Cosa può rischiare un politico che mente?
Il panorama giuridico attuale mostra un’evoluzione verso una maggiore severità contro l’inganno deliberato nella vita pubblica. Mentre il Galles tenta di introdurre un reato specifico per le bugie elettorali, l’Italia risponde attraverso un sistema di fattispecie penali collaudato che colpisce la menzogna quando essa interferisce con la fede pubblica, il patrimonio dello Stato o l’ordine elettorale. Il dovere di disciplina e onore sancito dall’articolo 54 della Costituzione rimane il parametro fondamentale per valutare la condotta di chi governa. Ma cosa può rischiare, davvero, un politico bugiardo?
Punire i politici che mentono: la proposta del Galles
Il Parlamento del Galles (Senedd) ha intrapreso una sfida normativa senza precedenti a livello globale per affrontare il fenomeno della disonestà deliberata nella sfera pubblica. Il dibattito legislativo trae origine da una constatazione amara espressa da diversi membri dell’assemblea: la menzogna politica prospera perché il sistema attuale garantisce l’impunità a chi la utilizza come strumento di consenso. Per rispondere a questa crisi di credibilità, il Galles ha approvato la prima fase di un disegno di legge che renderebbe illegale rilasciare dichiarazioni false o fuorvianti durante le consultazioni elettorali.
Il progetto di riforma non mira a istituire un divieto generale di mentire per ogni politico eletto, ma si concentra sulla fase nevralgica della competizione per il voto. La proposta segue le raccomandazioni del comitato per gli standard del Senedd pubblicate nel febbraio 2025, che invocavano misure concrete entro il 2026 per contrastare l’inganno elettorale sia da parte dei candidati, sia dei membri già in carica.
Attualmente la legislazione vigente punisce già le dichiarazioni false relative al carattere personale o alla condotta di un rivale politico, ma la nuova norma estenderebbe la responsabilità a qualsiasi fatto oggettivamente falso presentato con l’intento di sviare l’elettore.
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Le pene per chi mente
Le sanzioni previste per i trasgressori includono meccanismi sia amministrativi, sia penali, ovvero:
- l’introduzione della squalifica dalle cariche pubbliche per i candidati giudicati colpevoli di inganno deliberato tramite un processo giudiziario indipendente;
- l’emissione di un avviso di correzione che impone al politico di rettificare l’informazione falsa con lo stesso rilievo dato alla dichiarazione originaria, ad esempio tramite lo stesso account social utilizzato;
- la creazione di una procedura di recall (procedura di revoca popolare) che permetterebbe agli elettori di rimuovere un eletto dal proprio incarico in caso di violazioni gravi del Codice di condotta ;
- il rafforzamento dei poteri del Commissario per gli standard, autorizzato ad avviare indagini d’ufficio senza attendere esposti di terzi.
Se approvata in via definitiva, la legge non entrerà in vigore prima delle elezioni del 2030, rendendo il Galles il primo paese al mondo a punire penalmente la bugia politica.
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Cosa dicono i dati ISTAT e ANAC sulla fiducia nelle istituzioni?
La percezione della verità e dell’integrità dei politici trova riscontro nei dati statistici ufficiali del 2024 e 2025. Secondo l’indagine ISTAT, nell’ultimo anno si è registrata una flessione generalizzata della fiducia dei cittadini italiani verso tutte le istituzioni del Paese. I partiti politici rimangono stabilmente all’ultimo posto della graduatoria, con meno del 25% della popolazione di età superiore ai 14 anni che assegna loro un voto di fiducia sufficiente.
| Istituzione | Fiducia 2024 (voto 6-10) |
| Vigili del fuoco | ~87,0% |
| Forze dell’ordine | 72,9% |
| Presidente della Repubblica | 68,2% |
| Amministrazione comunale | 50,0% |
| Sistema giudiziario | 44,0% |
| Parlamento italiano | 40,8% |
| Governo nazionale | 37,3% |
| Partiti politici | ~21,0% |
Il rapporto di Transparency International sull’Indice di percezione della corruzione (CPI) 2025 conferma il peggioramento dell’Italia, che scende a 53 punti su 100, posizionandosi al 52° posto su 182 paesi. Il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Giuseppe Busia, ha definito questa situazione come un “lento e veloce declino”, puntando il dito contro la mancanza di una regolamentazione organica sulle attività di lobby e sui conflitti di interesse. Secondo Busia la trasparenza non è solo un obbligo formale, ma un dovere democratico per garantire che le risorse pubbliche siano spese bene, specialmente nel contesto del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) dove ANAC monitora contratti per un valore di oltre 3.000 miliardi di euro.
