Riesame e appello sono la stessa cosa?
Cosa sono il riesame e l'appello, quali sono i casi nei quali si può impugnare un'ordinanza con la prima procedura e quali con la seconda, dove si presentano e quali sono i termini da rispettare.
- Riesame e appello (artt. 309 e 310 c.p.p.) servono a impugnare le ordinanze sulle misure cautelari personali, ma non sono intercambiabili.
- Per entrambi il termine è di 10 giorni e decide il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello, il cosiddetto tribunale del riesame.
- Contro la decisione del tribunale si può proporre ricorso per cassazione entro altri 10 giorni (art. 311 c.p.p.).
Riesame e appello sono i due rimedi con cui chi è sottoposto a una misura cautelare chiede a un altro giudice di controllare l’ordinanza che limita la sua libertà. Li disciplinano gli articoli 309 e 310 del Codice di procedura penale, con tempi molto stretti. Il riesame riguarda di solito chi viene arrestato durante le indagini e riceve l’ordinanza del GIP. L’appello entra in gioco in altri casi: per esempio quando il giudice respinge la richiesta di revocare gli arresti domiciliari o sospende un dipendente pubblico dal servizio. Esaminiamo più nel dettaglio le differenze esistenti.
Qual è la differenza tra riesame e appello
Riesame e appello sono entrambi mezzi di impugnazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, ma hanno un campo di applicazione diverso in quanto:
- il riesame (art. 309 c.p.p.) riguarda solo le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, come la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari o l’obbligo di firma;
- l’appello (art. 310 c.p.p.) riguarda tutte le altre ordinanze in materia di misure cautelari personali, quindi i casi in cui il riesame non è previsto.
I due rimedi non si sovrappongono: un’ordinanza che può essere sottoposta a riesame non si impugna con l’appello. Cambia anche il potere del giudice poiché con il riesame il tribunale riesamina l’ordinanza anche nel merito e non è vincolato ai motivi della difesa; con l’appello, invece, decide solo sui punti contestati nei motivi.
Il riesame esiste anche per le misure cautelari reali, cioè i sequestri, ma con una disciplina a parte, contenuta nell’art. 324 c.p.p., che si intitola proprio “Procedimento di riesame”.
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Chi può richiedere il riesame?
Il riesame è lo strumento più rapido per far valutare di nuovo una misura che incide sulla libertà personale. La legge fissa termini brevissimi, sia per chi presenta la richiesta, sia per il tribunale che deve decidere.
La richiesta di riesame spetta all’imputato (o all’indagato, se il procedimento è ancora nella fase delle indagini) e al suo difensore. Il pubblico ministero non può chiedere il riesame: se non è d’accordo con la decisione del GIP, può solo proporre appello.
Il riesame non è ammesso quando la misura coercitiva è stata disposta dal tribunale a seguito di appello del pubblico ministero: in quel caso la strada percorribile è il ricorso per cassazione.
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Quali sono i termini per presentare la richiesta?
La richiesta di riesame va presentata entro 10 giorni. Il termine decorre da momenti diversi, ovvero per:
- l’imputato, dall’esecuzione o dalla notificazione dell’ordinanza;
- il difensore, dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza;
- l’imputato latitante, dalla notificazione eseguita secondo l’art. 165 c.p.p., salvo che, se la misura viene poi eseguita, provi di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
Se il pubblico ministero ha disposto il differimento del colloquio con il difensore (art. 104 c.p.p.), quei giorni non si contano nel termine.
Dove e come presentare la richiesta
La richiesta si deposita nella cancelleria del tribunale del riesame, cioè il tribunale del luogo in cui ha sede la corte d’appello (o la sua sezione distaccata) nel cui distretto si trova il giudice che ha emesso l’ordinanza. Decide il tribunale in composizione collegiale, quindi tre giudici.
In pratica:
- il difensore deposita l’atto per via telematica, mentre l’imputato può anche depositarlo personalmente in cancelleria. La riforma ha abrogato l’art. 583 c.p.p.: non è più possibile spedire l’impugnazione con raccomandata o telegramma;
- chi è detenuto può presentare la richiesta tramite il direttore dell’istituto, come prevede l’art. 123 c.p.p. Già nella richiesta l’imputato può indicare i motivi e chiedere di comparire personalmente all’udienza.
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Come si svolge il procedimento davanti al tribunale del riesame?
Ricevuta la richiesta, il presidente del tribunale avvisa l’autorità giudiziaria procedente. Questa deve trasmettere gli atti entro il giorno successivo e comunque non oltre il quinto giorno, insieme agli elementi sopravvenuti a favore dell’indagato.
L’udienza si svolge in camera di consiglio, cioè senza pubblico. L’avviso della data va comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e al difensore almeno tre giorni prima. Fino all’udienza gli atti restano in cancelleria e il difensore può esaminarli ed estrarne copia. Chi ha proposto la richiesta può presentare anche nuovi motivi davanti al tribunale, prima che inizi la discussione.
