Comitato: cos’è, caratteristiche, scopo e responsabilità
Il comitato è una fondazione di fatto. Perché è costituito? In quale modo? È costoso? Chi è responsabile per le obbligazioni assunte dal comitato? Scopri nel seguente articolo tutto ciò che devi sapere sul comitato.
- Il comitato è un soggetto giuridico non dotato di personalità giuridica: ciò incide sulla responsabilità del comitato stesso.
- È considerato una sorta di fondazione di fatto: ha, infatti, caratteristiche affini alla fondazione.
- Gli atti essenziali per costituire il comitato sono: atto costitutivo, programma e statuto.
Il comitato è una di quelle figure poco conosciute ai più. Se ne sente spesso parlare, ma non si ha precisa consapevolezza di cosa si tratti. Tra gli enti più conosciuti, infatti, vi sono le associazioni e le fondazioni, sebbene il comitato si distingua nettamente da esse.
In questo articolo ti spiegheremo che cos’è il comitato e a cosa serve. In particolare, ci soffermeremo su quali siano gli elementi essenziali per la sua costituzione. Inoltre, ti indicheremo anche alcune nozioni essenziali per comprenderne il funzionamento, come quelle di soggettività e personalità giuridica.
Infine, tratteremo anche della responsabilità per le obbligazioni assunte dal Comitato, chi ne risponde e cosa cambia a seconda che sia dotato o meno di personalità.
- Che cos’è il comitato?
- Comitato: natura giuridica
- Comitato: chi sono i promotori
- Comitato: cosa sono le oblazioni
- Chi sono gli organizzatori del comitato
- Comitato e riconoscimento della personalità giuridica
- Responsabilità e comitato
- Come si costituisce un comitato?
- Quanto costa costituire un comitato?
- Quanto dura un comitato?
Che cos’è il comitato?
Secondo la nozione giuridica desumibile dalle norme del Codice Civile, il comitato è il gruppo di persone che persegue uno scopo di pubblico interesse, reperendo i mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione attraverso la promozione di una pubblica sottoscrizione.
Gli elementi considerati necessari per delineare la figura sono rinvenuti, in primo luogo, nel modo di formazione del patrimonio. Questo non è conferito dai soci, come nel caso delle associazioni, ma proviene da terzi. Quindi un vincolo di destinazione grava sui fondi raccolti per pubblica sottoscrizione. Il predetto vincolo è analogo a quello che grava sul patrimonio di una fondazione.
Inoltre, anche lo scopo perseguito è particolare. Il comitato, infatti, persegue uno scopo altruistico, come si evince dall’art. 39 c.c. che prevede un elenco a titolo esemplificativo, ossia dispone che i comitati possano essere:
- di soccorso;
- di beneficenza;
- di promozione di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre festeggiamenti e simili.
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Comitato: natura giuridica
Per quanto riguarda la natura giuridica del comitato, questa è molto controversa. Secondo alcuni, è una sorta di associazione. Per altri, anche in considerazione del ruolo del fondo raccolto, sarebbe assimilabile ad una fondazione. Altri ancora qualificano il comitato come una combinazione di entrambe le figure, associativa e istituzionale.
In realtà, il comitato presenta tratti originali e personali e si caratterizza per fisionomia complessa. Ciò su cui è concorde la dottrina e la, pur scarna, giurisprudenza, è invece il riconoscimento della soggettività giuridica dei comitati, considerati quali autonomi centri di imputazione di singole situazioni giuridiche soggettive attive e passive.
La peculiarità del comitato deriva anche dalle fasi in cui è possibile scomporlo:
- la fase iniziale, in cui i componenti del comitato annunciano al pubblico il loro programma ed invitano ad effettuare offerte di denaro o di altri beni;
- la fase successiva, in cui le offerte raccolte presso il pubblico sono destinate allo scopo annunciato.
Comitato: chi sono i promotori
I promotori sono coloro che la norma civilistica, l’art. 41 c.c., designa come i componenti del comitato, ossia le parti dell’originario contratto associativo. Il contratto di comitato e il programma sono atti giuridicamente distinti. Il programma, infatti, è diretto al pubblico ai fini della comunicazione dello scopo che si vuole realizzare.
I promotori, a differenza dei membri dell’associazione non riconosciuta, sono tutti indistintamente responsabili, personalmente e solidalmente, delle obbligazioni assunte, tanto di fonte contrattuale quanto di fonte extracontrattuale, come più volte sostenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
La responsabilità dei promotori deve tuttavia essere circoscritta ai debiti contratti nella fase di raccolta dei fondi. Successivamente, invece, per:
- la conservazione dei fondi;
- l’attuazione del vincolo di destinazione.
Sono responsabili i soli organizzatori.
Comitato: cosa sono le oblazioni
Le offerte raccolte presso il pubblico prendono un nome specifico, cioè si definiscono oblazioni. L’atto di oblazione rientra nel genere degli atti di liberalità, pur tuttavia con delle proprie peculiarità.
La disciplina del comitato fa eccezione al principio generale in materia di atti di liberalità secondo il quale la semplice promessa a donare non è vincolante fin quando non è eseguita. L’art. 41 c.c., infatti, stabilisce che la promessa è vincolante per i sottoscrittori.
La ragione della norma va ricercata nella particolare natura dell’atto di oblazione, che è atto di liberalità, ma destinato a uno scopo di pubblica utilità. Ciò comporta pure che, se il denaro è usato diversamente dagli scopi per cui è fondato il comitato, gli organizzatori possono anche essere sottoposti a responsabilità.
