Affidamento figli in caso di morte di entrambi i genitori: come funziona?
Da quando gli orfanotrofi non esistono più, le regole sull’affidamento dei figli orfani di entrambi i genitori sono cambiate. Vediamo in che modo.
- I figli minori rimasti orfani non vengono più relegati in un orfanotrofio.
- È infatti prevista la nomina di un tutore, che si occuperà della loro cura, educazione e accudimento, oltre che della gestione patrimoniale.
- Nel caso in cui venga dichiarato lo stato di abbandono, il minore può invece essere adottato.
Una persona ha scoperto di avere un tumore incurabile e che gli restano pochi anni di vita, se non mesi. Ha un figlio minorenne, quindi ha deciso di scrivere un testamento indicando il soggetto al quale affidare il minore quando lei non ci sarà più.
Questo soggetto potrebbe essere un parente, così come un’amica, ovvero una persona cara che si conosce da tempo e che ha già un rapporto con il proprio figlio. Cosa succede, però, se manca il testamento?
In questa guida, vogliamo affrontare un caso specifico, ovvero quello in cui un minore rimanga orfano di entrambi i genitori. Vediamo allora come funziona, in una situazione così drammatica, l’affidamento dei figli.
Morte genitori in Italia: cosa succede ai figli
Cosa succede ai bambini orfani? Se un minore rimane orfano di entrambi i genitori, la notizia viene comunicata dall’ufficiale di stato civile al Giudice, il quale si deve occupare di nominare il tutore al quale il minore sarà affidato.
Per legge, quindi, i minori non vanno più a finire in un orfanotrofio (queste strutture, infatti, non esistono più), ma si procede con la designazione di un tutore. Quali sono i criteri che vengono rispettati nella scelta?
Se non è possibile seguire l’indicazione data dai genitori, per esempio in una scrittura privata autenticata, solitamente il Giudice esamina chi sono i parenti prossimi del minore (es. nonni, zii) al fine di individuare la persona che ritiene più adatta.
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Cosa succede se un bambino perde entrambi i genitori? Apertura della tutela
L’apertura della tutela nei confronti di un minore rimasto orfano è disciplinata dall’art. 343 del Codice civile, che prevede la nomina del tutore:
- sia nel caso in cui i genitori siano morti;
- sia nell’ipotesi in cui, per altre ragioni, non possano esercitare la responsabilità genitoriale.
La prassi è la seguente: dal momento in cui riceve la dichiarazione di morte di entrambi i genitori, l’ufficiale di stato civile ne dà notizia, entro 10 giorni, al giudice tutelare. La tutela viene quindi aperta presso il tribunale del circondario in cui hanno sede gli affari e gli interessi del minore.
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Come avviene la nomina del tutore
Potrebbe accadere che i genitori, o l’ultimo genitore che esercitava la responsabilità genitoriale sul minore, abbiamo indicato una persona per occuparsi della cura, educazione e accudimento dei figli. Il giudice potrebbe però anche non ritenere idonea quella determinata persona, e quindi sceglierne un’altra.
Questa dichiarazione, che può essere resa tramite testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, potrebbe però essere assente. In questa evenienza, in genere, il Giudice tutelare nomina tutore del minore uno dei parenti prossimi o degli ascendenti.
Quello che viene messo in primo piano è, ovviamente, l’interesse del minore, ovvero fare in modo che egli sia accolto da qualcuno che possa garantire un ambiente familiare sereno per il suo benessere e la sua crescita.
Su questo punto, in genere si chiede l’intervento dei servizi sociali territorialmente competenti. Il loro compito è quello di esaminare la situazione abitativa nella quale andrebbe a vivere il minore, oltre che il rapporto con il tutore scelto, il tipo di educazione e di vita che gli si offre. Può anche essere nominato uno psicologo per verificare l’impatto psicologico della morte dei genitori sul minore.
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Il tutore è obbligato ad accettare?
La persona che accoglie la nomina del giudice, e quindi diventa tutore, deve farlo in totale libertà e coscienza – questo significa non deve essere presente nessuna forma di costrizione o coercizione.
