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Mio figlio ha la febbre e io non posso entrare in casa: quando il diritto di visita può diventare un ostacolo

Se il figlio ha la febbre, il genitore collocatario ha il diritto/dovere di non spostarlo. Tuttavia, deve fornire prova (certificato medico) all'altro. Questo non significa che il genitore non collocatario non possa fargli visita, ma la stessa deve essere concordata, altrimenti ci potrebbero essere conseguenze penali.

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  • Il diritto alla salute del minore, sancito costituzionalmente, agisce come limite temporaneo e legittimo al diritto di visita del genitore non collocatario in caso di patologia accertata che sconsigli lo spostamento del figlio dalla propria residenza abituale.
  • L’introduzione non autorizzata nella casa familiare assegnata all’altro coniuge per visitare il figlio malato configura il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), salvo sussista un pericolo attuale e grave di danno alla persona che integri lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
  • Le prassi dei Tribunali italiani (Milano, Roma, Torino) non prevedono un automatismo nel recupero dei giorni di visita non goduti per malattia, rimettendo la decisione all’accordo tra le parti o alla valutazione giudiziale caso per caso.

L’analisi del diritto di visita del genitore non collocatario in presenza di una malattia del figlio minore richiede un inquadramento preliminare all’interno del sistema giuridico italiano, attualmente orientato verso il principio di bigenitorialità.

La legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha introdotto una rivoluzione copernicana, stabilendo che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalla riforma del diritto di famiglia introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (Riforma Cartabia), che ha posto l’accento sull’esecuzione effettiva dei provvedimenti e sulla tutela dell’interesse superiore del minore.

Tuttavia, i dati statistici restituiscono una fotografia complessa. Secondo il report ISTAT “Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi”, pubblicato a novembre 2024, nel 2023 si sono registrate 82.392 separazioni e 79.875 divorzi. Sebbene l’affidamento condiviso sia la modalità largamente prevalente, applicata in circa il 98% delle separazioni con figli, la collocazione prevalente dei minori rimane fortemente sbilanciata verso la madre.

Questo assetto crea strutturalmente la figura del “genitore non collocatario” (statisticamente il padre), il cui tempo con i figli è scandito da un calendario di visite. Quando una variabile imprevista, come la malattia del bambino, interviene a turbare questo calendario, il conflitto tra il diritto-dovere di visita e la tutela della salute del minore esplode.

L’assenza di una norma univoca nel codice civile che disciplini specificamente la gestione della malattia durante il tempo di visita genera un contenzioso elevato, che la giurisprudenza di merito e di legittimità è chiamata costantemente a dirimere. La presente trattazione analizza in dettaglio le implicazioni legali, i rischi penali e le soluzioni operative per il genitore che si trova a fronteggiare l’impossibilità di vedere il figlio malato.

Mio figlio ha la febbre, ma non è il mio turno: cosa posso fare secondo la legge?

Per rispondere a una domanda di grande interesse per le coppie divorziate con figli a carico, è necessario distinguere tra il “diritto di visita” inteso come spostamento fisico del minore e il “diritto di accesso” o di contatto del genitore.

L’art. 337 ter c.c. stabilisce che i provvedimenti riguardo ai figli sono adottati con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essi. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in caso di conflitto tra il diritto del genitore alla frequentazione e il diritto alla salute del minore (art. 32 Cost.), quest’ultimo debba prevalere.

Quando il minore è affetto da una patologia, anche non grave (come una sindrome influenzale febbrile), che sconsiglia l’esposizione ad agenti atmosferici o lo stress derivante dal trasporto, il diritto di visita inteso come “prelievo del minore” subisce una legittima compressione. Il genitore collocatario, in qualità di custode temporaneo del benessere fisico del figlio, ha non solo il diritto ma il dovere di non esporre il minore a rischi di aggravamento della malattia.

Tuttavia, la malattia non sospende la bigenitorialità. Il genitore non collocatario conserva intatti i suoi diritti-doveri di:

  1. vigilanza e istruzione: essere informato tempestivamente sullo stato di salute del minore;
  2. contatto: mantenere rapporti significativi, seppur con modalità diverse.

