Simulazione assoluta: di cosa si tratta, esempio, effetti
La simulazione assoluta realizza un'apparenza giuridica: si finge l'esistenza di un contratto tra le parti, in realtà, non voluto. Che effetti produce tra le parti? E verso i terzi? Scoprilo nella nostra guida.
- La simulazione assoluta è una forma di simulazione contrattuale prevista e disciplinata dagli articoli 1414, e seguenti del codice civile.
- Si ha simulazione assoluta quando le parti pongono in essere un contratto al solo scopo di creare una situazione giuridica apparente nei confronti dei terzi, ma in realtà non vogliono che si producano tra di loro gli effetti di nessun negozio giuridico.
- I soggetti lesi dalla simulazione possono far valere la simulazione mediante un’azione apposita, che è in sostanza un’azione di accertamento dell’apparenza.
La simulazione assoluta è un’ipotesi di apparenza totale, cioè quando due parti fingono che tra di loro intercorra un contratto che, nella sostanza, non è voluto. In altri casi, invece, la simulazione è relativa, cioè ricade solo su un elemento del contratto.
Questo istituto è più frequente e impiegato di quanto si immagini. Basti pensare, ad esempio, al cosiddetto patto occulto di maggiorazione del canone, nel quale le parti di un contratto di locazione concludono un contratto dove il canone convenuto è fittizio.
Le parti procederanno poi a concludere un contratto diverso, avente ad oggetto un canone maggiorato. Il locatario, però, procede a registrare il primo contratto con il relativo canone per ottenere un risparmio nel pagamento delle imposte.
Molto spesso, poi, le parti ricorrono ad un’interposizione fittizia, cioè nel contratto compare una parte diversa da quella che è formalmente presente. Anche in questo caso, tale pratica serve ad ottenere un risparmio di imposta.
Tuttavia, possono essere diversi i motivi interni che inducono a stipulare un negozio simulato. In ogni caso, i motivi non sono rilevanti, anzi sono destinati a rimanere segreti tra le parti, non rappresentando un requisito della simulazione.
Nel seguente articolo, tratteremo, in particolare, la simulazione assoluta, gli effetti che la simulazione realizza tra le parti e le relative conseguenze giuridiche.
Che cos’è la simulazione?
La figura della simulazione identifica un accordo con cui le parti, appunto, rendono deliberatamente dichiarazioni difformi da quella che è la realtà effettiva e dal proprio volere.
I motivi per cui le parti possono decidere di procedere in tal senso sono molteplici. Non necessariamente le parti devono perseguire dei motivi illeciti, per esempio, per sottrarsi ad azioni esecutive o per dissimulare una donazione per prevenire l’azione di riduzione.
In alcuni casi, le ragioni dietro una simulazione possono anche essere legate ad esigenze di riservatezza dell’atto stesso.
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Differenza tra simulazione assoluta e relativa
La simulazione crea una realtà giuridica fittizia, a cui, però, il legislatore ricollega degli effetti. In genere, si distingue tra simulazione assoluta e relativa:
- simulazione assoluta: si ha quando le parti pongono in essere un negozio, ma non sono intenzionate a concludere alcun contratto;
- simulazione relativa: si verifica quando le parti simulano un elemento del contratto, pongono, quindi, in essere un negozio diverso da quello voluto; per esempio, vogliono realizzare una donazione, ma simulano una compravendita.
Tipologie di simulazione: parziale e totale
Un’ulteriore distinzione esiste tra simulazione totale e parziale:
- la simulazione è totale quando il negozio è simulato per intero, come nell’esempio fatto della donazione e compravendita;
- è invece parziale quando è simulato solo un elemento del contratto, per esempio una delle parti, la data oppure il prezzo. Si pensi ad un caso disciplinato dalla legge, ossia il già citato patto occulto sui canoni di locazione. In questo caso, le parti concordano un contratto di locazione con un determinato canone, che viene poi trascritto. Tra le parti vi è poi un accordo dissimulato che prevede un canone maggiorato.
Simulazione soggettiva e oggettiva
Talvolta, si distingue anche tra:
- simulazione soggettiva, quando l’elemento oggetto di simulazione riguarda le parti. In questo caso, la simulazione prende il nome di interposizione di persona;
- simulazione oggettiva, quando la simulazione riguarda un elemento oggettivo del regolamento contrattuale.
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Elementi essenziali della simulazione
La simulazione si connota per quattro elementi:
- il negozio simulato, cioè il negozio che appare all’esterno;
- il negozio dissimulato, cioè quello realmente voluto;
- l’accordo simulatorio o la volontà di simulare;
- una controdichiarazione eventuale.
Il negozio simulato è quello esterno, cioè quello che per i terzi produce effetti. Questo contratto, come si vedrà di seguito, è nullo tra le parti. Mentre, il negozio dissumulato è quello reale, che le parti realmente vogliono. Il negozio dissumulato è quello che produce effetti, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Tale dato normativo è abbastanza incerto, in quanto non si comprende chiaramente quali requisiti di forma e sostanza il contratto debba possedere.
L’accordo simulatorio è l’intesa tra le parti, con cui stabiliscono di realizzare un’apparenza, con il contratto, diversa dalla realtà. L’accordo non va confuso con il negozio dissimulato. Tra accordo e negozio dissimulato ricorre lo stesso rapporto che viene identificato all’art. 1321 tra contratto e accordo. L’accordo è elemento necessario al fine di integrare un contratto, ma ne costituisce un antecedente logico distinto.
La controdichiarazione, poi, si distingue sia dal negozio dissumulato sia dall’accordo simulatorio. È una dichiarazione di scienza, in cui le parti danno atto della simulazione. Questa dichiarazione ha solo valore probatorio.
