Trasferimento fraudolento di valori: cos’è e come viene punito il reato
Cosa si intende per trasferimento fraudolento di valori: analisi dell'articolo 512 del Codice penale, cosa dice la giurisprudenza e il legame con reati quali riciclaggio e antiriciclaggio.
Il trasferimento fraudolento di valori è un reato disciplinato dall’articolo 512 bis del Codice penale. In cosa consiste? In che modo è punito chi apre un rapporto con un’intestazione fittizia, che spesso si verifica nel caso di beni immobili? Cos’è il reato di autoriciclaggio e quando fare da prestanome può rappresentare un reato presupposto?
Vediamo di seguito in cosa consiste e come viene punito dalla legge il reato di trasferimento fraudolento di valore, e il suo legame con altre azioni delittuose, come la ricettazione.
Trasferimento fraudolento di valori: articolo 512 bis c.p.
L’articolo 512 bis del Codice penale recita che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Questo reato, in pratica, punisce chi, pur rimanendo l’effettivo titolare, trasferisca in modo fittizio a un soggetto terzo denaro, beni e altre utilità, al fine di perseguire finalità illecite, quali per esempio:
- eludere l’applicazione di una confisca;
- favorire la commissione di altri reati, come per esempio quello di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.
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Trasferimento fraudolento di valori: giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza di legittimità il trasferimento fraudolento di valori, riferito a un’attività imprenditoriale, può configurarsi non solo al momento iniziale dell’impresa, ma anche in seguito, tramite lo schema dell’interposizione fittizia di un terzo quale socio occulto.
Si tratta di un reato plurisoggettivo e improprio: si basa su un’operazione negoziale simulatoria, come per esempio una finta compravendita, tra il soggetto che mantiene l’intestazione fittizia e quello che ne accetta (in modo consapevole) il ruolo di intestatario apparente (il cosiddetto prestanome). In altri termini, il reato può configurarsi solo con la collaborazione di un terzo.
Questo soggetto non viene però punito dalla legge, che sanziona soltanto la condotta di chi, pur restando l’effettivo titolare, fittiziamente attribuisce ad altri denaro, beni o altre utilità, al fine di perseguire scopi illeciti.
Finalità del trasferimento fraudolento di valori
Come si può leggere nella tabella che segue, il reato di trasferimento fraudolento di valori potrà avere una finalità elusiva, oppure una finalità agevolativa.
Finalità | Spiegazione |
Finalità elusiva | L’obiettivo è quello di evitare la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale |
Finalità agevolativa | Lo scopo del reato di trasferimento fraudolento di valori è quello di favorire la commissione di altri delitti, quali la ricettazione, il riciclaggio e il reimpiego |
L’elemento psicologico del reato di trasferimento fraudolento di valori è il dolo specifico in quanto è necessaria la specifica volontà di agire con le finalità appena indicate al fine di raggiungere un obiettivo illecito, con la collaborazione di un prestanome.
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Quando si configura il reato di autoriciclaggio?
Il reato di autoriciclaggio è disciplinato dall’articolo 648 ter del Codice penale, nel quale viene stabilito che si applica:
- la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
- le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
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Quali condotte non sono punibili?
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Riduzione o maggiorazione pena
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Trasferimento fraudolento di valore – Domande frequenti
La pena per chi apre un rapporto con un’intestazione fittizia rientra nel reato di trasferimento fraudolento di valori, disciplinato dall’articolo 512 bis del Codice Penale.
I reati presupposto sono quei reati propedeutici alla commissione di un altro delitto, come può succedere nel caso del trasferimento fraudolento di valori che potrebbe portare a commettere il reato di riciclaggio.
Intestare un bene in modo fittizio a qualcuno significa fare finta di non esserne il proprietario: in tali ipotesi, si configura il reato di trasferimento fraudolento di valori.
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