Se ci sono giustificati motivi, l’imputato può chiedere personalmente, entro due giorni dalla notifica dell’avviso, il rinvio dell’udienza da 5 a 10 giorni. In questo caso, si allungano nella stessa misura anche i termini per la decisione e per il deposito dell’ordinanza.
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Quale può essere l’esito di un riesame?
Il tribunale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. Se la richiesta è ammissibile, può:
- confermare l’ordinanza, anche per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice;
- annullare l’ordinanza;
- riformarla, cioè modificarla, ma solo in senso favorevole all’imputato.
Può inoltre annullare o riformare l’ordinanza anche per motivi diversi da quelli indicati dalla difesa. Dal 2015 (legge n. 47/2015) deve annullarla se la motivazione manca o non contiene un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi portati dalla difesa. Il riesame non può mai portare a una misura più grave di quella già applicata.
La motivazione va depositata entro 30 giorni dalla decisione, ma il termine può arrivare a 45 giorni se la stesura è particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. Questi termini sono rigidi: se gli atti non arrivano in tempo, o se la decisione o il deposito tardano, l’ordinanza perde efficacia e una nuova misura si può disporre solo per eccezionali esigenze cautelari motivate in modo specifico.
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Come funziona l’appello cautelare
L’appello cautelare è il rimedio “residuale”: copre tutte le ordinanze sulle misure cautelari personali per cui non è previsto il riesame. Possono proporlo l’imputato, il suo difensore e il pubblico ministero.
Rientrano nell’appello, per esempio, le ordinanze che:
- applicano una misura interdittiva, come la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 c.p.p.) o di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.);
- respingono la richiesta di revoca o sostituzione di una misura già in corso (art. 299 c.p.p.);
- respingono, in tutto o in parte, la richiesta di misura avanzata dal pubblico ministero.
A differenza del riesame, l’appello va proposto indicando subito i motivi, a pena di inammissibilità. I motivi delimitano il perimetro della decisione: il tribunale esamina solo i punti dell’ordinanza contestati.
Come funziona la procedura di appello
Per l’appello valgono gli stessi termini e le stesse forme del riesame: 10 giorni, deposito nella cancelleria del tribunale del capoluogo del distretto, che decide in composizione collegiale. L’autorità giudiziaria procedente deve trasmettere l’ordinanza appellata e gli atti entro il giorno successivo all’avviso. Gli atti restano in cancelleria fino all’udienza, con facoltà per il difensore di consultarli e farne copia.
Praticamente:
- il tribunale decide in camera di consiglio entro 20 giorni dalla ricezione degli atti;
- l’ordinanza va depositata entro 30 giorni dalla decisione, prorogabili fino a 45 nei casi complessi;
- il tribunale può dichiarare inammissibile l’appello, accoglierlo o rigettarlo. L’art. 310 c.p.p. non richiama la regola sulla perdita di efficacia prevista per il riesame.
Una regola speciale riguarda l’appello del pubblico ministero: se il tribunale lo accoglie e dispone una misura cautelare, l’esecuzione resta sospesa fino a quando la decisione non diventa definitiva (art. 310, comma 3, c.p.p.).
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Cosa succede dopo il riesame o l’appello: il ricorso per cassazione
Contro le decisioni del tribunale del riesame e dell’appello si può proporre ricorso per cassazione, regolato dall’art. 311 c.p.p. Tale ricorso può essere presentato da imputato, difensore e pubblico ministero, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Si deposita nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione.
La Corte di cassazione non rivaluta i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la tenuta della motivazione. Decide entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. Se annulla con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il giudice del rinvio ha 10 giorni per decidere e 30 per depositare l’ordinanza. In caso contrario, la misura perde efficacia.
Esiste anche il ricorso per saltum: l’imputato e il difensore possono saltare il riesame e rivolgersi direttamente alla Cassazione, ma solo per violazione di legge. In questa ipotesi, la richiesta di riesame diventa inammissibile.
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Riesame e appello – Domande frequenti
Nella cancelleria del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello in cui si trova il giudice che ha emesso l’ordinanza. Il difensore la deposita per via telematica.
10 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione dell’ordinanza per l’imputato. Per il difensore, 10 giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito.
Lo stesso tribunale del riesame, in composizione collegiale. Decide entro 20 giorni dalla ricezione degli atti e solo sui motivi indicati nell’appello.
Riferimenti normativi
- artt. 104, 123, 165 c.p.p.;
- artt. 288, 289, 299 c.p.p.;
- artt. 309, 310, 311 c.p.p.;
- art. 324 c.p.p.;
- artt. 582, 583 c.p.p.;
- art. 11 L. 16 aprile 2015, n. 47;
- d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
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