Le criticità maggiori segnalate da ANAC nel 2024 riguardano:
- l’aumento del 15,1% delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, che riducono la trasparenza e la concorrenza;
- l’eccessivo ricorso ai subappalti a cascata, con una crescita dell’87% delle violazioni sulla sicurezza sul lavoro tra il 2022 e il 2024;
- la carenza di controlli preventivi sulla qualità degli operatori economici, aggravata dall’abrogazione del reato di abuso d’ufficio che ha indebolito il livello di etica pubblica.
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Quali sono i doveri di verità previsti dalla Costituzione italiana?
In Italia, il rapporto tra politica e verità è regolato da pilastri costituzionali che definiscono l’etica della funzione pubblica. L’articolo 54 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi, ma introduce un requisito speciale per chi esercita funzioni pubbliche: il dovere di adempierle con disciplina ed onore. Questo precetto non rappresenta solo un imperativo morale, ma è la scaturigine di obblighi giuridici definiti da leggi ordinarie e codici etici.
L’interpretazione di questo dovere di disciplina e onore è stata oggetto di analisi da parte di autorevoli giuristi, come Gustavo Zagrebelsky, il quale sostiene che la democrazia sia l’unico regime che presuppone un legame di “amicizia” e fiducia reciproca tra governanti e governati. Quando un politico mente, non lede solo la propria reputazione, ma compromette il principio di leale collaborazione che deve animare le istituzioni. Altri studiosi, come Sabino Cassese, hanno evidenziato la necessità di una pubblica amministrazione imparziale, scelta per merito e non per appartenenza, sottolineando come la menzogna politica sia spesso il preludio a fenomeni di favoritismo o clientelismo.
Dall’altro lato l’ordinamento protegge l’attività del parlamentare attraverso l’articolo 68 della Costituzione, che sancisce l’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa garantisce che i membri delle Camere non possano essere chiamati a rispondere giuridicamente per le loro tesi politiche.
La Corte costituzionale ha però chiarito che tale scudo non è assoluto. Per applicarsi, deve sussistere un nesso funzionale tra l’opinione espressa e l’attività parlamentare tipica. Se un politico diffonde falsità fuori dalle mura del parlamento, per esempio in televisione o sui social media, senza che vi sia una corrispondenza sostanziale con atti parlamentari depositati, può essere perseguito per diffamazione o altri reati.
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Quando la bugia del politico configura il reato di falso ideologico?
Il Codice penale interviene quando la menzogna si traduce in atti formali destinati a provare la verità. La fattispecie principale è la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, prevista dall’articolo 479 cp. Questo reato si consuma nel momento in cui il politico, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente fatti che l’atto è destinato a provare. Un esempio tipico riguarda il sindaco che altera il contenuto di un verbale di giunta o un assessore che dichiara l’esistenza di presupposti inesistenti per una delibera.
La pena prevista per l’articolo 479 cp è la reclusione da 1 a 6 anni. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato alcuni elementi fondamentali:
- la natura del reato è di pericolo astratto, dunque non è necessario che la bugia produca un danno concreto o che l’atto venga effettivamente utilizzato per produrre effetti;
- il dolo richiesto è quello generico, ovvero la semplice coscienza e volontà di mutare il vero nella rappresentazione della realtà contenuta nel documento;
- la responsabilità sussiste anche per induzione in errore del pubblico ufficiale da parte di un terzo (ex articoli 48 e 479 cp), se il politico firma un atto basandosi su raggiri subiti.
Un’altra forma di falso ideologico è quella del privato in atto pubblico, regolata dall’articolo 483 cp. Il politico ne risponde quando utilizza una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) per attestare falsamente requisiti o qualità personali a un’autorità pubblica. Questo accade frequentemente per l’accesso a rimborsi, l’iscrizione a liste elettorali o la partecipazione a concorsi pubblici. La pena in questo caso arriva fino a 2 anni di reclusione. Come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza 7381 del 2025, una condanna definitiva per falso ideologico superiore a 6 mesi comporta l’incandidabilità automatica ai sensi della Legge Severino (d. lgs. 235/2012).
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Quali sono le sanzioni per la truffa aggravata e il peculato?
