Quanti anni di galera si rischiano per il reato di contraffazione?
Cosa si intende per contraffazione? Qual è la differenza con l'alterazione? Vediamo di seguito quali sono le diverse fattispecie eterogenee nelle quali è previsto questo reato e come viene punito.
- Il reato di contraffazione è stato oggetto di riforma negli ultimi anni, al fine di adeguare la disciplina alle esigenze della società moderna.
- Negli anni, il fenomeno della contraffazione si è diversificato: non si intende con ciò solo la riproduzione di marchi o segni distintivi di prodotti, ma anche quella di beni soggetti a limiti del diritto d’autore.
- Il legislatore ha dovuto inasprire le sanzioni a fronte del dilagante fenomeno della produzione di borse e prodotti di abbigliamento falsi, oltre che della cosiddetta pirateria.
Il reato di contraffazione è una delle condotte delittuose più diffuse in Italia. Attualmente, il fenomeno coinvolge molteplici settori, dall’artigianato e produzione di pelletteria al settore delle cinematografia e della produzione musicale. Per tale ragione, si è reso necessario un intervento del legislatore.
Nel seguente articolo, ti descriveremo la fattispecie, individuando gli elementi essenziali, anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Provvederemo poi a indicarti i cambiamenti conseguenti alla riforma del reato in questione, individuando anche il regime sanzionatorio.
Quando si parla di contraffazione?
Quando si fa riferimento alla contraffazione si intende quella condotta che si sostanzia negli atti diretti a produrre, per poi commercializzare:
- prodotti riproducendo, in modo abusivo, un marchio registrato;
- beni soggetti a diritto di autore. In tal caso, comunemente, si parla di pirateria.
In sostanza, la contraffazione è la riproduzione non autorizzata di elementi distintivi di un prodotto senza averne la legittima titolarità.
Il fenomeno della contraffazione è molto cambiato negli anni. In passato, esso aveva ad oggetto soprattutto beni di lusso, la cui contraffazione consentiva di ottenere un guadagno rilevante, anche se con la distribuzione di un numero limitato di prodotti. Oggi, quando si fa riferimento alla contraffazione ci si riferisce a un fenomeno di massa, cioè di distribuzione e vendita di beni in massa. Il consumo di beni contraffatti è molto cresciuto, soprattutto per quanto riguarda borse, portafogli, giocattoli e abbigliamento.
A questo fenomeno, poi, si associa quello della pirateria, che in ogni caso costituisce una diversa modalità di manifestazione del reato di contraffazione. In questo caso, la condotta ha ad oggetto la riproduzione di film, serie TV, libri o musica, senza rispettare il diritto di autore su tali opere intellettuali.
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Come è cambiato l’art. 473 c.p.?
Negli ultimi anni, il legislatore ha avuto l’esigenza di modificare la disciplina e adeguarla alle esigenze della società odierna. Lo ha fatto tramite alcune modifiche all’art. 15, comma 1 lett. a) della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).
La norma ha sostituito integralmente l’art. 473 c.p.: sono stati espunti dal testo del Codice i riferimenti, presenti in precedenza, alle opere dell’ingegno, collocati agli artt. 171 e 171 ter della legge sul diritto d’autore. La riforma ha anche inserito nella norma l’inciso che prevede per l’autore del fatto la possibilità di conoscere l’esistenza del titolo industriale.
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Qual è l’oggetto del reato di contraffazione?
La disciplina dell’art. 473 c.p., come risultante dalla recente modifica, induce a ritenere che l’oggetto della condotta illecita siano:
- i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali (primo comma);
- brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri (secondo comma).
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Cosa si intende per marchio?
Il marchio, secondo il diritto civile, è un segno distintivo dell’imprenditore che gli consente di identificare il proprio prodotto e distinguerlo dai prodotti, appartenenti alla medesima categoria, di altri imprenditori.
Non solo, anche i concetti di ditta e insegna possono essere desunti dal diritto civile:
- la ditta è quel segno che consente di individuare l’imprenditore in modo univoco. In base a quanto previsto all’art. 2563 c.c, la ditta deve contenere “almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore…”;
- l’insegna è il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui viene esercitata l’attività da parte dell’imprenditore.
