Referendum: cos’è e quanti tipi ne esistono
Che cos'è il referendum? Quante tipologie esistono? In Italia quali sono vigenti? Il nostro ordinamento conosce due tipologie, quali? Nel seguente articolo daremo risposta a tutti gli interrogativi.
- Il referendum è un istituto che consente di attuare quella che viene definita la democrazia diretta, cioè consente di presentare un quesito alla popolazione.
- Può essere di varie tipologie: le principali sono il referendum abrogativo e il referendum costituzionale, per l’approvazione delle leggi costituzionali.
- La Costituzione prevede espressamente le modalità tramite le quali si attua il referendum, ovvero tramite due procedimenti.
Nel corso degli anni spesso abbiamo sentito parlare di referendum e ci siamo trovati a votare in una casuale domenica di giugno su vari quesiti indecifrabili. Una delle caratteristiche principali dei referendum è, infatti, essere criptici: d’altronde è molto difficile sintetizzare una questione in una breve domanda.
Nei fatti, anche la propaganda crea incomprensioni e tende a fuorviare i cittadini, anche per dirigere il voto. Molti referendum sono ancora noti per la loro oscurità: ricordate, per esempio, quello sull’acqua pubblica? Ecco non era propriamente sull’acqua, ma su qualcosa che ci chiama In House.
L’ordinamento conosce diverse tipologie di referendum, abrogativo, costituzionale, propositivo, consultivo. Nel seguente articolo ti spieghiamo in breve cos’è il referendum. Ti elencheremo quante tipologie esistono, anche se molte non sono riconosciute nel nostro ordinamento.
Dopodiché, approfondiremo le due principali ipotesi di referendum ammesse nel nostro ordinamento, cioè abrogativo e costituzionale.
Referendum: tutte le tipologie
Il referendum è un istituto con il quale si chiede all’elettorato di dare risposta ad un quesito o a una proposta.
Esistono diverse tipologie di referendum, quali quelli:
- propositvi: sono finalizzati a proporre una nuova legge. L’esito del referendum vincola il legislatore ad emanare una legge che sia conforme all’opinione espressa dall’elettorato. Non è previsto dal nostro ordinamento, però è presente nell’ordinamento di San Marino e Svizzera;
- costitutivi o di indirizzo: in questo caso si chiede un parere su una legge da emanare, ma il legislatore non è vincolato. Questa tipologia non è espressamente prevista dall’ordinamento italiano, eppure una volta è stato adottato, quando fu necessario decidere sulla trasformazione della CEE in Unione europea. In quella evenienza, infatti, si ricorse a una legge di integrazione costituzionale;
- confermativi: tale referendum serve per chiedere il consenso popolare per fare entrare in vigore una legge o una norma costituzionale;
- deliberativi: servono a decidere su una questione politica, interpellando direttamente la popolazione. Tale fattispecie di referendum è uno strumento di democrazia diretta;
- abrogativi: hanno la funzione di abrogare una norma vigente.
Inoltre, in base al tipo di leggi a cui si riferisce, è possibile distinguere tra referendum:
- ordinario, se riguarda la legislazione ordinaria;
- costituzionale, se riguarda la costituzione
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Referendum abrogativo: cos’è
Il referendum abrogativo è previsto dall’art. 75 della Costituzione. Può essere esercitato su iniziativa di:
- 500.000 elettori;
- 5 Consigli regionali.
Con il referendum abrogativo si propone l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quindi:
- di legge formale, introdotta con procedimento legislativo ordinario;
- di un decreto legge e decreto legislativo delegato.
Il referendum è valido solo se si raggiunge il c.d. quorum, cioè se si raggiunge il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione. In questo caso, il referendum può produrre l’effetto abrogativo. L’art. 75, inoltre, stabilisce anche che sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Quali leggi possono essere abrogate con referendum?
Non tutte le leggi possono essere abrogate con referendum. Per esempio, alcune materie non possono essere modificate con questo istituto, tra cui le leggi:
- tributarie e di bilancio;
- di amnistia e di indulto;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Non possono essere abrogate neanche:
- le disposizioni costituzionali,
- le leggi gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria: queste possono essere abrogate solo mediante il procedimento aggravato dell’art. 138 Cost.
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Referendum abrogativo: come funziona
Il procedimento per indire un referendum abrogativo è assai farraginoso. Nell’intento dei padri costituenti, in realtà, vi era l’esigenza di circoscrivere l’impiego di questo istituto.
In primo luogo, è necessario procedere al deposito presso la cancelleria della Corte Costituzionale di tutti i fogli contenenti le firme e i certificati elettorali dei sottoscrittori. Tale adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto ai fogli.
Non possono essere depositate richieste di referendum abrogativo nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due camere e nei sei mesi successivi alla data di indizione delle elezioni.