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Effetti della simulazione assoluta
La simulazione produce i seguenti effetti tra le parti e rispetto ai terzi:
- tra le parti, ha effetto il negozio simulato;
- rispetto ai terzi, vale il negozio simulato, perché prevale l’apparenza sulla realtà;
- tuttavia se i terzi sono pregiudicati dalla simulazione, possono far valere la simulazione;
- se sorge un conflitto tra terzi interessati a far valere il contratto simulato e terzi interessati a far valere il contratto dissimulato; in tal caso, la legge risolve il conflitto, all’articolo 1416 cc.
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Effetti della simulazione assoluta tra le parti
Quali sono gli effetti della simulazione assoluta tra le parti del contratto simulato? Proprio in quanto il negozio posto in essere non è voluto, esso non produce effetti giuridici tra le parti. La norma contenuta nell’art. 1414, comma 1 c.c. prevede, infatti, che il contratto simulato non produca effetto tra le parti.
Ciò in considerazione della carenza di un elemento essenziale per considerare valido il regolamento contrattuale, rappresentato dalla volontà produttiva di effetti di coloro che lo hanno posto in essere, ai sensi dell’art. 1325 c.c.
La mancanza di volontà degli effetti del contratto impedisce a quest’ultimo di essere considerato valido, per mancanza di un requisito necessario del contratto, previsto dall’art. 1325 c.c. Secondo altro orientamento, invece, sarebbe nullo per difetto di causa.
La questione appare assai complessa, perché alla dottrina sembra una nullità tendenzialmente anomala. Il negozio simulato, infatti, sempre in sé completo di ogni elemento, anche la volontà. Infatti, le parti, in sostanza, vogliono un negozio, ma in conseguenza dell’accordo simulatorio, il negozio non produce alcun effetto.
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Effetti della simulazione assoluta rispetto ai terzi
Quali sono gli effetti della simulazione assoluta nei confronti dei terzi? Il legislatore sancisce la inopponibilità del negozio simulato ai terzi in buona fede che vi abbiano fatto affidamento: i terzi sono soggetti estranei all’accordo simulatorio intervenuto solo tra le parti del contratto simulato, i quali vedono la situazione giuridica esterna per come viene loro fatta apparire.
Ciò significa che, se un terzo abbia acquistato diritti dal simulato acquirente, quindi sia un avente causa del titolare apparente, la simulazione non può essere a lui opposta in quanto non poteva sapere, usando l’ordinaria diligenza, che il soggetto da cui ha acquistato il diritto ne era titolare solo in modo simulato.
l legislatore, nel disporre la inopponibilità della simulazione ai terzi in buona fede, accorda rilevanza all’incolpevole affidamento che i terzi abbiano riposto nella situazione giuridica apparente senza che avessero avuto la possibilità di accorgersi, usando l’ordinaria diligenza, della finzione posta in essere.
La norma, però, fa salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. Ciò significa che, nel caso di atti soggetti a trascrizione, se il simulato alienante (o il suo creditore o il suo avente causa) abbia trascritto la domanda diretta ad accertare la simulazione prima della trascrizione dell’acquisto del terzo in buona fede, la simulazione è a quest’ultimo opponibile.
In questo caso, infatti, il terzo avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza – mediante la verifica dei pubblici registri immobiliari – l’esistenza della simulazione.
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Gli effetti verso i terzi in sintesi
In sintesi, possiamo affermare che gli effetti della simulazione verso i terzi, sia essa assoluta sia relativa, sono i seguenti:
- terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente, cioè dal simulato acquirente, non possono essere pregiudicati dalla simulazione. Quindi, rispetto a questi, opera il contratto simulato, dunque, l’apparenza giuridica;
- se i terzi hanno acquistato in buona fede dal simulato alienante, possono far valere la simulazione. La simulazione non può essere opposta al terzo in buona fede. Quindi, nei loro confronti, vale la realtà e non l’apparenza;
- nel conflitto tra terzi che hanno acquistato diritti dal simulato acquirente e terzi che hanno acquistato dal simulato alienante, il conflitto è risolto in favore dei primi. In questo caso, torna ad essere operativa l’apparenza, al fine di evitare che la simulazione pregiudichi la certezza dei rapporti giuridici, quindi, la circolazione dei beni. Tuttavia, se la simulazione è trascritta prima dell’acquisto, in questo caso vale la regola della priorità della trascrizione.
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Simulazione e azione di accertamento
La simulazione può essere “svelata” mediante azione di accertamento. L’azione è imprescrittibile se ha ad oggetto la simulazione assoluta. Lo scopo di tale azione è quella di accertare che il negozio non è stato stipulato dalle parti.
Quindi, con l’azione di simulazione si va a verificare che la realtà giuridica non ha mai subito delle modifiche o alterazioni o trasformazioni.
La prova della simulazione può essere resa con ogni mezzo. Con ciò si intende che si può ricorrere a documenti, come la citata controdichiarazione, o a testimonianze. Tuttavia, l’onere della prova soggiace ai limiti degli articoli 2721 e ss. se proposta dalle parti. Se la prova è volta a far valere l’illiceità del negozio, è ammessa senza limiti tra le parti.
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Simulazione assoluta – Domande frequenti
Nella simulazione assoluta la parti si accordano affinché il contratto stipulato non produca effetti.
A differenza della simulazione assoluta, in quella relativa le parti pongono in essere un contratto diverso rispetto a quello che vorrebbero in realtà stipulare.
Il legislatore prevede un’azione di accertamento per verificare la simulazione, al fine di togliere effetti alla stessa tra le parti. Eventualmente, però, la simulazione produce effetti nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti in buona
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