Esecuzione forzata: cosa vuol dire e come avviene
In questa guida, ti spiegheremo in breve tutto quello che devi sapere sulla procedura di esecuzione forzata e su come ottenere l'adempimento dal debitore.
- L’esecuzione forzata è una procedura che consente di soddisfare il diritto di credito del creditore, ove il debitore si renda inadempiente.
- Ne esistono due tipologie: in forma specifica e in forma generica.
- La procedura presuppone molteplici fasi, dal pignoramento fino alla vendita. Per la loro realizzazione, potrebbe esserti utile l’assistenza di un avvocato.
Non sai come recuperare il tuo credito insoluto? Se il debitore non adempie, potresti decidere di ricorrere alla procedura di esecuzione forzata, al fine di ottenere il soddisfacimento del tuo diritto di credito.
Come si procede a tale operazione? Non è tra le procedure più semplici conosciute dal nostro ordinamento: infatti, potresti avere bisogno della consulenza di un professionista, un avvocato esperto in esecuzione forzata o pignoramenti, che ti dia una mano per ottenere quanto ti spetta.
Nel seguente articolo, ti spiegheremo in modo breve e semplice come funziona la procedura di esecuzione forzata, quali sono i principali aspetti che devi tenere presente e gli adempimenti dovuti.
Che cos’è l’esecuzione forzata?
La procedura di esecuzione forzata è finalizzata a soddisfare la parte soccombente nella causa, che è in genere il creditore. Tramite esecuzione si ottiene il soddisfacimento del credito in via coattiva.
Esistono due forme di esecuzione forzata:
- l’esecuzione in forma specifica: in questo caso, il creditore può soddisfare il proprio interesse originario, ottenendo l’esatta prestazione dedotta in obbligazione. Per esempio, se le parti avevano convenuto l’obbligo di non costruire un muro, si può ottenere la demolizione dell’opera realizzata;
- esecuzione in forma generica: in questa ipotesi, il creditore procede ad esecuzione coatta su un bene del debitore, mediante atto di pignoramento, che può avere ad oggetto beni mobili o immobili. Si procederà poi a vendita del bene e il creditore potrà soddisfarsi sul ricavato della vendita. A tal fine, è necessario ottenere un titolo esecutivo, che sia una sentenza o un decreto ingiuntivo.
Il codice di procedura civile disciplina il processo esecutivo in modo esaustivo. Sono esclusi dalla disciplina del codice la disciplina delle procedure concorsuali e alcuni procedimenti esecutivi speciali, come quello fiscale.
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Esecuzione in forma specifica
L’esecuzione in forma specifica presenta delle specifiche peculiarità. Innanzitutto, è una tipologia di risarcimento in forma specifica. Mentre l’esecuzione forzata in generale è un mezzo di attuazione del diritto, l’esecuzione in forma specifica è un mezzo per la rimozione diretta dei danni derivanti dall’inadempimento.
Il codice civile prevede l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di non fare, all’art. 2933 c.c., che si traduce in esecuzione forzata di un obbligo di fare, quale la distruzione del manufatto abusivo. Anche in questo caso, serve una sentenza che condanni il debitore a rimuovere l’opera.
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Esecuzione forzata: presupposti
La procedura forzata, come ogni altro procedimento giudiziario, è esercitabile ove ricorrano specifici presupposti. In primo luogo, è necessario il titolo esecutivo, che legittima all’esercizio dell’azione esecutiva.
Quali sono i titoli esecutivi? Oltre al precetto, costituiscono titoli esecutivi:
- le sentenze, i provvedimenti, i titoli esecutivi e gli altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate (limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) nonché le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente attribuisce l’efficacia esecutiva;
- gli atti ricevuti dal notaio o altro pubblico ufficiale abilitato a riceverli.
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Quali sono le parti della procedura esecutiva
Le parti delle procedura sono necessariamente due, il debitore e il creditore. Talvolta, vi è una terza parte, ovvero il terzo presso cui si proceda al pignoramento.
Quindi, sono parti della procedura di esecuzione forzata:
- il creditore procedente, ovvero il soggetto attivo processualmente che fa valere il proprio diritto;
- il debitore, cioè il soggetto passivo processualmente, il quale è tenuto ad adempiere a un obbligo;
- il terzo, parte eventuale, è un soggetto coinvolto solo ai fini processuali, in quanto custode delle somme di denaro, che nel caso del pignoramento di un conto corrente bancario è la banca.
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Quali sono le fasi dell’esecuzione forzata
L’esecuzione forzata si compone di diverse fasi. In primo luogo, è necessario garantire la conservazione del patrimonio del debitore, affinché questo sia capiente al momento della vendita coatta.
Si dovrà, quindi, procedere ad un atto di pignoramento, il cui effetto è proprio quello di conservare il bene oggetto dell’atto nel patrimonio del debitore per una futura esecuzione. Al fine di procedere al pignoramento, è opportuno provvedere all’individuazione del bene.
Dopo che sia attuata questa prima fase, il bene deve essere liquidato, cioè trasformato in denaro. A tal scopo, si procede alla vendita coatta, a meno che il bene non sia già liquido. Il ricavato della vendita è distribuito, con preferenza, al creditore pignoratizio, poi, agli altri creditori del debitore.
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Come si procede ad esecuzione forzata?
La procedura esecutiva, come dicevamo, è complessa. In primo luogo, è necessario provvedere alla notifica del titolo esecutivo e all’atto di precetto. L’atto di precetto è il documento con cui si invita la controparte a eseguire la prestazione, prima di dare avvio alla procedura forzosa. Nell’atto di precetto deve essere indicato il termine di 10 giorni, entro cui il debitore può decidere di adempiere.
Oltre all‘atto di precetto, dovrà essere notificato al debitore anche il titolo esecutivo. La notificazione del titolo esecutivo e del precetto si sostanzia nella consegna al debitore da parte dell’ufficiale giudiziario. A tale notifica segue l’atto di pignoramento. La funzione del pignoramento è di rendere determinati beni indisponibili per il debitore, in modo da garantire il soddisfacimento del diritto di credito del creditore.
Successivamente al pignoramento si deve procedere alla liquidazione, in che modo? La modalità più comune di liquidazione è la vendita forzata. Tramite tale istituto si consente di trasformare ii beni pignorati in denaro in modo da soddisfare le pretese del creditore.
L’ordinamento prevede diverse forme di vendita forzata:
- la vendita con incanto, che si realizza mediante pubblica gara con offerte in aumento;
- la vendita senza incanto: in tale eventualità gli efferenti depositano le proprie offerte alla cancelleria del giudice, che provvederà a valutarle.
Alla vendita forzata non si applica la garanzia per i vizi tipica della compravendita, né l’istituto della rescissione per lesione.
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Esecuzione forzata – Domande frequenti
L’esecuzione forzata è una procedura con cui il creditore ottiene l’adempimento alla prestazione oggetto di obbligazione da parte del debitore.
Esistono due tipologie di esecuzione forzata: l’esecuzione in forma specifica e l’esecuzione in forma generica.
Il pignoramento è un atto mediante il quale si rende inefficace l’atto di disposizione del debitore su un proprio bene solo nei confronti del debitore.
Il bene oggetto di pignoramento è liquidato, cioè trasformato in denaro, mediante vendita coatta. In tal modo, il creditore potrà soddisfare il proprio diritto sul bene.
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