, il confine con la minaccia velata si assottiglia. In caso di dubbio, un avvocato può valutare il caso concreto.
La minaccia prospetta un danno futuro alla persona: “ti picchio”, “ti faccio del male”. La diffamazione lede la reputazione comunicando con più persone fatti falsi o denigratori. Sono reati distinti, con pene diverse. Possono anche coesistere nello stesso post o messaggio.
Sì. Una volta avviato il processo penale, puoi costituirti parte civile e richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. È una delle ragioni per cui affidarsi a un avvocato penalista fin dall’inizio è la scelta più efficace.
Dipende dal contesto e dalla percezione oggettiva della vittima. Se la frase è oggettivamente idonea a incutere timore – anche se chi la scrive “intendeva scherzare” – può integrare il reato. Il giudice valuta l’effetto della minaccia sulla persona offesa, non solo le intenzioni di chi scrive.
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