Udienza preliminare: cos’è e come si svolge
L’udienza preliminare viene definita udienza “filtro” perché la sua funzione è quella di sottoporre al GUP (giudice dell’udienza preliminare) la fondatezza dell’accusa formulata dal P.M. prima dell’eventuale rinvio a giudizio.
- L’udienza preliminare ha la funzione di filtro: il GUP deve valutare la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M.
- È una fase solo eventuale perché dipende dal tipo di reato per il quale si procede.
- L’udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del GUP, del P.M. e del difensore per decidere se l’imputato sarà rinviato a giudizio.
L’udienza preliminare è la fase processuale immediatamente successiva alla richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio, ed è disciplinata dal nostro codice di proceduta penale agli artt. 416 e ss. È una fase processuale non sempre prevista in un processo penale, perché dipende dal tipo di reato per il quale si procede.
L’udienza preliminare è sempre prevista per i reati di competenza:
- della Corte d’Assise:
- del Tribunale Collegiale;
- del Tribunale monocratico diversi da quelli menzionati nell’art. 550 c.p.p.
Il P.M. procede, invece, con la citazione diretta a giudizio, saltando l’udienza preliminare, nei casi in cui il reato contestato è di competenza del Tribunale in composizione monocratica e quindi per:
- le contravvenzioni;
- i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
La citazione diretta a giudizio comporta che il P.M. citi direttamente, senza sottoporre al GUP la propria richiesta, l’indagato in giudizio, il quale assumerà la qualifica di imputato e si instaurerà il processo penale dibattimentale. ma vediamo più nel dettaglio come si articola l’udienza preliminare.
Come si svolge l’udienza preliminare?
Il GUP deve preliminarmente verificare la regolarità delle notifiche all’imputato e alle altre parti processuali che sono eventuali nel processo. Una volta verificata la regolare costituzione delle parti, dichiara aperta la discussione.
Il P.M. espone i risultati cui è pervenuto a seguito dello svolgimento delle indagini preliminari, analizzando gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. Il difensore, invece, discute a proposito della lacunosità o infondatezza della richiesta del P.M.
Terminata la requisitoria del P.M. e l’arringa difensiva, il GUP, valutate le reciproche richieste, decide se rinviare a giudizio dinanzi ad altro giudice l’imputato per essere giudicato a seguito di giudizio ordinario. Durante l’udienza preliminare, l’imputato deve decidere se chiedere un rito alternativo, come per esempio il rito abbreviato, perché è l’ultima fase processuale in cui può richiederlo.
A quel punto, il processo si svolgerà dinanzi al GUP, che, al termine emetterà sentenza, mentre se avrà deciso di proseguire con rito ordinario e il GUP rinvierà a giudizio, si aprirà la fase dibattimentale dinanzi ad altro giudice.
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Udienza preliminare: chi partecipa
Al termine delle indagini preliminari, il P.M. deposita la richiesta di rinvio a giudizio e il giudice fissa la data dell’udienza preliminare, che si svolgerà in camera di consiglio con la presenza necessaria del PM e del difensore dell’imputato. Si discuterà, dunque, sulla richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato.
Cosa succede dopo l’udienza preliminare?
L’udienza preliminare può terminare:
- con una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, o perché gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. L’udienza preliminare, infatti, è un’udienza “filtro” che ha la funzione di consentire al GUP di effettuare una verifica preliminare – a fini esclusivamente procedurali – della fondatezza dell’accusa, per evitare che si celebrino processi inutili sulla base di un’imputazione labile. La sentenza di non luogo a procedere deve essere debitamente motivata e il processo termina senza che l’imputato sia giudicato in merito alla sua colpevolezza per il fatto ascritto;
- con l’emissione del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 del c.p.p., con il quale il GUP rinvia a giudizio l’imputato; in questa ipotesi, si aprirà una nuova fase processuale e il prevenuto sarà giudicato dal giudice del dibattimento o dal Collegio, in base al reato.
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Qual è il termine che il giudice deve rispettare tra l’udienza preliminare e il processo?
Tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Lo scopo di questo termine è permettere all’imputato e al suo difensore di preparare adeguatamente la linea difensiva.
Terminata l’udienza preliminare, se il GUP avrà rinviato a giudizio, si aprirà la fase processuale dibattimentale, in cui si assumeranno le prove documentali e testimoniali, nel contraddittorio tra le parti; al termine, il giudice di primo grado emetterà una sentenza di condanna o assoluzione.
Costituzione di parte civile e udienza preliminare
In merito alla costituzione di parte civile, laddove presente l’udienza preliminare, il termine per la costituzione sarà in questa fase processuale. L’art. 79 c.p.p. disciplina che la costituzione di P.C. può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, non in dibattimento. La riforma Cartabia, tra le altre, ha modificato anche i termini per la costituzione di parte civile, che prima poteva essere avanzata fino all’apertura del dibattimento.
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Udienza preliminare e predibattimentale: novità Riforma Cartabia
La Legge del 27 settembre 2021, n. 134, successivamente attuata con il Decreto Legislativo n. 150 del 2022, più conosciuta come Riforma Cartabia, ha, tra le altre, inserito l’art. 554 bis nel c.p.p. che disciplina una nuova udienza “filtro”, denominata udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – che non deve essere confusa con l’udienza preliminare perché non è una fase diversa da quella dibattimentale, ma si inserisce in essa.
Come nell’udienza preliminare, anche in quella predibattimentale si deve effettuare la scelta del rito alternativo laddove non si voglia proseguire con rito ordinario, e deve avvenire la costituzione di parte civile che altrimenti sarà preclusa.
Al termine dell’udienza predibattimentale, il giudice deciderà se rinviare l’imputato davanti un giudice diverso per il prosieguo del processo; il giudice sarà un soggetto differente da quello che ha celebrato l’udienza predibattimentale, ma sarà comunque un giudice del dibattimento e non il GUP.
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