Qual è la differenza tra genitore affidatario e genitore collocatario?
La differenza tra genitore affidatario e genitore collocatario si basa su una distinzione importante: il primo è colui che ha la responsabilità legale di prendere decisioni fondamentali per la vita del bambino, mentre il secondo è il genitore che si occupa della quotidianità e presso la cui abitazione è stabilita la residenza abituale del minore.
- A seguito di separazione, divorzio o cessazione della convivenza more uxorio, le parti o il Giudice decidono in merito all’affidamento e al collocamento dei figli minori.
- L’affido può essere condiviso o esclusivo.
- Anche in caso di affido condiviso, solo uno dei genitori verrà identificato come genitore collocatario presso il quale il figlio andrà a vivere.
Nel contesto delle separazioni e dei divorzi, i termini genitore affidatario e genitore collocatario sono utilizzati per descrivere i ruoli dei genitori nei confronti dei figli. Sebbene possano sembrare simili e spesso si confondono, in realtà si riferiscono a responsabilità e diritti differenti. In questo articolo, esamineremo proprio la differenza tra genitore affidatario e collocatario, spiegando chi è l’uno e chi è l’altro e quali sono i rispettivi compiti.
Cosa si intende per genitore affidatario?
Per comprendere appieno la differenza tra un genitore affidatario e un genitore collocatario, è fondamentale partire dalle definizioni di questi ruoli nel contesto del diritto di famiglia italiano.
Cos’è l’affido? L’affido riguarda la responsabilità genitoriale, ossia l’insieme dei diritti e dei doveri che un genitore ha nei confronti del figlio. La legge italiana stabilisce che il figlio minore, anche in caso di separazione o divorzio, ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, al fine di garantire il suo benessere psico-fisico.
Infatti, i genitori continuano ad avere il dovere di educare e prendersi cura dei propri figli, prendendo decisioni sulla salute o aspetti cruciali della loro vita. Le modalità di affido sono rimesse all’accordo tra i genitori oppure, in mancanza, alla decisione del Giudice, che terrà conto delle esigenze dei figli. Le disposizioni in merito all’affido dei figli vengono assunte anche in assenza di matrimonio, quindi in caso di rottura di una convivenza more uxorio.
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Cosa cambia tra affidamento congiunto e condiviso?
L’affido può essere condiviso o esclusivo. Ecco cosa cambia:
- nell’affido condiviso entrambi i genitori continuano a prendere decisioni insieme riguardo la vita del figlio, inclusi aspetti come l’istruzione, la salute e le attività straordinarie. In genere, l’affido condiviso viene preferito dal Tribunale, salvo particolari circostanze, anche gravi, che giustifichino l’affido esclusivo a uno dei genitori per il bene del figlio;
- l’affido esclusivo, invece, può essere domandato da uno dei genitori quando quello condiviso è contrario agli interessi della prole. In questo caso il genitore richiedente è designato come l’affidatario principale e assume la responsabilità di prendere le decisioni relative alla vita del bambino. L’altro genitore, pur non avendo il diritto di decidere, se non su questioni rilevanti, ha comunque diritto a mantenere una relazione significativa con il figlio, secondo gli accordi stabiliti in sede di separazione o divorzio.
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Cos’è il collocamento?
Il collocamento riguarda la scelta della residenza abituale del minore. Viene così stabilito da quale genitore il bambino vivrà principalmente. In altre parole, il genitore collocatario è quello con cui il bambino trascorre la maggior parte del tempo.
Questo termine è strettamente legato all’affido, ma non implica necessariamente che il genitore collocatario debba essere anche l’unico responsabile delle decisioni riguardanti il bambino. In mancanza di accordo tra le parti, è il Giudice a nominare il genitore collocatario.
Anche quando si opta per l’affido condiviso, comunque, occorre individuare quello tra i due genitori con il quale i figli vivranno in maniera stabile e trascorreranno la maggior parte del loro tempo.