Se c’è scioglimento anticipato delle camere, o di una sola di esse, il referendum già indetto si intende sospeso. Inoltre, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno soltanto dal 1º gennaio al 30 settembre.
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I referendum devono essere sottoposti a un duplice controllo di legittimità:
- l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione procede ad un primo controllo al momento del deposito delle firme;
- successivamente, la Corte Costituzionale procede a verificare se il referendum ha ad oggetto una legge che rientra tra quelle escluse dalla disciplina del referendum abrogativo.
Inoltre, la consultazione deve svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Cosa succede se alla data del referendum la legge è stata già abrogata? In questo caso, l’Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni non hanno più corso.
Il referendum produce una normativa che ha forza di legge. Il Parlamento è vincolato all’esito abrogativo, quindi non può reintrodurre la disciplina che è stata abrogata con la consultazione popolare.
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Referendum costituzionale: cos’è
Il referendum costituzionale è una tipologia diversa di referendum rispetto a quello abrogativo. Anche in questo caso devono essere rispettate le condizioni previste dalla Costituzione e dalle relative leggi di attuazione.
Per l’approvazione delle leggi costituzionali, l’art. 138 dispone che potrebbe essere necessaria una consultazione popolare. Ciò accade se, nella seconda deliberazione alle Camere, non è stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei componenti, ma è stata raggiunta solo la maggioranza assoluta.
Il referendum deve essere indetto entro tre mesi dall’annuncio in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, l’istanza deve provenire da:
- 500.000 elettori;
- cinque Consigli regionali;
- un quinto dei membri di ciascuna Camera.
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Iter di approvazione del referendum costituzionale
Anche in questa ipotesi, la richiesta di referendum costituzionale deve essere sottoposta all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. Quest’ultimo deve verificare la conformità dell’istanza alle norme costituzionali e alla legge di attuazione.
A differenza del referendum abrogativo, superato il primo controllo, non segue il controllo della Corte Costituzionale, ma deve essere direttamente sottoposto al Presidente della Repubblica che decide di indire le consultazioni.
Questa tipologia di referendum è definita sospensiva-confermativa, in quanto il suo esito comunque incide sull’entrata in vigore della legge costituzionale. Il referendum deve essere approvato a maggioranza dei voti validi: si calcolano solo i voti favorevoli e quelli contrari validamente espressi. Si escludono dal computo le schede bianche e quelle nulle.
Dopo il voto, il Presidente della Repubblica promulga la legge di rango costituzionale. Successivamente, si procede a pubblicazione su Gazzetta Ufficiale: da questo momento decorre il termine per l’entrata in vigore.
La Costituzione non richiede alcun quorum per il referendum costituzionale, a differenza di quanto accade per il referendum abrogativo. La validità della consultazione, quindi, non è subordinata alla partecipazione popolare. Il Presidente della Repubblica può però eventualmente rinviare la legge costituzionale, anche se approvata con referendum, alle Camere.
Il rinvio presidenziale, in questo caso, è espressamente previsto all’art. 74. Nello specifico, tale facoltà è applicabile per i vizi di legittimità costituzionale, quindi opera anche nel caso in esame.
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Referendum costituzionale: esempi
Ricordiamo ora qualche caso di referendum Costituzionale. Per esempio, nel 2016 c’è stato un referendum, sostenuto dal Governo del momento, che si tenne il 4 dicembre. Aveva per oggetto la c.d. riforma costituzionale Renzi-Boschi, che intendeva modificare sotto diversi aspetti la seconda parte della Costituzione.
La consultazione vide un’affluenza alle urne del 65% degli elettori residenti in Italia e all’estero. La riforma era stata approvata alle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi. È stato il terzo referendum costituzionale della storia, dopo quello del 2001 e quello del 2006.
Aveva principalmente i seguenti obiettivi:
- di superare il bicameralismo paritario;
- la riduzione del numero dei parlamentari;
- il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni;
- la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.
Altro referendum costituzionale c’è stato nel 2020: il testo della legge prevedeva il taglio dei componenti delle camere del 36,5%. A seguito della sua approvazione, infatti, i membri delle Camere sono mutati come segue:
- da 630 a 400 seggi alla Camera dei deputati;
- da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.
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Referendum – Domande frequenti
Il referendum abrogativo consente di abrogare una legge o un atto avente forza di legge anche solo parzialmente, se c’è istanza di 500 mila elettori o di cinque consigli regionali.
Non tutte le leggi possono essere abrogate con referendum. Per esempio, alcune materie non possono essere modificate con questo istituto, tra cui le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Il referendum costituzionale è una tipologia diversa di referendum rispetto a quello abrogativo. In questo caso, si procede a referendum se la legge è stata approvata dalle camere con maggioranza assoluta e non con maggioranza di due terzi.
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