Lesioni personali colpose: differenze tra le diverse tipologie, pena e prescrizione
Cosa prevede l'articolo 590 del Codice penale, come cambia la pena tra lesioni lievi, gravi e gravissime e quali sono i termini di prescrizione aggiornati alla riforma Cartabia.
- Il reato di lesioni personali colpose è disciplinato dall’articolo 590 del Codice penale e si configura quando la lesione non è voluta, ma deriva da imprudenza, negligenza o imperizia.
- La pena cambia in base alla gravità della lesione – lieve, grave o gravissima – e aumenta ulteriormente se il fatto avviene sul lavoro o nell’esercizio abusivo di una professione;
- La prescrizione segue le regole ordinarie del Codice penale, con le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia sul calcolo dei termini dopo la sentenza di primo grado.
Se hai subito un incidente stradale, un infortunio sul lavoro o un errore medico e ti chiedi cosa rischia chi ti ha causato una lesione senza volerlo, questa guida ti aiuta a orientarti. Ti spieghiamo cosa dice l’articolo 590 c.p. sulle lesioni personali colpose, come si distinguono le lesioni lievi da quelle gravi e gravissime e in che modo cambiano pena e procedibilità. Trovi anche le regole aggiornate sulla prescrizione, dopo le riforme che si sono succedute negli ultimi anni.
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Cosa prevede l’articolo 590 del Codice penale
L’articolo 590 del Codice penale punisce chi causa a un’altra persona, per colpa, una lesione personale. A differenza delle lesioni dolose, qui manca la volontà di ferire: la conseguenza deriva da una condotta imprudente, negligente o imperita.
La norma distingue diverse fasce di pena:
- lesione semplice: si applica la reclusione fino a tre mesi o multa fino a 309 euro;
- lesione grave: è prevista la reclusione da uno a sei mesi o multa da 123 a 619 euro;
- lesione gravissima, che prevede la reclusione da tre mesi a due anni o multa da 309 a 1.239 euro.
Quando il fatto avviene con violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro, la pena sale: da tre mesi a un anno (o multa da 500 a 2.000 euro) per le lesioni gravi, da uno a tre anni per quelle gravissime. Se invece la lesione deriva dall’esercizio abusivo di una professione sanitaria o comunque soggetta ad abilitazione statale, la pena arriva da sei mesi a due anni per le gravi e da un anno e sei mesi a quattro anni per le gravissime.
Nel caso di lesioni riportate da più persone nello stesso fatto, si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, con un limite massimo di cinque anni di reclusione.
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Che differenza c’è tra lesioni personali lievi, gravi e gravissime
La gravità della lesione non è una valutazione soggettiva, ma segue criteri fissati dalla legge, richiamati dall’articolo 590 c.p. e definiti nel dettaglio dall’articolo 583 del Codice penale (lesione personale). Il criterio principale è la durata della malattia, cioè il tempo necessario per la guarigione o per tornare alle normali occupazioni.
Non esiste una malattia “uguale per tutti”: la stessa lesione può avere conseguenze diverse a seconda dell’età, delle condizioni di salute preesistenti e del tipo di attività lavorativa svolta dalla persona offesa.
| Tipologia | Art. 583 cp (circostanze aggravanti) | Pena | Procedibilità |
| lievissime | malattia fino a 20 giorni | reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro | querela di parte |
| lievi | malattia da 21 a 40 giorni | reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro | querela di parte |
| gravi | malattia oltre 40 giorni, pericolo di vita, o indebolimento permanente di un senso o di un organo | reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 123 a 619 euro | d’ufficio |
| gravissime | malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto o della capacità di procreare, difficoltà permanente della favella, deformazione o sfregio del viso | reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da 309 a 1.239 euro | d’ufficio |
Le lesioni gravi e gravissime si procedono sempre d’ufficio, senza bisogno di querela. Le lesioni lievi e lievissime, invece, restano punibili a querela della persona offesa, salvo che ricorrano le aggravanti legate al lavoro o alla professione, oppure che il fatto sia commesso contro una persona incapace per età o infermità: in questi casi la procedibilità torna d’ufficio.
Circostanze aggravanti
Oltre alla gravità della lesione, la pena cresce quando ricorrono due circostanze specifiche:
- violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche a danno di un soggetto estraneo all’attività lavorativa presente sul luogo dell’infortunio;
- esercizio abusivo di una professione sanitaria o di un’arte per la quale serve un’abilitazione dello Stato.
La Corte di cassazione ha chiarito che le norme antinfortunistiche tutelano non solo i lavoratori, ma chiunque si trovi occasionalmente nell’ambiente di lavoro, a condizione che esista un nesso causale tra la violazione e l’evento dannoso (Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 17679 del 14 marzo 2024).
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Come si accerta la responsabilità per colpa?
Per affermare la responsabilità di chi ha causato la lesione, il giudice deve individuare la regola cautelare violata: la condotta corretta che, se seguita, avrebbe evitato l’evento.