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Chi è il genitore collocatario?
Il genitore collocatario, dunque, è colui con il quale il bambino vive principalmente, anche se la legge stabilisce che entrambi i genitori abbiano pari diritti sul minore. In caso di affido condiviso, il Tribunale solitamente stabilisce con quale dei due genitori il bambino vivrà prevalentemente, ma ciò non significa che l’altro genitore perda i suoi diritti di visita o di partecipazione alla vita del figlio.
La figura del genitore collocatario può essere definita come quella che garantisce la quotidianità del bambino. Si occupa di tutte le necessità quotidiane, come cibo, scuola, attività ricreative e compagnia. Questo non implica, però, che il genitore non collocatario sia escluso dalla vita del figlio.
La collocazione può indifferentemente e a seconda dei casi essere stabilita presso la madre o presso il padre. La scelta del genitore collocatario ha un peso notevole poiché da essa discendono alcune conseguenze. Il collocamento è infatti il presupposto per due provvedimenti:
- l’assegnazione della casa coniugale, che viene attribuita tenendo conto, in via prioritaria, dell’interesse dei figli;
- l’assegno di mantenimento, che viene versato a favore del genitore collocatario proprio per provvedere al mantenimento dei figli minori o non autosufficienti economicamente.
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Quali sono gli obblighi del genitore collocatario?
I compiti del genitore collocatario sono:
- gestire la routine quotidiana del bambino (compiti, pasti, sonno, vestiti);
- rispondere ai bisogni quotidiani del figlio (educazione e salute);
- mantenere una relazione stabile e continuativa con il minore;
- favorire il rapporto con l’altro genitore, agevolando tempi di visita e comunicazione;
- collaborare con l’altro genitore in caso di affido condiviso;
- rispettare gli accordi legali in merito all’affido, alle visite e rimuovendo ostacoli o impedimenti.
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Cosa vuol dire genitore non collocatario?
Il genitore non collocatario, invece, è il genitore con cui il bambino non vive principalmente, ma che ha comunque il diritto di partecipare attivamente alla vita del figlio. In genere, il genitore non collocatario ha il diritto di visita e il diritto di fare valere la propria opinione in merito a decisioni importanti, sempre nell’ambito dell’affido condiviso.
Il genitore non collocatario ha il diritto di:
- mantenere una relazione affettiva con il figlio;
- esprimere opinioni in merito alle scelte educative e sanitarie del bambino;
- avere un regime di visita stabilito, che può includere week-end, vacanze e altre occasioni di incontro.
In caso di affido condiviso, la legge riconosce al genitore non collocatario un’importante funzione di supporto, anche se la residenza principale del bambino è con l’altro genitore.
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Cambio del genitore collocatario
Ricordiamo, inoltre che, rispetto a quanto in origine stabilito in merito al collocamento del figlio, in caso di modifiche relative alle condizioni di divorzio o separazione, il Giudice può variare il suo collocamento. Non si tratta, pertanto, di una decisione definitiva, in quanto soggetta ai mutamenti degli interessi della prole.
Ciò che deve essere chiaro è che qualsiasi provvedimento deve ridurre al massimo i danni conseguenti alla rottura del nucleo familiare e favorire il migliore sviluppo della personalità del minore.
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Genitore affidatario e collocatario – Domande frequenti
Con il collocamento prevalente viene stabilito con quale genitore il figlio andrà a vivere stabilmente anche se l’altro genitore può comunque mantenere con lui un rapporto regolare e continuativo.
La differenza tra affido congiunto e affido condiviso riguarda principalmente la terminologia utilizzata, ma entrambi si riferiscono alla responsabilità comune dei genitori verso i figli dopo una separazione o un divorzio.
È il genitore che ha l’affido esclusivo, con il quale il bambino vive e che ha la responsabilità principale nei suoi confronti; l’altro genitore, pur mantenendo un diritto di visita, non ha un ruolo quotidiano nella cura del figlio
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