Scudo penale per le Forze dell’Ordine: garanzia o abuso?
Con l’espressione "scudo penale", come suggerisce il termine stesso “scudo”, ci riferiamo alla concessione di una protezione in più, volta a tutelare i membri di una determinata categorie di persone, impedendo che vengano sottoposti a indagini e procedimenti penali per specifiche azioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni. Lo scudo penale per gli agenti di polizia è legittimo? Parliamone.
- Lo scudo penale è uno strumento che può comportare rischi e abusi.
- Potrebbero, per esempio, verificarsi delle violazioni costituzionali.
- Si tratta di un tema particolarmente delicato, soprattutto dopo l’abrogazione dell’art. 323 c.p. sull’abuso d’ufficio.
Lo scudo penale è uno strumento che viene applicato a contesti specifici, come per esempio il caso di emergenze sanitarie per proteggere il personale medico da accuse penali durante situazioni straordinarie, o quello delle Forze dell’Ordine, sul quale ci soffermeremo.
In generale, i rischi dell’utilizzo dello scudo penale sono la possibilità che la categoria possa agire senza limiti e regole, evitando il controllo sul proprio operato, e quello di abusi, perché può essere usato per evitare la giustizia.
Scudo penale per le Forze dell’Ordine e decreto Sicurezza
La proposta di legge per lo scudo penale per le Forze dell’Ordine era stata avanzata dal Governo nell’ambito dello studio del decreto Sicurezza, poi scartata prima della conversione del provvedimento in legge.
La necessità nasce dalla volontà di tutelare gli Agenti dall’iscrizione nel registro degli indagati automatica al verificarsi di determinate azioni, commesse nell’esercizio delle proprie funzioni.
Le Forze dell’Ordine sono un baluardo fondamentale per l’affermazione della legalità e per la difesa della sicurezza di tutti i cittadini, ma le leggi per tutelare il loro lavoro e la loro integrità esistono già.
Certamente, dare per scontato che non vengano commessi errori e che tutte le loro azioni siano mosse da necessità per svolgere le funzioni lavorative non sarebbe la soluzione.
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Lo scudo penale sarebbe costituzionale?
L’approvazione di uno scudo penale, nei confronti di qualunque categoria, farebbe nascere una serie di violazioni costituzionali, perché renderebbe una determinata categoria di persone diversa dalle altre, violando e sconsacrando l’art. 3 della nostra Carta Costituzionale che recita:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Il principio “la legge è uguale per tutti”, che si legge in tutte le aule di giustizia, è un corollario del principio di legalità e dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Inserire nel nostro Ordinamento, una norma che prevede trattamenti di favore nei confronti di una determinata categoria, violerebbe uno dei principi fondamentale della Costituzione Italiana.
Scudo penale tra pro e contro
In merito alla questione, ci sono pareti contrastanti. Da una parte, i sostenitori del principio di eguaglianza di fronte alla legge e alla Costituzione, sostengono che lo scudo penale in favore degli Agenti di P.G. non sarebbe utile per contenere la criminalità, ma anzi, si darebbero eccessivi poteri alla categoria delle Forze dell’Ordine, che svolgono il loro lavoro tutelati e garantiti dalla legge.
Dall’altra i sostenitori della proposta di legge fondano la loro convinzione sulla necessità di contrastare la criminalità, timorosi del fatto che le Forze dell’Ordine, sentendosi minacciati da un’eventuale indagine a loro carico per aver assunto una condotta nell’esercizio delle loro funzioni, possano decidere di astenersi dal perseguire il crimine.
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In cosa consisterebbe lo scudo penale per le Forze dell’Ordine
Il pubblico ministero, che è colui che esercita l’azione penale, quando viene a conoscenza di un reato, deve iscrivere, immediatamente, nel registro delle notizie di reato, ogni informazione ricevuta o acquisita che descriva un fatto riconducibile in via ipotetica a un reato.
Il registro degli indagati è un elenco, custodito presso la Procura della Repubblica, in cui vengono annotate le informazioni relative a un reato e i nomi delle persone indagate; iniziano cosi le indagini preliminari che, una volta concluse, saranno notificate all’interessato per garantire il suo diritto alla difesa.
Le forze dell’ordine non costituiscono un’eccezione e sono sottoposte alla legge anche nel caso delle indagini preliminari. La proposta prevede di affidare i procedimenti giudiziari a carico del personale in divisa a un giudice dedicato, ma anche questo sarebbe contro la Costituzione perché la funzione giurisdizionale è affidata alla magistratura, che è un organo dello Stato indipendente e autonomo.
Cause di giustificazione o scriminanti comuni
Anche quando, nell’esercizio delle loro funzioni, assumono una condotta che dal nostro ordinamento è definita criminosa – per esempio omicidio o lesioni – le Forze dell’Ordine vengono iscritte nel registro degli indagati per verificare se la condotta assunta sia stata legittima e proporzionata all’accadimento dei fatti avvenuti.
Tutto ciò costituirebbe una irragionevole immunità in considerazione del fatto che il nostro Ordinamento prevede già le cause di giustificazione o scriminanti comuni, quali gli articoli
- 51 c.p.: esercizio di un diritto o adempimento di un dovere;
- 52 c.p.: difesa legittima;
- 53 c.p.: uso legittimo delle armi;
- 54 c.p.: stato di necessità.
È palese, dunque, come non vi sia alcun bisogno dello scudo penale.
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Quali sono le conseguenze dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)
Il nostro codice penale, all’art. 323, prevedeva l’abuso d’ufficio, abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114.
Tale reato stabiliva che:
il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio […] intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
La Ratio Legis era quella di tutelare il privato dalle prevaricazioni dell’autorità. Con la sua abrogazione, la fattispecie legislativa non è più prevista dal nostro Ordinamento e non sarà più punita la condotta descritta dalla norma perché non è più presente come reato.
Per concludere, ogni forma di protezione penale o di immunità di qualunque professione è ingiustificata perché renderebbe legittimi abusi attraverso una protezione legale. Le Forze dell’Ordine non hanno bisogno di scudi penali perché agiscono in funzione della legge, che già li tutela quando agiscono in modo legittimo, così come qualunque altro soggetto. Lo scudo penale, al contrario, aumenterebbe i non pochi casi di abuso di potere che, così, resterebbero impuniti.
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