Matrimonio celebrato all’estero e divorzio: come funziona
È possibile la separazione in caso di matrimonio estero non trascritto? Come funziona il divorzio tra cittadino italiano e straniero? Scopri di più nella nostra guida.
Sono sempre più frequenti i casi di matrimonio celebrati all’estero, tra un cittadino italiano e uno straniero, ma anche tra italiani e tra cittadini stranieri residenti in Italia, o tra cittadini che hanno più di una cittadinanza, compresa quella italiana.
Per essere valido, il matrimonio contratto all’estero deve essere trascritto in Italia, con una specifica procedura, che analizzeremo di seguito.
Ma cosa succede qualora i coniugi volessero separarsi e, quindi, divorziare? Quali sono le regole da rispettare? È possibile se il matrimonio estero non è stato trascritto nel nostro Paese?
Analizziamo la normativa in vigore, concentrandoci sulle leggi che regolano il divorzio tra persone che si sono sposate all’estero, esaminando diversi casi, il diritto internazionale, il foro competente.
Matrimonio all’estero: come funziona
I matrimoni internazionali, quindi avvenuti all’estero, per esempio tra un cittadino italiano e uno straniero, sono regolati dalla legge n. 218/1995, in Italia, integrata dal Regolamento europeo 1259 del 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore delle leggi applicabili al divorzio e alla separazione personale.
Affinché un matrimonio avvenuto all’estero abbia validità anche in Italia, deve innanzitutto rispettare le regole previste dalla legge italiana, quindi:
- gli sposi devono essere maggiori, poiché, ai sensi dell’art. 84 c.c., i minorenni non possono sposarsi;
- gli sposi non devono avere un’infermità mentale: ai sensi dell’art. 85 c.c. l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio;
- ai sensi dell’art. 86 c.c., non possono sposarsi quelle persone che sono già vicolate da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- i coniugi non devono essere legati da un rapporto di parentela o lontananza (art. 87 c.c.).
Rispettati questi criteri, il matrimonio può svolgersi all’estero senza impedimenti di tipo legale, ma c’è una regola fondamentale da rispettare subito dopo: il matrimonio dovrà poi essere trascritto in Italia.
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Trascrizione matrimonio estero
La procedura di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero funziona nel seguente modo:
- l’ufficio dello Stato civile estero emette l’atto di matrimonio nella versione originale;
- l’atto viene legalizzato e tradotto;
- viene quindi presentato dai coniugi presso il consolato italiano, che lo trasmette in Italia in modo tale che possa essere trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di competenza.
In alternativa, l’atto di matrimonio estero, legalizzato e tradotto, può essere presentato direttamente dai coniugi al Comune di appartenenza. Cosa succede nell’ipotesi in cui i coniugi volessero divorziare? Qual è la legge alla quale fare riferimento?
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Legge n. 218/1995
La legge italiana 31 maggio 1995, n. 218, stabilisce i criteri per individuare quali leggi applicare in caso di atti e sentenze stranieri. In merito alla richiesta di separazione e divorzio, stabilisce che l’istanza debba essere presentata nello Stato in cui si è principalmente svolta la vita matrimoniale.
L’art. 3 di tale legge prevede poi che si debba applicare “la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio” o, se ciò non fosse possibile, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta “prevalentemente localizzata”.
Secondo il punto 2 dello stesso articolo, inoltre, qualora la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio non fossero previsti dalla legge straniera, allora si dovrebbe applicare quella italiana.
La normativa italiana in tema di separazione e divorzio internazionale è però integrata dal Regolamento europeo n. 2201/2003, riguardante la competenze, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, che prenderemo in esame nel prossimo paragrafo, e dal già citato Regolamento (UE) n. 1259/2010.
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Divorzio tra cittadini UE con cittadinanze diverse
Supponiamo che tu e il tuo coniuge siate cittadini UE, viviate in due Paesi diversi o abbiate cittadinanze diverse. Qual è il Tribunale competente in caso di divorzio? L’istanza di divorzio o separazione legale può essere presentata con domanda congiunta da entrambi i coniugi, oppure da un solo coniuge.