Qual è la differenza tra contraffazione e alterazione
Il marchio si intende contraffatto quando vi è l’integrale sua riproduzione, sia nella configurazione emblematica che denominativa. Il concetto si distingue da quello di alterazione, il quale ricorre ove sia riprodotto il segno con alcune modifiche, oppure laddove sia imitato il segno in modo fraudolento del marchio. La riproduzione parziale del segno deve, in ogni caso, essere tale da indurre il consumatore a confonderlo con il marchio originario (Cass. Pen. sez. V n. 38068 del 9 marzo 2005).
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Cos’è il brevetto?
La contraffazione può avere ad oggetto anche il brevetto. Con tale termine si intende il titolo giuridico che protegge un’invenzione. Tramite il brevetto, il titolare può sfruttare economicamente e per un determinato periodo di tempo un prodotto o un’invenzione oggetto di brevetto, in modo del tutto esclusivo. Il brevetto deve però essere registrato affinché sia prodotto soggetto alla relativa tutela.
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Quali sono i presupposti del reato di contraffazione?
Il reato di cui all’art. 473 c.p. è integrato solo ove siano state applicate “le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.
Ne consegue che solo ove sia stato registrato il marchio sia possibile applicare anche la tutela penale. In giurisprudenza, era sorto un significativo dibattito sul la possibilità di applicare il reato nonostante non fosse stato registrato il marchio, purché fosse stata presentata domanda all’ufficio competente.
Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di Cassazione nel 2013, con la sentenza n. 41891, nella quale si legge che:
“in tema di introduzione nel territorio dello stato e di commercio di prodotti con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 del codice penale dalla legge n. 99/2009, non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua configurazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma invece è necessario che questo sia stato effettivamente conseguito”.
Altro elemento necessario affinché sia applicabile il reato di contraffazione è che sussista il pericolo effettivo di contraffazione, ovvero si presentino nel mercato i due marchi che creano confusione.
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Qual è l’elemento soggettivo del reato di contraffazione?
La riforma dell’art. 473 c.p. ha inciso anche sull’elemento soggettivo del reato, prevedendo che il reato sia imputato a “chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale…”.
In conseguenza delle modifiche, sono sorti due orientamenti interpretativi. Il meno restrittivo individua l’elemento soggettivo nel dolo misto a colpa, ossia il soggetto risponde sia ove abbia consapevolmente registrato il marchio contraffatto, sia ove abbia provveduto alla registrazione per errore.
Altro orientamento, ha affermato che si risponde del reato di contraffazione solo a titolo di dolo generico. Ne consegue che l’agente debba rappresentarsi e volere la registrazione di un marchio che si conosce essere contraffatto.
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Pena per reato di contraffazione
Il legislatore ha anche modificato il regime sanzionatorio del reato di contraffazione, prevedendo una distinta sanzione a seconda che sia contraffatto il marchio e i segni distintivi o il brevetto.
La contraffazione e l’alterazione dei marchi o dei segni distintivi o un loro uso è punita con:
- la pena detentiva più grave della reclusione da sei mesi a tre anni;
- la pena pecuniaria della multa di importo variabile tra i 2.500 e i 25.000 euro.
Mentre, ove la condotta abbia ad oggetto i brevetti, i disegni o i modelli industriali, essa è punita più severamente come di seguito indicato:
- con un periodo di reclusione di tempo compreso tra minimo un anno e massimo quattro;
- con la multa di importo compreso tra i 3.500 e i 35.000 euro.
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Reato di contraffazione – Domande frequenti
La contraffazione è il fenomeno consistente nella riproduzione integrale o parziale di un marchio, o altri segni distintivi di un’impresa, o di un prodotto, anche soggetto a diritto d’autore.
L’alterazione si distingue dalla contraffazione in quanto presuppone una modifica parziale del marchio o del prodotto, in modo tale da trarre in inganno il consumatore.
Il reato di contraffazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la pena pecuniaria compresa tra i 2.500 e i 25.000 euro, se la condotta ha ad oggetto marchi. Laddove essa abbia ad oggetto brevetti, la pena è compresa tra un minimo di un anno e un massimo di 4 anni, oltre ad una multa compresa tra i 3.500 e i 35.000 euro.
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