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Chi sono gli organizzatori del comitato
Gli organizzatori sono gli stessi promotori o altre persone esterne al comitato che si occupano di:
- gestire i fondi raccolti;
- provvedere alla conservazione dei fondi;
- destinare i fondi alla realizzazione dello scopo.
La gestione dei fondi è doverosa, proprio perché gli organizzatori sono responsabili per la gestione, conservazione e destinazione dei fondi.
Il vincolo di destinazione che grava sui fondi raccolti per il comitato, è molto simile a quello che grava sulle fondazioni. Quindi, l’art. 42 c.c., norma posta a chiusura della disciplina dei comitati, stabilisce la possibilità di modificare la destinazione originaria quando:
- i fondi diventano insufficienti per realizzare lo scopo;
- lo scopo diventa impossibile, cioè non è più attuabile, dopo che sono stati raccolti i fondi.
Lo scopo, però, può essere modificato solo tramite atto dell‘autorità governativa, non dei promotori o organizzatori. Infatti, accade qualcosa di molto simile a ciò che succede per la fondazione: il vincolo di destinazione non è disponibile per i fondatori e per gli amministratori.
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Comitato e riconoscimento della personalità giuridica
Il comitato è un soggetto che non è dotato di personalità giuridica, perché non si procede al suo riconoscimento. Cosa succede allora in caso di riconoscimento? In questa ipotesi, secondo l’orientamento prevalente, il comitato si trasforma in una fondazione.
Infatti, proprio in base a questa affermazione, si dice pure che il comitato sia una fondazione di fatto, su cui si è molto discusso. Il Codice Civile, d’altra parte, prevede questa possibilità espressamente solo le associazioni non riconosciute. Tuttavia, secondo un orientamento, che valorizza le affinità tra comitati e fondazioni, il comitato costituisce un caso di fondazione non riconosciuto.
In breve, il comitato può essere considerato alla stregua di un vincolo di destinazione, connotato per la soggettività giuridica. Il soggetto giuridico è una persona o ente che è titolare di interessi tutelabili in giudizio. Si distingue, invece, dalla personalità giuridica, che è una caratteristica innata delle persone fisiche, acquisita dagli enti mediante riconoscimento, cioè apposita procedura che implica il controllo dell’autorità governativa.
Essa indica l’attitudine del soggetto ad essere responsabile delle obbligazioni assunte in suo favore. Quindi, l’ente dotato di responsabilità risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni.
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Responsabilità e comitato
La responsabilità del comitato, come si evince dal precedente paragrafo, dipende dal fatto che abbia o meno ottenuto la personalità giuridica mediante riconoscimento.
Quindi, possiamo affermare che:
- se non è dotato di personalità giuridica, coloro che hanno concluso il contratto da cui sorge l’obbligazione, rispondono personalmente e solidalmente con il proprio patrimonio. I sottoscrittori sono solo tenuti all’oblazione;
- se, invece, il comitato è dotato di personalità giuridica, le obbligazioni sono adempiute mediante fondo del comitato.
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Come si costituisce un comitato?
Gli elementi essenziali per costituire un comitato sono:
- la denominazione di comitato;
- la durata rapportata allo scopo;
- la pubblica sottoscrizione;
- lo scopo altruistico.
Gli atti principali sono:
- il programma che secondo un orientamento è una promessa unilaterale. Per altri è invece una proposta contrattuale, una sorta di offerta al pubblico;
- l’atto costitutivo, che è un contratto associativo plurilaterale;
- lo statuto che, invece, regola l’attività del comitato.
Al fine di costituire il comitato, è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- atto costitutivo e statuto;
- modello per la richiesta del Codice fiscale (modello AA5/6 per codice fiscale);
- modello per la richiesta di registrazione (modello 69);.
La richiesta del Codice fiscale non è obbligatoria, ma risulta necessaria nel caso in cui si compiano atti giuridici, per esempio al fine di concludere un contratto di locazione dell’immobile da destinare a sede dell’associazione.
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Quanto costa costituire un comitato?
Costituire un comitato non è particolarmente costoso. Infatti, è sufficiente pagare alcuni adempimenti necessari.
Si tratta di:
- imposta di registro, per un valore di 200 euro, che dovrai pagare con modello F23;
- imposta di bollo, da applicare all’atto costitutivo e statuto, che costa 16 euro per ogni quattro pagine o 100 righe;
- onorario del commercialista, per la consulenza e l’adempimento agli oneri citati.
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Quanto dura un comitato?
La durata del comitato dipende dallo scopo per il quale è stato costituito. Dunque,
- se è costituito per far fronte ad uno specifico evento, come un evento naturale, per esempio un terremoto, ha durata breve, circoscritta dall’emergenza;
- se, invece, è costituito per altri scopi, come organizzare una manifestazione, la durata è circoscritta da questa attività, quindi è maggiore.
Le cause estintive del comitato sono disciplinate dall’art. 42 c.c. e sono le seguenti:
- insufficienza dei fondi raccolti al perseguimento dello scopo;
- inattuabilità dello scopo;
- avvenuto raggiungimento dello scopo.
Comitato – Domande frequenti
Il comitato è, in sostanza, un fondo dotato di soggettività, finalizzato a perseguire uno scopo di interesse generale.
Costituire un comitato non è costoso, devono essere pagate alcune imposte, come quella di registro, di 200 euro, e l’imposta di bollo, 16 euro ogni 4 pagine o 100 parole, e l’onorario del commercialista.
Il comitato si estingue per insufficienza dei fondi raccolti, inattuabilità dello scopo, conseguimento dello scopo.
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