La responsabilità non riguarda solo chi ha materialmente causato il danno. Esistono infatti posizioni di garanzia che coinvolgono altri soggetti: in un infortunio causato da un macchinario difettoso, per esempio, può rispondere anche il venditore, se l’incidente deriva da dispositivi di sicurezza inadeguati.
Il reato si configura sia per condotte attive – come un incidente stradale causato dalla violazione del Codice della strada – sia per condotte omissive, quando esiste un obbligo giuridico di impedire l’evento.
Quali sono le tipologie di colpa
La colpa può manifestarsi in modi diversi:
- imprudenza: quando si trasgredisce una norma di comportamento diretta a evitare un pericolo;
- imperizia: quando manca la capacità tecnica o l’esperienza richiesta per svolgere una determinata attività;
- negligenza: quando si omette un’azione dovuta, con superficialità o disattenzione.
Può essere generica, se deriva dalla violazione di regole di comune prudenza, oppure specifica, quando consiste nel mancato rispetto di leggi, regolamenti o discipline tecniche puntuali. Si parla invece di colpa cosciente quando chi agisce prevede il rischio della propria condotta, ma è convinto – erroneamente – di poterlo evitare.
Quali sono le conseguenze extra-penali?
Oltre alla pena penale, chi provoca lesioni colpose può andare incontro ad altre conseguenze. Sul piano amministrativo, per esempio, la guida in stato di ebbrezza che provoca lesioni gravi può comportare la revoca della patente.
Sul piano civile, la persona offesa ha diritto al risarcimento del danno:
- patrimoniale, comprensivo delle spese mediche e delle altre perdite economiche subite;
- non patrimoniale, relativo alla sofferenza fisica e morale causata dalla lesione.
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Qual è la prescrizione delle lesioni colpose
La prescrizione determina il tempo massimo entro cui lo Stato può ancora perseguire il reato. Per i delitti, l’articolo 157 del Codice penale fissa un termine pari al massimo della pena edittale prevista, comunque non inferiore a sei anni. Poiché nessuna delle ipotesi di lesioni colpose previste dall’articolo 590 c.p. supera questa soglia, la prescrizione ordinaria è di sei anni, che può salire fino a sette anni e sei mesi se intervengono atti interruttivi, come una citazione a giudizio.
Le regole sul decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado sono cambiate più volte negli ultimi anni. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, si applica oggi la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia (legge 27 settembre 2021, n. 134, attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150).
Nello specifico:
- il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione, ai sensi dell’articolo 161-bis del Codice penale;
- nei successivi gradi di giudizio si applica invece l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini massimi di durata del processo, disciplinata dall’articolo 344-bis del Codice di procedura penale: due anni per l’appello e un anno per il giudizio di cassazione, prorogabili in casi di particolare complessità.
Questo sistema ha sostituito il meccanismo della semplice sospensione della prescrizione introdotto in precedenza dalla riforma Bonafede (legge 9 gennaio 2019, n. 3), che restava sospesa fino alla definizione del processo senza un termine massimo certo.
Da quando decorre la prescrizione
Di regola, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si verifica il fatto lesivo. Esistono comunque casi particolari:
- nelle lesioni da responsabilità medica, il termine decorre dal momento in cui insorge la malattia, e non dalla condotta del sanitario;
- se una lesione preesistente provoca una nuova malattia, quest’ultima può dare origine a un autonomo termine di prescrizione.
Nell’infortunio sul lavoro, la prescrizione penale decorre dall’insorgenza della malattia, mentre sul piano civile il termine parte dal momento in cui il danno diventa concretamente percepibile dal danneggiato.
Se hai subito una lesione e non sai come muoverti, o se sei stato accusato di aver causato una lesione colposa, rivolgiti a un avvocato penalista: solo un professionista può valutare la tua situazione specifica, verificare i termini di prescrizione applicabili e indicarti la strategia più adatta, sia in sede penale sia per il risarcimento del danno.
Reato di lesioni personali colpose – Domande frequenti
Quando la lesione è grave o gravissima, oppure quando deriva dalla violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro. Negli altri casi serve la querela della persona offesa.
La pena va dalla reclusione fino a tre mesi (o multa fino a 309 euro) per le lesioni semplici, fino a due anni di reclusione per quelle gravissime, con aumenti se il fatto avviene sul lavoro.
Quando la malattia supera i quaranta giorni, mette in pericolo la vita della persona offesa o produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Il termine ordinario è di sei anni, elevabile a sette anni e sei mesi con atti interruttivi, salvo la cessazione definitiva dopo la sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi
- articolo 590 del Codice penale – lesioni personali colpose;
- articolo 582 del Codice penale – lesioni personali;
- articolo 583 del Codice penale – circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime);
- articolo 157 del Codice penale – prescrizione del reato;
- articolo 161-bis del Codice penale – cessazione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado;
- articolo 344-bis del Codice di procedura penale – improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione;
- legge 27 settembre 2021, n. 134 e decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia);
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