Uso personale stupefacenti: quando diventa spaccio
Chi è in possesso di sostanze stupefacenti potrebbe farne un uso personale e non essere per forza uno spacciatore: ecco cosa dice la legge in merito alla differenza tra uso personale e spaccio e quali sono le sanzioni previste.
- Possedere stupefacenti per uso personale non rientra nell’azione di spaccio.
- Per distinguere tra i due casi, vengono in primo luogo prese in considerazione le quantità possedute.
- Tuttavia, ci sono altri fattori da esaminare per dedurre che le sostanze stupefacenti potrebbero essere effettivamente destinate alla vendita, come per esempio il possesso di tanti soldi in contanti o la suddivisione della droga in dosi.
La legge in vigore in Italia sull’utilizzo delle droghe prevede una distinzione fondamentale: da un lato si parla infatti di uso personale, dall’altro, invece, si può essere accusati di spaccio, ovvero della vendita illegale di stupefacenti.
Una persona che viene trovata con della droga potrà dichiarare di farne solo un uso personale. Per aiutare le Forze dell’Ordine a capire se invece ci possa essere un quantitativo di sostanze destinate allo spaccio, ci si concentra per prima cosa sui grammi con i quali si viene eventualmente trovati.
Nelle prossime righe spiegheremo nel dettaglio quando si parla di uso personale e quali sono invece i casi in cui il possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope può integrare il reato di spaccio.
Sospetto uso di sostanze stupefacenti: D.P.R. 390/90
La normativa di riferimento in merito all’utilizzo di droghe è il D.P.R. 309/90 (cosiddetta Legge Iervolino-Vassallo), noto come Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.
In un primo momento, veniva punito non solo in caso di spaccio, ma anche per la sola detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.
Con un referendum del 1993, l’uso personale di droghe è stato trasformato in illecito amministrativo, quindi non si tratta di un reato.
Un inasprimento delle sanzioni nei casi di produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti fu comunque introdotto con il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006 n. 49.
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Quali sono le conseguenze e sanzioni per lo spaccio delle sostanze stupefacenti?
A questo proposito, la sentenza 32/2014 delle Corte Costituzionale aveva decretato le pene detentive previste per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti come segue:
- da 2 a 6 anni di reclusione per le droghe leggere;
- tra gli 8 e i 20 anni di reclusione per le cosiddette droghe pesanti.
L’art. 73 del D.P.R. 309/90 punisce invece chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14 con:
- la reclusione da 6 a 20 anni;
- con la multa da 26.000 a 260.000 euro.
Con la stessa pena vengono puniti anche i soggetti che detengono illecitamente, importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo:
- sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
- medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
Art. 73 e fatti di lieve entità
Una modifica all’articolo 73 si è avuta con il D.L. n. 146/2013, che ha trasformato il comma 5 dell’articolo 73: quest’ultimo, da circostanza attenuante è diventato di fatto fattispecie autonoma di reato.
Tale comma prevede che
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
La distinzione tra fatto lieve e fatto rientrante nell’art. 73 è stata chiarita dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13982/2018. Non si può considerare unicamente la quantità di droga posseduta da un determinato soggetto, ma anche la sua capacità di agire e il suo legame con il mercato dello spaccio.
Si dovranno quindi prendere in considerazione fattori quali:
- numero di fornitori assunti;
- organizzazione della rete di vendita;
- modalità di protezione messe in atto per evitare i controlli delle Autorità.
Inoltre, la lievità della condotta non viene mai considerata in termini assoluti, ma deve essere esaminata di volta in volta. Lo stesso vale per la determinazione delle sanzioni da applicare.
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Quanti grammi di droga per uso personale
Ai fini legali, per determinare la differenza tra uso personale e spaccio bisogna contare i grammi in proprio possesso nel momento in cui si viene fermati dalle Forze dell’Ordine.
Di seguito abbiamo riportato i limiti massimi da non superare per restare nell’ambito dell’uso personale fissati dal decreto del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006:
- 500 milligrammi di principio attivo per cannabis, marijuana, hashish, ovvero 5 grammi lordi – 15-20 “spinelli”;
- 250 milligrammi di principio attivo per l’eroina, cioè circa 1,7 grammi di sostanza lorda – 10 dosi;
- 750 milligrammi di principio attivo per la cocaina, che corrispondono a circa 1,6 grammi lordi – 5 dosi;
- 750 milligrammi di principio attivo per MDMA (l’ecstasy) – 5 compresse;
- 500 milligrammi di principio attivo per l’anfetamina – 5 compresse;
- 0,150 milligrammi di principio attivo di LSD – 3 francobolli.
Entro tali limiti, dunque, non si potrà essere indagati per aver violato l’art. 73, ma si potrà integrare la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/90, che non è un reato ma un illecito amministrativo.
Oltre al quantitativo, comunque, come abbiamo già anticipato, vengono esaminati anche altri parametri. Un soggetto che detenga sostanze stupefacenti in dosi preconfezionate o che abbia con sé al contempo molti contanti, è sospetto. Si tratta infatti di modalità dalle quali si può dedurre un possesso non esattamente ad uso personale di droga, ma molto più probabilmente destinato allo spaccio.
Ad ogni modo, non è l’imputato a dover dimostrare che la droga posseduta sia unicamente a uso personale, ma l’accusa che, in caso di dubbi, deve riuscire a provare la reale destinazione d’uso degli stupefacenti.
Droga uso personale e art. 75: segnalazione, sanzioni e assoluzione
A partire dal 2006, l’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, titolato Condotte integranti illeciti amministrativi, prevede le seguenti sanzioni amministrative per chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope:
- sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione personale per al guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
- sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Per verificare che si tratti effettivamente di uso personale, verranno considerate le seguenti circostanze:
- che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
- che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.
Dopo l’applicazione delle sanzioni elencate, seguirà un programma terapeutico e socio-riabilitativo, o qualsiasi altro programma di riabilitazione strutturato in base alle esigenze del singolo tossicodipendente.
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Ricordiamo infine che, dopo la riforma del 2005, la durata delle sanzioni applicate varia in base alla tipologia di droga, quindi si ha:
- droghe leggere: da 1 a 3 mesi;
- droghe pesanti: da 2 mesi a 1 anno.
Uso personale stupefacenti – Domande frequenti
Il quantitativo di droga che si può possiede per uso personale varia in relazione alla sostanza stupefacente e psicotropa posseduta, che potrai scoprire nella nostra guida su cosa si intende per uso personale di uno stupefacente.
L’uso di sostanze stupefacenti non è un reato, ma un illecito amministrativo con sanzioni stabilite dall’art. 75 DPR 309/1990.
L’acquisto di droga per uso personale è un illecito amministrativo disciplinato dall’art. 75 D.P.R. 309/90.
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