Il ruolo di tutore non può essere rifiutato, sebbene ci sia la possibilità di presentare un eventuale reclamo al giudice in cui si esplicitano le ragioni per le quali non si vuole ricoprire tale incarico.
Oltre al tutore, viene nominato anche un protutore, che agisce, per esempio, in presenza di conflitto di interessi.
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Il minore può essere ascoltato?
La legge prevede inoltre che il giudice tutelare debba ascoltare il minore che ha compiuto 12 anni, al fine di prendere in considerazione le sue preferenze in merito al tutore e alla sua collocazione.
Se non ci fossero parenti prossimi disponibili o idonei a ricoprire il ruolo di tutore (per esempio, i nonni sono troppo anziani e non in salute e non ci sono zii), si procede con la nomina di un soggetto terzo.
In molti casi, si tratta di un avvocato con una certa esperienza nel ruolo. A questo proposito, con lo scoppio della guerra in Ucraina e l’arrivo di un gran numero di minori non accompagnati in Italia, sono stati organizzati alcuni corsi per gli avvocati interessati a rivestire il ruolo di tutore.
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Di cosa si occupa il tutore del minore orfano
La prima cosa della quale si occupa il tutore è la collocazione del minore, che può essere presso di sé, ma non ci sono obblighi in merito. Il minore avrà anche ereditato dei beni, dei quali però, non essendo ancora maggiorenne, non può occuparsi in prima persona.
Di conseguenza, il tutore:
- procede con l’inventario dei suoi beni, anche con il supporto di un notaio o del Cancelliere del Tribunale, e si occupa della successione ereditaria;
- pone il vincolo della tutela su eventuali conti correnti o depositi bancari: il giudice tutelare può autorizzarlo a operare entro un certo limite.
Se i genitori sono morti in un incidente stradale, segue il procedimento penale e/o civile per conto del minore, mentre nel caso di morte in un infortunio sul lavoro, gestisce le pratiche amministrative per la ricezione dell’indennità INAIL spettante al minore superstite.
Al tutore spetta anche il compito di redigere dei rendiconti annuali relativi alla situazione personale ed economica del minore, oltre che quello di informare il giudice su eventuali iniziative intraprese nei suoi confronti.
Per gli atti di straordinaria amministrazione e quelli di particolare rilevanza nella vita del minore, per esempio a livello educativo, deve sempre richiedere, con apposita istanza, l’autorizzazione del giudice tutelare.
Adozione del minore orfano: quando è possibile?
Detto ciò, possiamo infine chiederci quando sia possibile l’adozione del minore orfano. In assenza di un tutore, si apre la procedura di abbandono, quindi il minore può essere adottato.
Solitamente, si inizia con un affido temporaneo a parenti e amici, o presso i soggetti che vengono definiti idonei dal Tribunale. In un secondo momento, tali soggetti possono procedere con l’adozione definitiva. In caso contrario, il minore viene condotto in una casa famiglia in attesa di essere adottato.
In presenza di specifici presupposti, si può per esempio procedere con l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44 della Legge 4 Maggio 1983, n. 184.
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Morte genitore affidatario esclusivo
Un caso differente che potrebbe verificarsi è la morte del genitore affidatario esclusivo, cioè il solo genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul minore in seguito alla procedura di affidamento esclusivo.
In questa ipotesi:
- si deve accertare d’ufficio che il genitore superstite, non affidatario, abbia la capacità effettiva di prendersi cura del minore e, dunque, di recuperare l’affido;
- deve sempre essere messo in primo piano l’interesse esclusivo del minore a vivere in un ambiente familiare sicuro e stabile.
Ne consegue che devono essere prese in considerazione anche possibili alternative relative all’affido del minore ad altri soggetti.
Affidamento figli morte genitori – Domande frequenti
In presenza di figli minori orfani, si apre la tutela del minore e viene nominato un tutore dal Giudice tutelare.
Il termine orfano si riferisce alla morte di uno (si può quindi essere orfano di padre o di madre) o di entrambi i genitori.
In caso di morte di entrambi i genitori, il minore non viene subito affidato o adottato, ma si procede prima con la nomina di un tutore.
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