Approfondisci leggendo Cosa si intende con responsabilità genitoriale e quando si può perdere: quali sono i doveri dei genitori verso i figli

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Principali orientamenti dei Tribunali sulla gestione della malattia

Le prassi dei Tribunali, cristallizzate in Protocolli d’intesa, forniscono indicazioni operative che colmano le lacune del codice. Non c’è una regola valida per tutti, ma il modo in cui comportarsi varia da caso a caso. Per esempio, per il Tribunale di Milano, la malattia non deve essere strumentalizzata. Se il figlio non è trasportabile, il genitore non collocatario può recarsi a visitarlo presso la casa dell’altro, previo accordo e nel rispetto della quiete domestica. Non vi è un diritto di accesso incondizionato.

Il Tribunale di Roma ha generalmente previsto che il genitore collocatario dovesse inviare certificato medico. Ha favorito la compensazione delle visite perse, subordinando l’ingresso in casa al consenso dell’altro genitore o a gravi motivi, privilegiando la tutela della privacy del domicilio.

Tendenzialmente, il Tribunale di Napoli ha agito in questo modo: in caso di malattia, si dovrebbero incentivare modalità alternative di contatto (videochiamate) e ammettere la visita domiciliare solo se non crea pregiudizio o eccessiva tensione nel minore.

Il Tribunale di Torino è stato molto flessibile nel tempo, stabilendo che se il minore è malato, il padre (o genitore non collocatario) può andarlo a trovare, ma compatibilmente con le esigenze di cura e riposo, e senza che ciò diventi una violazione della privacy dell’altro coniuge.

Cosa può fare concretamente il genitore?

Di fatto, il genitore non collocatario:

  • ha il diritto soggettivo di ottenere il certificato medico rilasciato dal pediatra curante che attesti la patologia e la prognosi del figlio;
  • può chiedere di visitare il figlio presso l’abitazione dell’altro genitore. Tuttavia, se l’altro genitore nega l’accesso per motivi di opportunità o conflittualità, il genitore non collocatario non può forzare l’ingresso;
  • ha il diritto di effettuare videochiamate o telefonate, che il genitore collocatario non può ostacolare in nessun modo.

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come funziona il diritto di visita

Cosa rischia il genitore se si presenta comunque in casa per andare a trovare il figlio?

Questa è l’area di maggior rischio legale. Spesso il genitore non collocatario, mosso dal sospetto che la malattia sia una scusa o dal desiderio di accudire il figlio, decide di presentarsi alla porta dell’ex coniuge/partner. Se l’accesso non è consentito, l’insistenza o l’ingresso forzoso configurano reati gravi.

L’art. 614 del codice penale (violazione di domicilio) punisce chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno.15

Altri reati che si potrebbero commettere in preda alla rabbia perché si è impossibilitati a vedere il figlio sono:

  • la violenza privata (art. 610 cp), che può avvenire, per esempio, se si impedisce all’ex di chiudere la porta o si usa la forza fisica per entrare;
  • l’esercizio arbitrario della proprie ragioni (art. 392 cp), che può configurarsi quando si cerca di “farsi giustizia da sé” per esercitare il diritto di visita, invece di ricorrere al giudice;
  • lo stalking (art. 612 bis cp), che prevede la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.

L’inapplicabilità della “scusa” del figlio malato

Molti genitori credono che la malattia del figlio costituisca una “giusta causa” che legittima l’ingresso. Giuridicamente, questo si tradurrebbe nella scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.). Tuttavia, l’applicazione di questa esimente è estremamente restrittiva.

L’art. 54 c.p. recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”.

La Cassazione (es. sent. n. 26058 del 2011) ha chiarito che il pericolo deve essere:

  1. attuale (in corso nel momento dell’azione).
  2. inevitabile (non risolvibile altrimenti, es. chiamando il 118).
  3. riguardante un danno grave alla persona.

Una febbre, un’influenza o una malattia esantematica (varicella, morbillo) non costituiscono un “pericolo di danno grave” tale da giustificare la violazione del domicilio. Se il genitore entra con la forza sostenendo di voler controllare la febbre del figlio, non potrà invocare l’art. 54 c.p. e sarà condannabile per violazione di domicilio.

quando si può cambiare l'accordo sul diritto di visita

L’altro lo può denunciare?

Sì, il genitore collocatario può sporgere denuncia-querela. La violazione di domicilio semplice è procedibile a querela di parte, mentre se commessa con violenza sulle cose (es. forzando la serratura) o alle persone è procedibile d’ufficio.

Se il genitore non collocatario si presenta, suona insistentemente il campanello, urla sulle scale o tenta di entrare, l’altro genitore può chiamare le Forze dell’Ordine. L’intervento di Polizia o Carabinieri porterà all’identificazione e, verosimilmente, a una segnalazione alla Procura della Repubblica.

