Querela di falso: cos’è e quali sono le conseguenze penali
Cosa si intende per querela di falso, quando può essere proposta e come, quali sono i termini e le conseguenze penali: analisi del Codice di procedura civile.
- La querela di falso trova disciplina giuridica agli articoli 221 e successivi del Codice di procedura civile.
- Di fatto, questo istituto consente di contestare la veridicità di un documento, quindi stabilire se sia autentico.
- Può essere proposta in due modi: in via incidentale e in via principale.
La querela di falso è uno strumento con il quale è possibile contestare, in sede civile, l’autenticità di un documento, richiedendo che venga accertata al contempo la sua falsità.
È disciplinata dall’articolo 221 e successivi del Codice di procedura civile. In questa guida analizzeremo in cosa consiste di preciso e quali sono i presupposti per ricorrervi.
Querela di falso: Codice di procedura civile
L’articolo 221 c.p.c. stabilisce che la querela di falso può essere proposta in via principale, ma anche nel corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, con l’obiettivo di accertare la verità del documento con sentenza passata in giudicato.
Affinché non venga considerata nulla, la querela deve contenere:
- le prove della falsità;
- l’indicazione degli elementi.
La devono proporre in prima persona i diretti interessati, che possono servirsi anche di un procuratore speciale, tramite atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza. Il Pubblico Ministero deve intervenire nel processo in modo obbligatorio.
Nella pratica, la querela di falso potrà essere proposta:
- in via incidentale, nel corso del procedimento in cui un dato documento è stato prodotto;
- in via principale, ovvero avviando un procedimento autonomo al fine di far dichiarare la non autenticità del documento.
Nel primo caso il giudice dovrà richiedere se la parte che ha prodotto il documento ha intenzione di avvalersene in giudizio: si potrà aprire il giudizio sulla sua autenticità soltanto nel caso in cui la parte dichiari di voler utilizzare il documento in causa.
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Quali sono i presupposti della querela
La querela di falso si prefigge l’obiettivo di privare del suo valore probatorio un atto pubblico o una scrittura privata: il documento non potrà più far fede come prova di determinati rapporti.
Ai sensi della sentenza della Cassazione n. 6375/1982 e della n. 8925/2001 in assenza di tali presupposti e qualora “si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera ‘svista’ che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile“.
Tipologie di falsità
La falsità potrà essere di tipo:
- materiale, ovvero consistere nella contraffazione del documento o nell’alterazione dell’originale;
- ideologica: in questo caso a essere falso è il contenuto del documento.
La querela di falso potrà essere proposta da chiunque sia interessato a contrastare l’efficacia probatoria di un documento: in genere si tratta dei soggetti contro i quali il documento in questione potrà essere fatto valere.
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Come proporre la querela di falso
La querela di falso potrà essere proposta in qualsiasi grado e stato del giudizio, a patto che la verità del documento non sia stata già accertata dalla sentenza passata in giudicato.
Potrà essere proposta per mezzo di un atto di citazione, oppure con una dichiarazione da aggiungere al verbale di udienza, sia in autonomia sia da parte di un avvocato munito di procura speciale.
Tale atto dovrà essere sottoscritto, altrimenti sarà considerato inammissibile. La a querela dovrà inoltre contenere, a pena di nullità “l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità”.
L’atto di citazione dovrà essere proposto al giudice del tribunale competente, in riferimento a quanto disposto dall’articolo 225 c.p.c., nel quale si legge che:
Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.
Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.
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Querela di falso: come funziona il procedimento
Nel momento in cui viene proposta la querela di falso, il giudice interpella la parte che ha prodotto il documento: questa fase viene chiamata interpello.
Se chi ha prodotto il documento sceglie di non valersene in giudizio, la querela non potrà proseguire. In caso contrario, invece, se il giudice ritiene che il documento sia rilevante, potrà autorizzare la presentazione della querela di falso nel corso della stessa udienza o in una successiva.
A seguire ci sarà la fase del verbale di deposito del documento che è stato impugnato, che avviene alla presenza del pubblico ministero e che descrive le condizioni nelle quali si trova il documento. Tale verbale viene firmato dal Gi, dal Pm e dal cancelliere,
Il giudice ammetterà i mezzi istruttori necessari a verificare la falsità del documento, disponendone anche i modi e i termini di utilizzo.
Ai sensi dell’articolo 226 c.p.c., il collegio ha comunque la possibilità di rigettare la querela di falso. In questo caso, il tribunale ordina la restituzione del documento e dispone che il cancelliere menzioni la sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; in aggiunta, si condanna la parte querelante a versare una pena pecuniaria non inferiore a 2 e non superiore a 20 euro.
Nell’ipotesi in cui, invece, la falsità del documento fosse accertata dal collegio, ne sarebbe dichiarata la cancellazione totale o parziale o l’eventuale ripristino, rinnovazione o riforma.
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Querela di falso – Domande frequenti
La querela di falso potrà essere proposta in qualunque stato e grado di giudizio fino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Si tratta degli atti che hanno valore probatorio, come un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
Chi denuncia una persona per un fatto non vero può a sua volta essere querelato per il reato di calunnia.
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