Se la bugia politica ha come scopo l’ottenimento di un vantaggio economico indebito o la distrazione di fondi pubblici, si entra nell’ambito dei reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. La truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, prevista dall’articolo 640 cp comma 2, punisce chi utilizza artifizi o raggiri (inclusa la nuda menzogna se inserita in un contesto decettivo) per procurarsi un profitto ingiusto con danno per l’ente pubblico.
| Reato | Articolo | Condotta | Pena | Multa |
| Truffa semplice | 640 cp | Artifizi o raggiri per profitto | Da 6 mesi a 3 anni | Da 51 a 1.032 euro |
| Truffa aggravata (Stato/UE) | 640 cp c.2 | Danno a ente pubblico o interessi UE | Da 1 a 5 anni | Da 309 a 1.549 euro |
| Peculato | 314 cp | Appropriazione di denaro d’ufficio | Da 4 a 10 anni e 6 mesi | – |
| Indebita destinazione fondi | 314-bis cp | Uso diverso da quello di legge | Da 6 mesi a 4 anni | – |
Recentemente, la Corte di cassazione, con sentenza 31685 del 2024, ha confermato la condanna per falsità ideologica e truffa nei confronti di un esponente delle forze dell’ordine che aveva ottenuto benefici economici tramite dichiarazioni mendaci. In questi casi il nesso di causalità tra l’inganno (la bugia) e il danno patrimoniale subito dall’amministrazione è l’elemento che trasforma la menzogna in reato penale.
Il peculato si configura invece quando il politico si appropria di denaro pubblico di cui ha il possesso per ragioni del suo ufficio. Le inchieste note come Rimborsopoli hanno dimostrato come la presentazione di scontrini per spese personali falsamente indicate come “spese di rappresentanza” integri pienamente questa fattispecie.
La condanna definitiva a 1 anno e 6 mesi per peculato, come avvenuto in casi celebri confermati dalla Cassazione nel 2023, segna il confine invalicabile tra discrezionalità politica e appropriazione indebita. Il nuovo articolo 314-bis cp punisce specificamente il pubblico ufficiale che destina denaro ad usi diversi da quelli previsti, qualora ciò offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea (UE) per importi superiori a 100.000 euro.
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Quando la menzogna politica sfocia nel voto di scambio mafioso?
La forma più grave di bugia politica riguarda l’integrità del processo democratico inquinato da accordi criminali. L’articolo 416-ter cp disciplina lo scambio elettorale politico-mafioso, punendo con la reclusione da 10 a 15 anni chi accetta la promessa di voti da parte di soggetti appartenenti a associazioni mafiose. La legge è stata inasprita nel 2019 per colpire non solo lo scambio di denaro, ma anche la dazione o la promessa di qualunque altra utilità.
La Corte di cassazione, con le sentenze 42651 del 2024 e 13841 del 2025, ha stabilito principi fondamentali per la punibilità di questi accordi:
- l’oggetto dello scambio può essere immateriale, come la promessa del politico di interessarsi per l’assunzione di congiunti di esponenti malavitosi o l’impegno a spendere il proprio potere di influenza nell’interesse del clan;
- non è richiesta la prova del metodo mafioso (intimidazione) durante la campagna, essendo sufficiente il patto sinallagmatico (a prestazioni corrispettive) tra il candidato e l’associazione criminale;
- se il politico viene eletto grazie a tale accordo, la pena prevista è aumentata della metà, potendo superare i 20 anni di reclusione.
In questo contesto, la bugia del politico consiste nella falsa rappresentazione di una candidatura libera e indipendente, quando in realtà è asservita a interessi criminali. Le indagini svolte nel 2024 a Catania e in altri distretti hanno evidenziato come tali accordi non necessitino di una formalizzazione temporale precisa, potendo essere perseguiti attraverso una ricostruzione indiziaria del contenuto del patto. In caso di condanna scatta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, la quale elimina definitivamente il soggetto dalla scena politica.
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In quali casi la bugia configura il reato di diffamazione?
Le dichiarazioni false rese da un politico contro un avversario possono integrare il delitto di diffamazione aggravata, previsto dall’articolo 595 cp. Affinché si configuri il reato è necessario che il politico offenda l’altrui reputazione comunicando con più persone, in assenza del soggetto offeso. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e falso (per esempio accusare ingiustamente un rivale di aver ricevuto tangenti), la pena è della reclusione fino a 2 anni o della multa fino a 2.065 euro.
L’uso dei social media o della televisione costituisce l’aggravante del mezzo di pubblicità, che eleva la sanzione detentiva da 6 mesi a 3 anni. La giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che il diritto di critica politica non esime dal rispetto del limite della continenza e della verità del fatto storico.
In particolare, nel caso di video pubblicati online, il politico risponde penalmente se le affermazioni non hanno un riscontro oggettivo, poiché la diffusione massiva amplifica il danno alla reputazione della vittima. In sede civile, il danno viene liquidato dai giudici utilizzando le Tabelle milanesi, che prevedono risarcimenti commisurati alla gravità dell’offesa e alla visibilità del dichiarante.
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