Validità dei contratti al telefono: cosa è cambiato da quest’anno
Tutto sulla nuova normativa in tema di contratti al telefono per conoscere quali sono gli obblighi degli operatori ed evitare sorprese in futuro.
- I contratti telefonici per luce e gas sono validi, se sottoscritti anche digitalmente, dal consumatore.
- La sola registrazione del consenso non rileva più ai fini della validità ed efficacia del contratto.
- Per evitare di essere contattati telefonicamente per offerte commerciali, può essere utile iscriversi al registro delle opposizioni, sia per numeri fissi, sia per numeri mobili.
Negli ultimi anni, complice una lacunosa normativa, la conclusione di contratti telefonici, in particolare per la fornitura di utenze domestiche come luce e gas, è diventata sempre più diffusa.
Ciò, da una parte, ha rappresentato una svolta in termini di efficienza e lotta alla eccessiva burocrazia, ma, dall’altra, ha spesso sollevato diverse criticità e preoccupazioni, soprattutto quando a sottoscrivere tali contratti al telefono sono soggetti definibili come fragili – cioè anziani, persone sole o con poca o inesistente dimestichezza in termini di consenso e validità legale.
In molti casi, tali contratti si concludono con leggerezza e frettolosità e i consumatori, poco dopo, provavano a disdire per insoddisfazione, scontrandosi con diverse difficoltà. A partire da quest’anno qualcosa è (finalmente) cambiato.
La validità dei contratti al telefono è infatti regolata con una maggiore attenzione e tutela a favore del consumatore. Il contratto al telefono è valido, ma non basta più il consenso registrato, fornito nel corso della conversazione telefonica, poiché è necessaria la firma del cliente.
Nuove regole per la validità dei contratti telefonici
Preliminarmente, occorre precisare che le nuove regole in tema di contratti telefonici sono il risultato del tanto atteso adeguamento del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), rispetto alle linee di condotta, fornite in ambito unionale, dalla Direttiva (UE) 2019/2161 in materia di protezione dei consumatori, e recepite nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 7 dicembre 2021, n. 173.
L’obiettivo del decreto è contrastare pratiche commerciali scorrette, più volte segnalate dai consumatori nei confronti di determinati operatori telefonici e fornire più tempo per valutare con calma la proposta economica e commerciale, anche al fine di eventualmente confrontarla con altre in vigore nel mercato.
Il nuovo Codice del Consumo fornisce una maggiore tutela per il consumatore e garantisce una maggiore trasparenza: vediamo quali sono state le novità più importanti.
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Stop alle registrazioni
Fino allo scorso anno, per chiudere l’accordo e per la validità dei contratti al telefono, era sufficiente la mera registrazione. Di fatto, accadeva che un operatore commerciale del call center, dopo aver spiegato, in grandi linee, l’offerta riservata al consumatore, sollecitava una quasi immediata risposta, sostenendo che si trattasse di un’offerta a tempo limitato.
Dopo aver ottenuto il consenso del consumatore, l’operatore incaricato chiedeva a questi di procedere direttamente a una registrazione della manifestazione della volontà di aderire all’offerta, acquisendo il consenso. In altri termini, la registrazione del consenso rappresentava un surrogato della vecchia firma autografa, apposta a un contratto.
La nuova normativa fa un doveroso e condivisibile parziale passo indietro, vietando la registrazione del consenso e prevedendo una conferma scritta ai fini della validità del contratto.
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Conferma scritta anche in formato digitale
Il nuovo art. 51 del Codice del Consumo stabilisce quindi che, in caso di contratti a distanza, conclusi per telefono, occorre la firma per iscritto del consumatore, con la quale questi manifesta di aver accettato l’offerta.
In altre parole, da quest’anno, il professionista, dopo aver esposto esaurientemente la proposta commerciale al consumatore, è tenuto a inviarla a mezzo di supporto durevole come email, SMS o posta cartacea. Qualora il consumatore firmi anche digitalmente la proposta, manifestando chiaramente così di voler accettare l’offerta, allora il contratto telefonico è valido.
Tale modalità consente di superare la problematica registrazione vocale, che sollevava criticità in ordine alla trasparenza e al consenso informato, imponendo una accettazione formale e tracciabile da parte del consumatore.
Ne consegue che, l’assenza di una accettazione scritta chiara da parte del consumatore comporta la nullità del contratto. È importante rilevare, tuttavia, come l’obbligo di un consenso scritto rappresenti una causa di annullabilità dell’accordo sottostante il negozio giuridico. Ciò significa che il contratto al telefono è annullabile su iniziativa del consumatore.
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Quando si applica la nuova disciplina
La nuova disciplina si applica a tutti i contratti a distanza tra consumatore e professionista, quando sia quest’ultimo ad attivare l’iniziativa.
Non si applica a eventuali proposte di offerte commerciali, presentate al consumatore, con modalità diverse, quali per esempio il c.d. porta a porta.
I contratti telefonici possono avere a oggetto diverse tipologie di servizi, quali il settore delle telecomunicazioni, le forniture domestiche di luce e gas, nonché servizi finanziari e abbonamenti di altro genere.
Obblighi del venditore
La nuova disciplina rafforza anche gli obblighi dell’operatore professionista, previsti nei confronti del consumatore. In particolare, il novellato Codice del Consumo, impone al professionista:
- il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti e la tenuta di una condotta commerciale corretta nella spiegazione completa dell’offerta;
- di dimostrare, in caso di controversie, di aver inviato e recapitato correttamente le comunicazioni al cliente.
È importante precisare che gli operatori sono considerati responsabili anche per comportamenti e contratti promossi e conclusi tramite terzi.
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Iscrizione al registro delle opposizioni
La prima cosa da fare se non si vuole essere contattati telefonicamente per offerte commerciali, è quella di iscriversi al c.d. Registro delle opposizioni (RPO).
Si tratta di un Registro pubblico gratuito, che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate. L’iscrizione a tale registro riguarda sia i numeri di rete fissa, sia di cellulare.
Ogni operatore è obbligato a consultare il registro mensilmente o comunque prima di qualsiasi campagna pubblicitaria, per rispettare la volontà del consumatore ed avere contezza di eventuali nuove iscrizioni.
A questo proposito, leggi Registro Pubblico delle Opposizioni per bloccare le chiamate indesiderate: come funziona
Cosa fare in caso di contratti al telefono
Se, invece, non si ha intenzione di inibire integralmente i contatti telefonici e si vuole in ogni caso rimanere informati sulle nuove proposte commerciali, è bene in ogni caso prestare molta attenzione.
In particolare, suggeriamo di:
- stare attenti ai costi che vengono proposti dall’operatore, chiedendo conferma, al fine di evitare eventuali spese “nascoste” o addebiti non richiesti;
- non farsi coinvolgere e non prestare il consenso se non si è del tutto convinti. Per evitare sorprese in futuro potrebbe essere utile manifestare chiaramente la propria intenzione negativa rispetto alla proposta rappresentata, ovvero di non prestare il consenso;
- far valere il diritto di ricevere la documentazione, che spieghi chiaramente tutti i costi e i vantaggi;
- verificare che la proposta scritta pervenuta sia essenzialmente l’offerta presentata telefonicamente e che non siano state modificate clausole importanti;
- confermare la volontà di accettare l’offerta, firmando, anche digitalmente, il contratto.
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