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Acque internazionali: cosa si può fare, quali leggi valgono e perché non è terra di nessuno

Il mare aperto non è una zona franca in cui tutto è permesso. Le acque internazionali hanno regole precise, stabilite dal diritto internazionale: chi naviga fuori dalle acque territoriali non è libero di fare qualsiasi cosa, e i reati commessi in alto mare vengono comunque perseguiti.

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Redazione deQuo
05 Maggio 2026
cosa si può fare in acque internazionali
  • Le acque internazionali iniziano oltre le 12 miglia nautiche dalla costa (o le 200 miglia nelle zone con ZEE) e sono considerate res communis omnium – un bene di tutti e di nessuno Stato in particolare;
  • Chi naviga in acque internazionali è soggetto alle leggi del Paese di cui la propria nave batte bandiera, non può fare ciò che vuole;
  • I reati commessi in alto mare vengono perseguiti e puniti, e le navi senza bandiera rischiano di essere fermate e trattate come navi pirata.

L’idea che in acque internazionali si possa fare tutto – spacciare, giocare d’azzardo, ignorare qualsiasi legge – è uno dei miti più duri a morire, alimentato da decine di film e serie TV. La realtà è molto diversa. L’alto mare ha una disciplina giuridica articolata, costruita nel corso di decenni di negoziati internazionali, che regola cosa si può fare, chi può intervenire e quando. Ignorarla può costare caro. Ecco una guida completa, dal diritto internazionale alle conseguenze penali.

Cosa sono le acque internazionali?

Le acque internazionali – chiamate anche “alto mare” – costituiscono una res communis omnium, ovvero un bene appartenente a tutti: qualsiasi Stato, anche privo di sbocco al mare, ha piena libertà di navigazione e di sorvolo, nonché di posare cavi o condotte sottomarine, costruire isole artificiali e altre installazioni purché autorizzate dal diritto internazionale.

Il termine “acque internazionali” nasce in contrapposizione alle acque nazionali (o territoriali), quelle su cui uno Stato costiero esercita la propria sovranità.

Ai sensi della Convenzione di Montego Bay, gli spazi oggetto di regolamentazione comprendono:

  1. il mare territoriale;
  2. le acque internazionali o alto mare;
  3. la zona contigua;
  4. la piattaforma continentale;
  5. la zona economica esclusiva (ZEE);
  6. i fondi marini internazionali.
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Dove iniziano le acque internazionali?

Non esiste un unico confine netto tra acque nazionali e acque internazionali. Il diritto internazionale del mare distingue diverse fasce concentriche che si allontanano dalla costa.

Il mare territoriale si estende dalla costa fino a 12 miglia nautiche (circa 22 km). In quest’area vigono le leggi dello Stato costiero, ma viene consentito il diritto di transito a ogni imbarcazione – il cosiddetto “passaggio inoffensivo” – in modo continuo e veloce, senza pregiudicare la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero.

La zona contigua va dalle 12 alle 24 miglia nautiche dalla linea di base. In quest’area lo Stato costiero può sia punire le violazioni commesse all’interno del proprio territorio o mare territoriale, sia prevenire le violazioni alle proprie leggi o regolamenti in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione. Per questo motivo viene definita una “hot pursuit area”: la polizia di frontiera può inseguire chi ha commesso un’infrazione nelle acque territoriali fin dentro questa zona.

La Zona Economica Esclusiva si estende fino alle 200 miglia nautiche dalla costa. Qui lo Stato costiero non ha sovranità piena, ma ha diritti esclusivi sullo sfruttamento delle risorse naturali – pesca, giacimenti di petrolio e gas, risorse minerarie del fondale.

Le acque internazionali possono quindi iniziare a 12 miglia dalla costa, qualora lo Stato che si affaccia sul mare non possieda una Zona Economica Esclusiva, oppure a 200 miglia dalla costa, qualora lo Stato in questione possieda una ZEE (12 miglia di acque territoriali più 188 miglia di ZEE). L’alto mare vero e proprio inizia dove finisce la ZEE, oltre le 200 miglia, oppure a 12 miglia se lo Stato costiero non ha proclamato la ZEE.

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cosa puoi fare in acque internazionali

Cosa si può fare in acque internazionali?

In alto mare, ciascuno Stato – sia costiero sia privo di litorale – ha il diritto di compiere attività di navigazione, sorvolo, posa cavi, costruzione di isole e installazioni artificiali, pesca e ricerca scientifica, a condizione di rispettare gli interessi degli altri Stati.

Queste libertà non sono arbitrarie: derivano dall’art. 87 della Convenzione UNCLOS (Convenzione di Montego Bay del 1982), il trattato internazionale che disciplina il diritto del mare ed è stato ratificato da 164 Stati (gli USA non lo hanno mai ratificato).

In concreto, quindi, in acque internazionali è legalmente consentito:

  • navigare liberamente, anche con navi militari;
  • pescare, nel rispetto degli accordi internazionali sulla conservazione delle risorse;
  • condurre ricerche scientifiche;
  • posare cavi e condotte sottomarine (fibra ottica, gasdotti);
  • costruire isole artificiali e installazioni, previa autorizzazione internazionale.

