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Reato di terrorismo: cos’è e come viene punito

Il legislatore è intervenuto nel definire il reato di terrorismo con articoli ad hoc nel Codice Penale. Vediamo nel dettaglio quali sono e cosa prevedono.

reato di terrorismo codice penale
  • L’Italia ha dovuto conoscere da vicino il fenomeno terroristico nel corso degli anni di piombo e del periodo stragista.
  • Nell’ultimo periodo, l’attenzione è stata rivolta al contrasto del radicalismo e al monitoraggio di individui sospetti.
  • La legge n. 438/2001 ha introdotto l’art. 270 bis del Codice Penale, intitolato “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”. 

Il terrorismo in Italia ha assunto diverse connotazioni nel corso del tempo. Gli anni di piombo, compresi tra la fine degli anni sessanta e gli ottanta, sono stati una pagina tristemente famosa per il nostro Paese, che ha dovuto conoscere il fenomeno delle stragi e degli attentati, di rapimenti e omicidi perpetrati da gruppi estremisti, sia di estrema sinistra sia di estrema destra.

Le Brigate Rosse, in particolare, sono state il gruppo più noto e attivo dell’estrema sinistra, con l’obiettivo di rovesciare il sistema capitalistico e instaurare una società comunista, celebre per il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro nel 1978. La Strage di Piazza Fontana (1969), la Strage di Bologna (1980) e la Strage di Piazza della Loggia (1974) sono state attribuite a movimenti neofascisti e alla cosiddetta “strategia della tensione”.

Ma in Italia ci sono stati anche episodi legati al terrorismo mafioso. Negli anni ’80 e ’90, le organizzazioni mafiose (come Cosa Nostra) hanno perpetrato attentati e omicidi per intimidire lo Stato italiano, come la strage di Capaci (1992), in cui ha perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, e quella di via D’Amelio (1992), dove venne ucciso, sempre per mano di Cosa Nostra, il giudice Paolo Borsellino.

Negli ultimi decenni, il terrorismo internazionale, legato principalmente a gruppi jihadisti, ha rappresentato una nuova minaccia per l’Italia e, pur non avendo subito attentati gravi come altri Paesi europei, il nostro Paese ha mantenuto alto il livello di allerta. Cosa prevede la legge in riferimento alla lotta contro le minacce terroristiche? Analizziamo il quadro normativo in vigore.

Reato di terrorismo: art. 270 bis codice penale

Il sistema italiano è intervenuto per colmare un vuoto normativo, con l’introduzione della legge n. 438/2001: è stato così approvato l’art. 270 bis del Codice Penale, intitolato “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”.  

Nello specifico, la norma punisce, con la reclusione da 7 a 15 anni, chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. La norma prevede inoltre che, chiunque partecipa a tali associazioni, sia punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Questo articolo, in pratica, definisce il reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale, consentendo di perseguire non solo gli autori materiali, ma anche coloro che forniscono supporto logistico, finanziario o organizzativo, mirando a colpire le reti che operano su scala globale e rafforzando la capacità dello Stato di intervenire contro gruppi e individui legati al terrorismo.

Non a caso, punisce anche la partecipazione intesa come qualsiasi attività svolta a favore dell’associazione, anche se non direttamente connessa agli attacchi terroristici. La partecipazione è interpretata in modo ampio, includendo contributi logistici, informativi, o altri tipi di supporto operativo.

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quando si configura il reato di terrorismo
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Articolo 270 bis 1 c.p.

La norma seguente introduce una serie di circostanze speciali, aggravanti e attenuanti. Queste disposizioni mirano ad adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità dei reati, tenendo conto sia della pericolosità sociale, che della collaborazione dei responsabili.

L’art. 270 bis 1 c.p. prevede, difatti, aggravanti per reati connessi al terrorismo, con un aumento di pena in relazione alla gravità delle conseguenze – ossia se il reato comporta la morte o gravi lesioni a più persone – alla modalità di esecuzione (uso di armi, esplosivi o altre tecnologie che aumentano il rischio per la collettività), coinvolgimento di minori o soggetti vulnerabili.

Reato di terrorismo: articolo 270 ter c.p.

L’art. 270 ter cp stabilisce che:

chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La norma in questione disciplina il reato di assistenza agli associati, differenziandolo da altre forme di partecipazione o favoreggiamento previste nel contesto delle associazioni con finalità di terrorismo o eversione. 

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Articolo 270 quater c.p.

