Procedura di infrazione UE: di cosa si tratta e come funziona
Che cos'è la procedura di infrazione UE? Come funziona? Chi può avviarla e in che modo? Nel seguente articolo, potrai leggere tutte le nozione essenziali sulla procedura di infrazione.
- La procedura di infrazione UE è lo strumento per controllare gli Stati e verificare se siano violate le norme del diritto UE.
- La procedura è stata di recente oggetto di riforma e semplificata.
- Tale procedura prevede due fasi: la fase precontenziosa e la fase contenziosa.
Negli anni si è sentito molto discutere della c.d. procedura di infrazione, talvolta con riferimento anche a condotte poste in essere dall’Italia e contrarie ai principi del diritto eurounitario.
Di recente, per esempio, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione contro l’Italia relativa alla qualità dell’aria, fatto che ha determinato l’esigenza di introdurre delle misure, soprattutto in alcune aree geografiche, come Milano.
Nel seguente articolo, ti spiegheremo cos’è la procedura di infrazione UE, quali sono le regole e le sanzioni eventualmente applicate e i motivi per cui può essere avviata.
Cos’è la procedura di infrazione UE?
La procedura di infrazione promossa dall’Unione Europea è uno strumento impiegato per garantire il rispetto e l’effettività del diritto euro-comunitario. La decisione relativa all’avvio della procedura è rimessa alla Commissione Europea. Quest’ultima esercita un potere discrezionale: può agire su istanza del privato, oppure sulla base di un’interrogazione parlamentare o di propria iniziativa.
L’oggetto della procedura di infrazione è il mancato rispetto del diritto europeo da parte di uno Stato membro. Laddove la violazione del diritto provenga dal privato, la condotta acquista rilievo solo se lo Stato non ha applicato in modo sufficiente il diritto eurounitario.
Le ragioni dell’infrazione possono essere raggruppate in tre categorie:
- mancato recepimento delle direttive o mancata comunicazione del recepimento;
- non conformità del recepimento della normativa UE;
- scorretta applicazione delle disposizioni UE.
Quando la procedura ha ad oggetto la non conformità e la scorretta applicazione dalla pronuncia che ne consegue può evolvere e diventare fonte di interpretazione del diritto comunitario.
La procedura di infrazione UE consta di due fasi principali:
- precontenziosa;
- contenziosa.
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1. Procedura di infrazione UE: fase precontenziosa
Come evidenziato nel paragrafo precedente, l’avvio della procedura di infrazione UE è rimessa alla valutazione della Commissione europea, che può decidere o meno di iniziarla. In ogni caso, prima di avviare la procedura, la Commissione europea deve procedere all’invio di una lettera di messa in mora. In tal modo si attribuisce allo Stato un termine di due mesi per presentare osservazioni sull’oggetto dell’infrazione.
La procedura è sempre avviata nei confronti dello Stato membro, anche quando l’autore della violazione sia un organo costituzionale, giurisdizionale, un ente territoriale o altro soggetto di diritto privato che però sia controllato da un ente pubblico.
Se lo Stato non risponde alla lettera di invio presentando osservazioni, oppure le osservazioni non sono convincenti:
- la Commissione invia un parere motivato con cui cristallizza l’inadempimento dello Stato, come contestato. Con il parere si diffida lo Stato ad interrompere l’infrazione entro un termine, che viene indicato nell’atto stesso;
- laddove lo Stato non si conformi al parere motivato, la Commissione può presentare un ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia europea, ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue).
In tal modo si conclude la fase del “precontenzioso” e inizia la fase contenziosa diretta a ottenere dalla Corte l’accertamento formale, mediante sentenza, dell’inadempimento dello Stato ai doveri imposti dal diritto eurounitario.
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2. Procedura di infrazione UE: fase contenziosa
La fase del contenzioso si tiene davanti alla Corte di Giustizia, la quale è chiamata ad accertare l’infrazione compiuta dallo Stato dell’Unione europea. Lo Stato sarà chiamato ad adempiere al precetto derivante dalla sentenza, ponendo fine all’infrazione.
Qualora, anche in questo caso, lo Stato non dovesse conformarsi all’orientamento della giurisprudenza, la Corte potrebbe avviare una procedura, descritta all’art. 260 TFUE. La procedura è finalizzata a contestare un diverso inadempimento, non più quello originario, ma il secondo, ossia l’inadempimento alla sentenza della Corte di Giustizia.
Il Trattato di Lisbona ha cambiato in modo significativo la procedura di infrazione. In particolare, la riforma intervenuta ha modificato le fasi in modo da rendere la procedura più celere.
È stato così disposto che se uno Stato membro non si conforma a una sentenza d’inadempimento emessa ai sensi dell’art. 258 del TFUE e non fornisce esaurienti giustificazioni in risposta alla “messa in mora“, la Commissione può deferirlo al giudizio della Corte di Giustizia. Contestualmente chiede l’applicazione immediata di una sanzione senza dover intraprendere una nuova fase “precontenziosa.
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Procedura di infrazione UE: sanzioni
Le sanzioni devono essere applicate in conformità ad alcuni criteri, quali:
- la gravità dell’infrazione;
- la durata dell’infrazione;
- la necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive (fattore “n”).
Si procede a calcolare l’importo secondo delle regole che sono fisse:
- si moltiplica un importo fisso (2.683 euro al giorno) per un coefficiente di gravità (da 1 a 20) e un coefficiente di durata (da 1 a 3);
- il risultato ottenuto si moltiplica per un fattore invariabile per Paese (il cd. “fattore n”), che tiene conto sia della capacità finanziaria (PIL) sia del numero di seggi al Parlamento europeo di ciascuno Stato membro (per l’Italia è 3.17).
Procedendo al calcolo come abbiamo descritto, la penalità di mora giornaliera per l’Italia è pari a 8.505,11 euro.
L’importo ottenuto dovrà poi essere calcolato come segue:
- si moltiplica un importo fisso (pari a 895 euro) per il coefficiente di gravità (da 1 a 20, in base all’importanza delle norme UE oggetto dell’infrazione e delle conseguenze di quest’ultima sugli interessi generali e particolari). Al fine di procedere al calcolo della somma forfettaria, non viene applicato il coefficiente di durata, il quale è incluso, invece, nel calcolo delle penalità giornaliere;
- il risultato viene moltiplicato per il “fattore n” e per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione.
La Commissione, in ogni caso, prevede una somma forfettaria minima che ogni Stato membro potrebbe essere chiamato a versare in caso di infrazione. Per l’Italia la somma è di 7.038.000 euro.
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Procedura di infrazione UE – Domande frequenti
La procedura di infrazione UE è lo strumento con cui si avvia la procedura per verificare se uno Stato membro abbia violato o meno le norme del diritto eurounitario.
L’organo competente per avviare la procedura di infrazione UE è la Commissione europea.
L’Unione europea ha calcolato la somma minima della sanzione da erogare per ciascuno stato in caso di infrazioni del diritto euroritario: per l’Italia è 7.038.000 euro.
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