Quando il rifiuto di far vedere il figlio è reato?

Cosa rischia il genitore collocatario che rifiuta la visita adducendo la malattia? Il reato di riferimento è la Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p., comma 2), che punisce chi elude l’esecuzione di un provvedimento concernente l’affidamento di minori.

Tuttavia, la giurisprudenza recente è molto garantista verso il genitore che protegge la salute del figlio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10905 del 14 marzo 2023, ha stabilito un principio fondamentale: “Il singolo rifiuto al coniuge separato di far vedere il figlio nel suo giorno libero non integra il reato di cui all’art. 388 c.p.”.21

Perché si configuri il reato, occorre:

  1. un comportamento elusivo reiterato e non un episodio isolato;
  2. il dolo, ovvero la volontà precisa di ostacolare il rapporto genitoriale.

Se il rifiuto è motivato da una ragione oggettiva, come la malattia del minore attestata da certificato medico, manca il dolo. La Cassazione (sent. n. 53123/2014) ha confermato che la tutela della salute del minore agisce come causa di giustificazione: se il bambino sta male, il divieto di spostamento non è un “capriccio” del genitore, ma un atto di cura.

Di conseguenza, una denuncia per art. 388 c.p. presentata dal genitore non collocatario a fronte di un certificato medico verrebbe con alta probabilità archiviata.

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Come funziona il recupero dei giorni persi per malattia?

Un aspetto cruciale, spesso fonte di liti, è il “recupero” delle visite saltate. Esiste un diritto automatico al recupero? La risposta, basata sull’analisi dei protocolli e della giurisprudenza, è tendenzialmente negativa, salvo diverso accordo.

La legge non prevede un meccanismo di compensazione automatica (“perso un weekend, ne prendo un altro”). La ratio è evitare che il recupero forzoso alteri la routine del minore o i piani dell’altro genitore, creando un effetto domino di disagi.

Ecco come si orientano le prassi giudiziarie più autorevoli.

ForoRegola sul recuperoDettagli
MilanoNon AutomaticoIl recupero deve essere concordato. Se non c’è accordo, la visita è persa. Il principio guida è la stabilità del minore, non la “contabilità” dei giorni.
RomaFlessibilità ConcordataSi auspica il recupero per mantenere l’equilibrio dei tempi, ma non è imposto come obbligo rigido se interferisce con scuola o attività. Si richiede “spirito di collaborazione”.
VaresePrevio AccordoSpecificamente indicato che i recuperi avvengono solo se compatibili con le esigenze del figlio e previo accordo tra le parti.
Prassi GeneraleValutazione GiudiceIn assenza di accordo, il genitore non può “prendersi” il figlio un altro giorno arbitrariamente. Deve fare istanza al Giudice, che valuterà se imporre un recupero.

Questo significa che se il padre/madre perde il weekend per l’influenza del figlio, non può presentarsi il weekend successivo (che spetterebbe all’altro) pretendendo di portare via il bambino. Tale condotta potrebbe configurare a sua volta una violazione del provvedimento di affidamento.

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genitore non collocatario

Come tutelarsi dagli abusi dell’altro genitore

Se la denuncia penale è spesso inefficace (o controproducente) e l’ingresso forzoso è reato, quale strada rimane al genitore che sospetta un abuso della “scusa” della malattia? La risposta risiede nel diritto civile, specificamente nel ricorso per l’attuazione dei provvedimenti, disciplinato fino al 2023 dall’art. 709 ter c.p.c. e ora, con la Riforma Cartabia, dall’art. 473-bis.39 c.p.c.

Questa norma consente al giudice, in caso di gravi inadempienze (come l’ostacolo reiterato e ingiustificato alle visite), di applicare sanzioni severe. In particolare, il Giudice può:

  1. ammonire il genitore inadempiente;
  2. disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
  3. disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro;
  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La Cassazione (ordinanza n. 9293/2023) ha confermato che la privazione della figura genitoriale (anche attraverso ostacoli alle visite) genera un danno non patrimoniale risarcibile. In un caso specifico, la Corte ha confermato un risarcimento di 25.000 euro a favore della figlia per la mancanza del rapporto con il padre, principio applicabile specularmente al genitore alienato.

LEGGI pure Quali sono gli obblighi del genitore collocatario? 

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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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