Risarcimento danni da malasanità: diffida con messa in mora e altre strade alternative alla causa
Prima di avviare una causa in Tribunale, è possibile tentare alcune strade meno costose per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da errore medico. Quali sono e come funzionano.
- Per tutti i casi di malasanità, è possibile richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- Per ottenere il risarcimento danni da errore medico, prima di rivolgersi al giudice, è possibile servirsi di strumenti più celeri e meno costosi, cioè la richiesta bonaria di risarcimento e la diffida con messa in mora.
- Vi sono poi altre strade alternative alla causa ordinaria, come la Consulenza Tecnica Preventiva.
Chi è vittima di un errore medico ha diritto al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli biologici, morali e patrimoniali, a condizione che venga provato il nesso causale tra la condotta (colpa medica) e il danno.
Il danno da errore medico può derivare, per esempio, da diagnosi sbagliate o tardive, errata somministrazione di farmaci, infezioni ospedaliere e negligenza nel monitoraggio del paziente. Il risarcimento può essere richiesto sia alla struttura ospedaliera, sia al medico responsabile.
Quando si verificano episodi di malasanità, prima di adire l’autorità giudiziaria è possibile ottenere il risarcimento attraverso altri strumenti meno onerosi di una causa in Tribunale.
Si tratta:
- della richiesta bonaria di risarcimento danni;
- della diffida con messa in mora dell’assicurazione.
Se sei vittima di un errore medico, ti invito a leggere questo articolo, nel quale ti spiego quali sono e come funzionano questi strumenti che possono aiutarti a far valere i tuoi diritti prima di rivolgerti al giudice (e quindi anche di risparmiare, tempo e soldi).
Malasanità: quali danni sono risarcibili
Nei casi di errore medico, della quantificazione del danno si occupano il medico legale e l’avvocato specializzato in responsabilità medica.
Il risarcimento, oltre alle spese mediche sostenute, interessa anche:
- il danno biologico, cioè la lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica del paziente, accertabile medico-legalmente, che incide negativamente sulle attività quotidiane e relazionali;
- il danno morale e psicologico, ossia la sofferenza interiore, l’ansia e lo stravolgimento della vita del paziente a causa dell’errore del sanitario che lo aveva in cura;
- il danno patrimoniale, vale a dire il pregiudizio economico subito dal paziente a causa dell’errore sanitario, quantificabile in denaro.
In particolare, il danno patrimoniale si distingue in:
- danno emergente – spese sostenute o future, quali cure, riabilitazione, visite, ecc.;
- lucro cessante – mancati guadagni per riduzione della capacità lavorativa.
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La richiesta bonaria di risarcimento danni
La richiesta bonaria del risarcimento danni è una lettera che il paziente, vittima di errore medico, invia, attraverso il suo legale, alla struttura sanitaria o alla compagnia assicurativa.
Questa comunicazione deve contenere:
- la descrizione dei fatti;
- gli errori contestati;
- i danni patiti;
- l’importo richiesto a titolo di risarcimento.
La richiesta bonaria di risarcimento danni è uno strumento fondamentale, in quanto permette, nella maggior parte dei casi, di risolvere la controversia in maniera celere e amichevole, evitando l’avvio di una causa in Tribunale.
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La diffida con messa in mora
Qualora la richiesta bonaria non sortisca effetti, lo step successivo è rappresentato dalla diffida con messa in mora; si tratta di un atto con il quale l’avvocato mette formalmente in mora la struttura sanitaria e la sua compagnia assicurativa, domandando la liquidazione dei danni entro uno specifico termine.
La diffida serve anche a interrompere i termini di prescrizione e a provare che il paziente ha tentato tutte le soluzioni prima di ricorrere al giudice.
La prescrizione è il termine entro il quale è possibile agire legalmente per domandare il risarcimento. Per i casi di malasanità il termine è pari a:
- 5 anni, per danni extracontrattuali, cioè causati da una condotta errata del singolo medico;
- 10 anni, per danni da responsabilità contrattuale (per esempio, in ospedale pubblico con cartella clinica).
La diffida con messa in mora va inviata con modalità tracciabili, quali la raccomandata A/R o la PEC.
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Quali sono le vie alternative alla causa in Tribunale
Nel caso in cui non si ottengano risultati con gli strumenti appena analizzati, ai fini del risarcimento del danno da errore medico è possibile ricorrere ad alcune strade che costituiscono un’alternativa al procedimento giudiziario, consentendo di ridurre tempi, rischi e costi rispetto a una causa ordinaria.
Gli strumenti in questione sono:
- la Consulenza Tecnica Preventiva;
- la mediazione;
- l’accordo transattivo.
Li analizziamo di seguito.
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1. Consulenza Tecnica Preventiva
La Consulenza Tecnica Preventiva (CTP) ex art. 696-bis c.p.c. è un procedimento rapido che si svolge dinanzi al giudice, il quale nomina un consulente tecnico (CTU), solitamente un medico-legale, che, assieme ai consulenti delle parti, verifica se c’è stato errore medico e quali danni ha causato, esaminando tutta la documentazione clinica ed effettuando sopralluoghi, all’occorrenza.
Prima di redigere la relazione tecnica, il collegio CTU tenta di far conciliare le parti: se l’accordo viene raggiunto, il verbale di conciliazione, omologato dal giudice, costituisce titolo esecutivo per il risarcimento. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il collegio CTU redige una relazione tecnica definitiva, che verrà acquisita agli atti del giudizio di merito, in cui il Tribunale deciderà su responsabilità e risarcimento.
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2. Mediazione
La mediazione civile (D.Lgs. 28/2010) è un procedimento stragiudiziale finalizzato a risolvere controversie in modo consensuale senza ricorrere al giudice ordinario. Essa è obbligatoria per i casi di responsabilità medica, offrendo una soluzione alternativa alla giustizia ordinaria, con costi minori e tempi ridotti.
Il procedimento in questione, che inizia con la presentazione di una domanda presso un Organismo di Mediazione, si svolge dinanzi a un mediatore terzo e imparziale, il quale aiuta le parti a individuare soluzioni soddisfacenti, potendo formulare una proposta di conciliazione.
La mediazione deve concludersi entro 6 mesi. Si tratta di un procedimento meno tecnico rispetto alla CTP, che però può rivelarsi utile quando le parti sono già vicine a un accordo.
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3. Accordo transattivo
In qualunque momento è sempre possibile chiudere il contenzioso con il cosiddetto accordo transattivo; la transazione può avvenire dopo la richiesta bonaria, in corso di CTP o mediazione, oppure anche durante una causa. L’accordo è definitivo e mette fine alla vertenza.
Ad ogni modo, la transazione tra paziente e medico non esclude la responsabilità dell’ospedale o della clinica, che rimangono co-obbligati in solido; se il paziente si accorda con il medico, può comunque agire contro la struttura, detraendo quanto già ricevuto.
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