Spese di lite: cosa sono e a chi spettano
Cosa si intende per spese di lite? Su chi gravano? Ecco una guida chiara e dettagliata che ti illustra tutto quello che devi sapere sui costi processuali.
Le spese di lite costituiscono l’insieme dei costi sostenuti per affrontare un giudizio in Tribunale. Esse comprendono le spese vive (o giudiziali), cioè i tributi legati all’attività degli organi giurisdizionali (per esempio, contributo unificato, marche da bollo, diritti di notifica, ecc.), e le spese legali, vale a dire gli onorari e i compensi dovuti al proprio avvocato per l’assistenza e la difesa in giudizio.
Se hai avviato una causa in Tribunale e desideri sapere a chi spettano le spese di lite, quando si prescrivono o se, eventualmente, possono essere contestate, ti invito a leggere questo articolo, che offre spunti utili sull’argomento.
Cosa sono le spese di lite?
Il ricorso all’Autorità Giudiziaria implica dei costi per le parti, comunemente definiti spese di lite. Nello specifico, sulle parti gravano:
- le spese legali, che consistono negli importi che ciascuna parte deve versare all’avvocato che la assiste e difende nel giudizio, quantificabili sulla base di parametri fissati dalla legge (D.M. n. 55 del 10 marzo 2014);
- le spese processuali, ossia i costi legati alla giustizia e all’attività degli organi giurisdizionali, che vanno versati all’Erario, quali il contributo unificato per l’iscrizione della causa a ruolo, le marche da bollo per gli adempimenti di cancelleria, le spese di notifica, ecc.
Potresti approfondire leggendo: Pagamento delle spese processuali: cos’è, come funziona, a chi spetta e quali sono i termini

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A chi spettano le spese di lite?
L’art. 91 c.p.c. sancisce che la parte che perde la causa è condannata dal giudice a rimborsare tutte le spese sostenute dalla parte che ha vinto (principio della soccombenza). Ciò significa che se vinci la causa la controparte dovrà rimborsarti le spese, calcolate dal giudice in base ai parametri forensi, mentre se perdi, oltre ai tuoi costi, ti toccherà pagare anche quelli della controparte.
Il Giudice può, tuttavia, decidere di lasciare a carico delle parti i costi da ciascuna anticipati, scegliendo la cosiddetta compensazione delle spese di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. qualora ricorra uno o più dei seguenti casi:
- soccombenza reciproca, cioè entrambe le parti ottengono una vittoria parziale (per esempio, l’attore vince per il risarcimento, ma perde sulla richiesta di restituzione di un bene), oppure ad entrambe vengono rigettate parte delle proprie domande;
- novità assoluta della questione, quando la causa solleva questioni giuridiche su cui non vi sono precedenti giurisprudenziali noti;
- mutamento della giurisprudenza, ossia un cambio di orientamento dei giudici intervenuto in corso di giudizio su punti decisivi per la decisione;
- gravi ed eccezionali ragioni, introdotte dalla riforma Cartabia, che coprono situazioni di assoluta incertezza o peculiarità della lite;
- esito positivo della mediazione o di un tentativo di conciliazione.
In tutti i casi di compensazione, il giudice è tenuto a esporre analiticamente le ragioni nel provvedimento. Una motivazione assente o generica rende la compensazione illegittima e impugnabile.
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Le spese di lite si prescrivono?
Sì, e il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni dal giorno in cui la sentenza diventa definitiva (passata in giudicato). Ciò vale sia per il rimborso delle spese a favore della controparte vittoriosa, sia per il recupero delle spese di giustizia erariali.
La prescrizione può essere interrotta con l’invio di un atto formale, come una diffida o un atto di precetto, facendo così decorrere un nuovo periodo di 10 anni.
Leggi anche: Come si calcolano le spese processuali civili?

Si possono contestare le spese di lite?
Sì, e la contestazione avviene in modo diverso a seconda della casistica.
Qualora la somma liquidata dal giudice nella sentenza appaia errata o non conforme ai parametri ministeriali forensi, la stessa può essere contestata presentando ricorso in Appello (o in Cassazione, a seconda del grado di giudizio).
In caso di errori materiali di calcolo, è possibile presentare un’apposita istanza di correzione dell’errore materiale davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza.
Se, invece, l’importo viene preteso in maniera illegittima, la contestazione può avvenire attraverso opposizione davanti al giudice civile (anche in sede di esecuzione).
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Spese di lite – Domande frequenti
Si, a prescindere dalla condanna della controparte, il rapporto tra te e il tuo avvocato è regolato dal vostro accordo (mandato). L’assistito è sempre tenuto a pagare la parcella del proprio difensore. Sarà poi compito del cliente recuperare le somme che il giudice ha liquidato a proprio favore direttamente dal soccombente.
Qualora la controparte condannata non paghi spontaneamente le spese di lite, la parte vittoriosa può procedere con il recupero forzato (pignoramento di beni, conti correnti, ecc.). Nel caso in cui la controparte sia nullatenente o non abbia beni intestati, il recupero non sarà possibile. In questa situazione, le spese del tuo avvocato restano comunque a tuo carico.
Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, se perde la causa, può essere condannato dal giudice a pagare le spese legali della controparte. Lo Stato copre le spese del proprio avvocato, ma non esonera dal rimborso alla controparte vittoriosa.
FONTE: La condanna alle spese processuali
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