Su quest’ultimo punto vale una precisazione importante: in teoria gli Stati dovrebbero comunicare alla comunità internazionale le proprie intenzioni e attenderne l’autorizzazione. In pratica, ciò non avviene quasi mai, perché le organizzazioni sovranazionali come l’ONU non hanno un reale potere coercitivo di bloccare le azioni degli Stati sovrani.

Quali leggi si rispettano in acque internazionali?

Non esistono “leggi internazionali” che si applicano direttamente a ogni persona a bordo di una nave in alto mare. Il principio della giurisdizione esclusiva dello Stato della bandiera è il fondamentale presupposto consuetudinario del regime dell’alto mare: le navi in acque internazionali sono soggette alla sola giurisdizione dello Stato la cui bandiera battono.

Tradotto in pratica: se viaggi su una nave italiana in acque internazionali, sei soggetto alle leggi italiane. Su una nave francese, alle leggi francesi. Su una nave panamense, alle leggi di Panama.

Secondo l’articolo 92 della Convenzione di Montego Bay, chi naviga in acque internazionali deve rispettare le leggi della nazione che dà la bandiera all’imbarcazione sulla quale viaggia. La nave, in questo senso, è considerata come un’estensione del territorio nazionale.

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Cosa succede a chi naviga senza bandiera?

Qualcuno potrebbe pensare che la soluzione sia semplice: navigare senza esporre alcuna bandiera, così da sottrarsi a qualsiasi legge nazionale. Non funziona così. Se si decidesse di costruire una nave e navigare in acque internazionali senza alcuna bandiera, varrebbe comunque il diritto internazionale, e se un’altra nave incontrasse l’imbarcazione, potrebbe arrestarne i membri per pirateria, processandoli sulla base delle leggi della propria bandiera.

Una nave priva di bandiera è, di fatto, la cosa più sospetta che possa comparire in alto mare. In alcuni casi uno Stato può esercitare la propria giurisdizione su navi straniere in navigazione nelle acque internazionali: il diritto di visita, codificato nell’art. 110 della Convenzione di Montego Bay del 1982, costituisce la principale eccezione al principio della bandiera e consente a navi da guerra di fermare e ispezionare imbarcazioni sospettate di pirateria, tratta di schiavi, traffico di stupefacenti o trasmissioni non autorizzate.

Si possono commettere reati in acque internazionali?

Anche i reati commessi in acque internazionali vengono puniti, secondo le leggi dello Stato di appartenenza della nave. Ipotizziamo che su una nave italiana in alto mare vengano commessi reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti o il gioco d’azzardo clandestino: qualsiasi altra nave che se ne accorga può farne segnalazione alle autorità italiane, le quali interverrebbero per punire i reati commessi secondo la legge italiana. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12322 del 14 marzo 2014, ha confermato questo principio.

acque internazionali violazione del diritto internazionale

Come viene punita la pirateria in acque internazionali?

La pirateria è l’unico reato che ha una vocazione davvero universale nel diritto internazionale: può essere perseguita da qualsiasi Stato, indipendentemente dalla bandiera della nave coinvolta.

Secondo la Convenzione di Montego Bay, costituisce atto di pirateria ogni atto illecito di violenza, di sequestro o di rapina, commesso a fini privati dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave rivolti contro un’altra nave o contro persone o beni da essi trasportati. Secondo gli accordi internazionali, tutti gli Stati si impegnano a reprimere tali atti, perseguendoli secondo le leggi della propria Nazione.

Questo significa che se una nave militare italiana in acque internazionali assiste a un attacco piratesco, è autorizzata – e in un certo senso tenuta – a intervenire, a fermare l’aggressione e a processare i pirati in base alla legge italiana. La giurisdizione universale sulla pirateria è uno dei pilastri più antichi del diritto internazionale del mare.

Approfondisci leggendo Pirateria marittima: cos’è, cosa dice la legge e cosa rischia chi la commette

Riferimenti normativi

Diritto internazionale

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) – Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994
  • Art. 3 UNCLOS – Ampiezza del mare territoriale (12 miglia nautiche)
  • Art. 33 UNCLOS – Zona contigua (fino a 24 miglia nautiche)
  • Art. 55-75 UNCLOS – Zona Economica Esclusiva (fino a 200 miglia nautiche)
  • Art. 86-90 UNCLOS – Libertà dell’alto mare (res communis omnium)
  • Art. 92 UNCLOS – Giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera
  • Art. 101 UNCLOS – Definizione di pirateria
  • Art. 110 UNCLOS – Diritto di visita in alto mare
  • Art. 136 UNCLOS – Fondi marini internazionali come “patrimonio comune dell’umanità”

Diritto italiano

  • Legge 2 dicembre 1994, n. 689 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Montego Bay da parte dell’Italia
  • Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) – disciplina la navigazione marittima e la giurisdizione italiana sulle navi battenti bandiera italiana
  • Codice penale, art. 7 – Reati commessi all’estero e su navi o aeromobili italiani: la legge penale italiana si applica ai reati commessi a bordo di navi o aeromobili italiani ovunque si trovino

Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 12322 del 14 marzo 2014 – Applicabilità della legge italiana ai reati commessi su navi italiane in acque internazionali
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