RITA: cos’è la rendita integrativa temporanea anticipata
Cosa succede se un lavoratore perde il lavoro pochi anni prima della pensione? Una possibile soluzione a questa eventualità è rappresentata dalla RITA: vediamo di cosa si tratta e perché potrebbe essere molto utile.
Il tema pensioni è uno dei più spinosi da trattare, soprattutto quando si pensa alle possibili alternative al sistema alla base del trattamento pensionistico, per il quale chi lavora oggi sta pagando le pensioni agli attuali pensionati.
Cosa succederà quando il numero di pensionati avrà superato quello dei lavoratori? Quali sono i possibili scenari che si prospettano per i giovani? Rischiano di restare davvero senza pensione?
Data la complessità dell’argomento, abbiamo scelto di parlare di una forma particolare di pensione integrativa, ovvero che si aggiunge alla pensione statale: si tratta della RITA, acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.
RITA: cosa significa
La rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) è una particolare tipologia di pensione integrativa che permette di ottenere la pensione in anticipo in presenza di determinate condizioni.
In pratica, sarà possibile ricevere un anticipo della pensione prima di aver maturato i requisiti necessari nei casi in cui si dovesse perdere il lavoro. La RITA si rivolge, dunque, a coloro i quali hanno la sfortuna di perdere il lavoro pochi anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Ci si riferisce, dunque, a soggetti che potrebbero non essere facilitati nel reinserimento sul mercato del lavoro, ma che hanno bisogno di una fonte di sostentamento negli anni che precedono il momento effettivo della pensione.
Questa forma di pensione integrativa va dunque incontro all’incertezza di riuscire a mantenere un lavoro fino al momento della pensione e al continuo innalzamento dell’età pensionabile.
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RITA: requisiti
Sulla base di quanto appena detto, per poter richiedere la pensione RITA ci si dovrà trovare nella situazione di non avere più un’entrata lavorativa.
In aggiunta:
- si dovranno avere 20 anni di contributi versati all’INPS o alla propria cassa personale di riferimento;
- si raggiungerà l’età prevista per la pensione di vecchiaia – ovvero 67 anni – nei 5 anni successivi alla conclusione dell’attività lavorativa;
- si dovrà avere una forma di previdenza complementare attiva, quindi anche un fondo pensione, da almeno 5 anni.
La RITA potrà essere inoltre richiesta anche dai lavoratori disoccupati da non più di 24 mesi, per i quali la pensione di vecchiaia è prevista tra 10 anni.
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RITA: calcolo e tassazione
La rendita integrativa temporanea anticipata si può calcolare:
- sul totale del capitale accumulato;
- su una parte dello stesso.
La quota da erogare viene separata dall’importo che è stato maturato fino a quel momento e si riceve in rate trimestrali. Chi attiva la RITA attinge alla propria pensione integrativa, che sarà dunque inferiore nel momento in cui si raggiungeranno i requisiti effettivi per andare in pensione.
La RITA viene tassata con aliquota minima IRPEF pari al 23%, oppure con imposta sostitutiva di importo pari al 15%, nel caso in cui si rientrasse nel regime agevolato di tipo forfettario.
Tali aliquote si riducono dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al sistema pensionistico a partire dal quindicesimo anno, con un’aliquota minima raggiungibile del 9%.
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RITA: come fare domanda
La richiesta della RITA dovrà essere inoltrata al fondo pensione di riferimento. Solitamente, è prevista la compilazione di un modulo, nel quale si dovranno indicare:
- l’importo della pensione integrativa che si vuole trasformare in RITA;
- l’IBAN sul quale si riceverà la prestazione ogni 3 mesi.
Si dovranno allegare la copia del proprio documento di identità e una certificazione della quale si attesti il possesso del requisito contributivo di 20 anni, nel caso in cui si richieda la RITA nei 5 anni che precedono la pensione di vecchiaia.
In alternativa, per accedere alla RITA da disoccupati, si dovrà presentare un’attestazione che dimostrati uno stato di disoccupazione di almeno 24 mesi, nei 10 anni antecedenti ai requisiti della pensione di vecchiaia.
La RITA potrà eventualmente essere revocata sia nel caso in cui si aprisse un nuovo fondo pensione integrativo sia in quello in cui il beneficiario ne facesse specifica richiesta.
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