Potrai presentare la relativa istanza nel luogo in cui:
- vivi con il coniuge;
- abbiate vissuto insieme l’ultima volta, a condizione che uno dei due ci viva ancora;
- viva uno di voi due, in caso di domanda congiunta;
- viva l’altro coniuge;
- abiti tu, a condizione che tu risieda in quel luogo da almeno 6 mesi, oppure sia cittadino di questo Paese. Se invece non sei cittadino, devi risiedere nel Paese di presentazione della domanda da almeno 1 anno;
- sia tua, sia il tuo coniuge siate cittadini dello Stato di presentazione della domanda.
Il primo Tribunale presso il quale viene depositata la domanda diventa competente per la relativa procedura di divorzio – e può eventualmente decidere anche per quel che riguarda la responsabilità genitoriale, ovvero in presenza di figli minori.
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Normativa UE divorzio transfrontaliero
Sono 17 i Paesi UE che hanno scelto di adottare un sistema di regole unico per determinare quale legge applicare in caso di divorzio transfrontaliero, come previsto dal Regolamento UE n. 1259/2010.
Si tratta di
- Austria;
- Belgio;
- Bulgaria;
- Estonia;
- Francia;
- Germania;
- Grecia;
- Italia;
- Lettonia;
- Lituania;
- Lussemburgo;
- Malta;
- Portogallo;
- Romania;
- Slovenia;
- Spagna;
- Ungheria.
La procedura cambia a seconda che si raggiunga o meno un accordo con il coniuge, come indicato nella tabella che segue. La regola generale prevede che una sentenza di separazione o divorzio avvenuta in un Paese UE venga riconosciuta in automatico anche negli altri Paesi dell’Unione.
Accordo con il coniuge in materia di divorzio: quale legge si può applicare | Assenza di accordo: quale legge si può applicare |
quella del Paese in cui tu e il tuo coniuge risiedete abitualmente | quella del Paese in cui tu e il tuo coniuge risiedete abitualmente |
quella del Paese in cui avete vissuto insieme l’ultima volta – a condizione che uno di voi due ci viva ancora | in mancanza del primo caso, si può applicare la legge del Paese in cui avete vissuto insieme l’ultima volta – a condizione che vi abbiate vissuto insieme un anno prima di andare in tribunale |
quella del Paese di cui uno di voi due è cittadino | in mancanza di ciò, quella del Paese di cui siete entrambi cittadini |
quella del Paese in cui viene presentata l’istanza di divorzio | in mancanza di ciò, quella del Paese in cui viene presentata l’istanza di divorzio |
Qualora avessi qualche dubbio in merito alla procedura da applicare in caso di divorzio internazionale, ti invitiamo a contattare un avvocato esperto in separazione e divorzi, scegliendo tra i legali presenti su deQuo.
Divorzio tra cittadino italiano e straniero
Come funziona l’annullamento del matrimonio con uno straniero? In base a quanto appena esposto nel paragrafo precedente, le regole citate si applicano per esempio:
- al divorzio tra cittadino italiano e straniero;
- al divorzio con un coniuge residente all’estero;
- al caso di due cittadini italiani che abbiano la residenza all’estero.
A questo proposito, ricordiamo che, l’art. 39 del Regolamento UE n. 2201/2003 ha stabilito che:
L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all’allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all’allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).
Il modello standard semplifica, in pratica, le annotazione e trascrizioni di un provvedimento estero comunitario in un altro Stato membro dell’Unione europea.
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Matrimonio estero e divorzio – Domande frequenti
Il divorzio all’estero tra due cittadini UE segue le disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2201/2003 e del Regolamento UE N. 1259/2010: scopri di più nella nostra guida.
Il matrimonio fatto all’estero deve essere trascritto in Italia, altrimenti non sarà eventualmente possibile divorziare: scopri qual è la procedura prevista.
Un matrimonio celebrato all’estero potrà avere valore in Italia se viene trascritto presso il Comune italiano competente.
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