L’art. 270 quater c.p. introduce una disciplina specifica sul reclutamento per finalità di terrorismo, differenziandolo dal reato più ampio e strutturato di associazione con finalità di terrorismo previsto dall’art. 270-bis. La norma presenta una chiara natura sussidiaria, intervenendo in situazioni meno organizzate rispetto a quelle contemplate dall’art. 270-bis.

In particolare, recita che:

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

L’obiettivo del reclutamento deve essere finalizzato a includere il soggetto in una cerchia o in un gruppo dedito a compiere atti terroristici.

penale per reato di terrorismo

Viaggi con finalità terroristiche: articolo 270 quater 1 c.p.

L’art. 270 quater 1 c.p. rappresenta uno strumento volto a colpire il fenomeno emergente dei viaggi con finalità terroristiche, operando come misura di prevenzione.

Stabilisce che:

Chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

La natura preparatoria del reato richiede una particolare attenzione nell’applicazione, per evitare il rischio di punire condotte prive di reale pericolosità o volontà terroristica.

Articolo 270 quinquies c.p.

L’articolo 270 quinquies c.p. punisce invece l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, in particolare di chi addestri altri soggetti a compiere atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali per finalità terroristiche.

La pena prevista è della reclusione da 1 a 5 anni. Alla stessa pena soggiace la “persona addestrata, nonché la persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies”.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo: articolo 270 quinquies 1 c.p.

La norma disciplina il reato di organizzazione, finanziamento o propaganda di viaggi per finalità terroristiche e mira a punire condotte prodromiche legate al terrorismo internazionale. In particolare, l’articolo punisce chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro destinati al compimento di attività terroristiche. La pena prevista è quella della reclusione da cinque a dieci anni

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Reato di terrorismo: articolo 270 quinquies 2 c.p.

La norma punisce la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro, prevedendo che chiunque sottragga, distrugga, disperda, sopprima o deteriori beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo, venga punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

Condotte con finalità di terrorismo: articolo 270 sexies c.p.

La norma punisce le condotte con finalità di terrorismo, intendendo per tali le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale. Deve trattarsi di condotte compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale.

La norma del codice penale ha come ratio quella di definire, dal punto di vista legislativo, il concetto di condotte con finalità di terrorismo, all’interno delle quali sono riconducibili le condotte di eversione che, fino al 2005, sono state distinte dalle condotte terroristiche. 

Articolo 270 septies c.p.

Tale norma regola la confisca di delle cose che servirono o furono destinate al compimento di atti terroristici. Introduce disposizioni speciali in materia di contrasto al terrorismo, spesso collegandosi a responsabilità per atti preparatori o di supporto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

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reato di terrorismo

Reato di terrorismo: articolo 276 c.p.

La norma punisce il reato di attentato contro il Presidente della Repubblica, prevedendo in particolare che chiunque attenti alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, sia punito con l’ergastolo. La disposizione tutela la figura del Capo dello Stato inteso come presidio costituzionale delle istituzioni dello Stato.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione: articolo 280 c.p.

La norma in questione configura un delitto contro la personalità dello Stato, stabilendo che chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenti alla vita o all’incolumità di una persona, è punito, nel primo caso con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall’attentato deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione non può essere inferiore a 18 anni, 12 invece se ne deriva una lesione grave.

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Articolo 280 bis c.p. 

La disposizione di cui all’art. 280 bis c.p. punisce l’atto di terrorismo compiuto con ordigni micidiali o esplosivi, prevedendo la reclusione da due a cinque anni. Inoltre, se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se, invece, dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica, ovvero un grave danno per l’economia nazionale, viene applicata la reclusione da cinque a dieci anni.

Terrorismo nucleare: articolo 280 ter c.p.

La norma in questione punisce l’atto di terrorismo nucleare, con la pena della reclusione non inferiore a 15 anni per chiunque, con le finalità di terrorismo, procuri a sé o ad altri materia radioattiva, crei un ordigno nucleare o ne venga altrimenti in possesso.

Si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni venti, invece, per chi utilizzi materia radioattiva o un ordigno nucleare, nonché utilizzi o danneggi un impianto nucleare in modo tale da rilasciare (o con il concreto pericolo che rilasci) materia radioattiva.

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Alessandra Caparello
Esperta di diritto tributario, fisco, tasse, previdenza.
Laureata in Giurisprudenza all’Università di Pisa, dal 2012 scrive online collaborando con diverse testate in materia di fisco, tasse, previdenza, risparmio ed economia.
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